Immobile con planimetria non aggiornata

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  • Ultimo messaggio 23 ottobre 2018
CondorLegend pubblicato 16 ottobre 2018

Buonasera,

il mio intento è di partecipare all'asta (esecuzione immobiliare post legge 80)
di un lotto unico con villino, così composto in planimetria al catasto:

-   part 47 Ct. C/2 Cl 1 , 145 mq Rendita Euro 179,73

-   part 46 Ct A/7 Cl 3, vani 9 Rendita Euro 859,90

quello che mi preoccupa sono le seguenti aggiunte apportate nel corso del tempo:

-   garage circa 45 mq

-   piscina

per le sopracitate aggiunte la perizia (redatta nel 2010) riporta quanto segue:

"Per quanto riguarda la piscina e le autorimesse, è stato richiesto il Permesso di Costruire (Pratica n° XXX del 2005) ,pure rilasciato, ma non è mai stata data la comunicazione di fine lavori e nemmeno depositata la richiesta di abitabilità e agibilità. Non sussistono tuttavia i presupposti per una richiesta di ammissione in sanatoria, presso gli uffici competenti del Comune di XXXX e mai ne sono state presentate in precedenza. "

 

Ecco i miei dubbi:

-   garage e piscina si devono sanare? Se sì, che costi ci potrebbero esserci e che termini temporali avrei dal momento dell'aggiudicazione dell'immobile?

-   come faccio a sapere se è soggetto ad IVA o meno al fine del calcolo dell'imposta di registro (4% o 2%) ?           L'immobile è venduto direttamente dal tribunale

 

Grazie tante in anticipo, e complimenti per l'ottimo portale e per la qualità dei contenuti!

 

 

 

 

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inexecutivis pubblicato 19 ottobre 2018

L’art. 46, comma quinto, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’edilizia) nel prevedere che “L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria prevede, in suo favore, la riapertura dei termini per procedere alla sanatoria di immobili che siano abusivi è per i quali le condizioni di sanabilità sussistono. La conseguenza della omessa presentazione della domanda in sanatoria nel termine previsto non è l'irrogazione di sanzioni, non essendo l'aggiudicatario autore dell'illecito edilizio, ma la definitiva decadenza dalla possibilità di sanare in un secondo momento.

L'omessa sanatoria determina l'incommerciabilità del bene secondo quanto previsto dal medesimo art. 46 sopra citato, a mente del quale Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.

Infine, per quanto attiene al regime fiscale, osserviamo che in base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali (e questo ci sembra il caso, trattandosi di abitazione) sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento;

2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione.

eagle24 pubblicato 19 ottobre 2018

Esiiste un metodo per sapere la conformità urbanistica  e l'agibilità prima di acquistare la casa???? Considerando gli errori che fanno i periti in perizia... In comune non possono dire nulla?

inexecutivis pubblicato 23 ottobre 2018

La domanda, per quanto semplice, richiede a nostro avviso una risposta articolata.

Com'è noto, in base al disposto dell'art. 22, n. 1, lett. b) della l. 7 agosto 1990, n. 241, sono titolari del diritto di accesso i soggetti che hanno "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Nell'intrepretare l'elastico e generale dato normativo, il giudice amministrativo ha costantemente chiarito che l'interesse legittimante l'accesso non richiede l'esistenza in capo all'istante di una situazione giuridica azionabile in giudizio, essendo sufficiente che questi sia titolare di una posizione differenziata, non necessariamente coincidente con un diritto soggettivo o con un interesse legittimo (cfr. per tutti, Cons. St., sez. VI, 18 dicembre 2007, n. 6545).

Pertanto, la nozione di "situazione giuridicamente tutelata" di cui predetto art. 22, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è stata interpretata come nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa, che non presuppone neppure necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. La legittimazione all'accesso, conseguentemente, viene riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 04 giugno 2008, n. 5479, e T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. III, 10 giugno 2008, n. 1960).

Sulla scorta di queste premesse è stato ritenuto in giurisprudenza che il promissario acquirente di un immobile ha diritto ad accedere a tutti gli atti relativi al permesso di costruire che ha ad oggetto l'immobile (T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 06/11/2008, n. 881).

Fatta questa premessa, va tuttavia aggiunto, a nostro avviso, che il legislatore ha individuato in capo ad uno specifico soggetto, l'esperto stimatore, il compito di accertare e verificare presso i competenti uffici pubblici, la condizione urbanistico edilizia del bene, accertamento i cui esiti devono confluire all'interno dell'elaborato peritale, così come previsto dall'art. 173 bis disp. att. c.p.c.

Se ne deve allora ricavare che tutte quelle informazioni relative al bene che potrebbero essere acquisite attraverso l'esercizio del diritto di accesso da parte del quisque de populo, nell'esecuzione forzata costituiscono il corredo di un ventaglio informativo che deve essere messo a disposizione dei soggetti interessati.

Ed allora, il diritto di accesso potrebbe essere negato dalla pubblica amministrazione in forza della considerazione per cui tutte le informazioni in suo possesso sono, per espressa previsione normativa, già poste a disposizione degli interessati poiché contenute nell'elaborato peritale, e cioè negli atti della procedura, di cui ogni interessato può prendere visione senza che a questo fine sia necessario esercitare alcun accesso agli atti amministrativi; né questa obiezione può essere superata dalla obiezione per cui in alcuni casi (più o meno numerosi) le informazioni contenute nella perizia sono errate.

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