Immobile all'asta libero (occupato senza titolo)

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  • Ultimo messaggio 04 marzo 2021
elsafilippone pubblicato 25 febbraio 2021

Buonasera, vorrei partecipare ad un asta fallimentare. Il curatore fallimentare, a seguito di una mia pec di chiarimento, si è detto molto infastidito per le domande poste. Tra queste domande vi era la richiesta di chiarimento in merito all'avviso di vendita in cui c'è scritto che l'immobile è “libero (occupato senza titolo)” e  se vi fossero presenti dei minorenni. Il curatore ha risposto che non ha lo stato di famiglia e non è tenuto ad averla (quindi non sa se ci siano minori) ma soprattutto ha risposto con la seguente frase che non capisco e per la quale chiedo aiuto.

"l'immobile è libero per la procedura perché occupato senza titolo. Di fatto è occupato a titolo di prima casa. Verrà liberato dalla procedura una volta aggiudicato, ma non posso preventivare le tempistiche, anche in ordine alle sospensive imposte dal COVID"

Cosa vuol dire? che in caso di aggiudicazione bisognerà aspettare la fine dello stato di emergenza da pandemia?

Per meglio precisare l'azienda aveva venduto questo immobile ad un altra società quando era già in fallimento, pertanto, sull'avviso di vendita, c'è scritto che la compravendita è stata annullata ed è per questo quindi che è abitata senza titolo.

Aggiungo inoltre che in caso di aggiudicazione l'immobile non sarà trasferito mediante decreto ma mediante il passaggio dal notaio. Allora mi chiedo: il notaio mi può intestare una casa occupata da un altra persona?

 

Grazie

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inexecutivis pubblicato 26 febbraio 2021

Rispondiamo all’interrogativo osservando che tra i compiti del curatore fallimentare vi è quello di provvedere alla liquidazione dei beni acquisiti all’attivo cercando di realizzare il miglior prezzo possibile, con la conseguenza che egli deve rendersi disponibile ad offrire ai potenziali offerenti le informazioni del caso.

Quanto allo stato di occupazione il curatore ha il dovere di sapere da chi è occupato e se vi sono categorie di soggetti particolari (minori, infermi, soggetti in stato di detenzione ecc…) poiché in vista della liberazione ha l’onere di attivare le iniziative del caso.

Ad esempio, per restare al caso sottopostoci, se il bene è occupato da minori, egli in occasione della liberazione dovrà attivare i servizi sociali competenti per territorio affinché adottino, se necessari misure di tutela di questi minori.

Completiamo il nostro pensiero osservando che non è affatto ostativo al trasferimento il fatto che il bene sia occupato da terzi.

Le suggeriamo, una volta versato il saldo, di chiedere subito formalmente al curatore di consegnarle l’immobile libero da persone e cose, previa richiesta al giudice delegato, se necessario della pronuncia dell’ordine di liberazione.

elsafilippone pubblicato 01 marzo 2021

Buonasera, innanzi tutto grazie infinite per la sollecita risposta. Ci viene un altro dubbio, sorto a seguito di esperienze spiacevoli occorse ad alcuni amici.

Qualora l'immobile (che non ci hanno fatto vedere se non tramite video girato da loro) all'atto del trasferimento, sia stato danneggiato dall'attuale occupante, l'aggiudicatario come può comportarsi?

Ossia: l'immobile sembra (sembra perchè ripeto, causa covid non ci hanno fatto entrare) abbastanza in ordine, ma laddove ci sia un decreto di aggiudicazione e vengano avvertiti gli occupanti e questi prima di lasciarlo provochino dei danni, tenuto conto che l'immobile viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui versa al momento della partecipazione all'asta, l'aggiudicatario potrebbe rivalersi in qualche modo?

Grazie

inexecutivis pubblicato 04 marzo 2021

La questione prospettata purtroppo non è facilmente risolvibile.

Non tanto sul piano giuridico, rispetto alla quale le soluzioni ci sembrano piuttosto semplici, quanto sul piano concreto.

Dal punto di vista teorico, infatti, si potrebbe citare in giudizio il danneggiante, facilmente individuabile nella persona di colui che aveva materialmente la disponibilità dell'immobile.

Occorrerebbe tuttavia garantirsi contro il fatto che questi sia in grado di pagare, nel momento in cui l'aggiudicatario ottenesse una condanna di costui al risarcimento del danno.

Sempre sul piano teorico, potrebbe essere chiamato a rispondere il custode.

Ai sensi dell’art. 65 c.p.c., compito del custode è quello di conservare ed amministrare i beni sequestrati o pignorati.

Egli, inoltre, ai sensi dell’art. 67, comma secondo, c.p.c. è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.

Esiste poi il precetto di cui all’art. 2051 c.c., che disciplina il danno da cosa in custodia.

Aggiungiamo, infine, che ai sensi dell’art. 388, comma quinto, c.p., il custode che rifiuti, ometta o ritardi indebitamente il compimento di un atto del suo ufficio (e tale è certamente la esecuzione dell’ordine di liberazione, ai sensi dell’art. 560, comma quarto, c.p.c.) è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 516 euro”.

Quindi, certamente, il custode può essere chiamato a rispondere del danno arrecato alla cosa in custodia, e del danno derivante dalla ritardata esecuzione dell’ordine di liberazione.

In questo senso si è espressa la giurisprudenza. Secondo la Cassazione (sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730), infatti, "Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore. Ne deriva che, in relazione allo "ius ad rem" (pur condizionato al versamento del prezzo), che l'aggiudicatario acquista all'esito dell'"iter"esecutivo, è configurabile un obbligo di diligenza e di buona fede dei soggetti tenuti alla custodia e conservazione del bene aggiudicato, così da assicurare la corrispondenza tra quanto ha formato l'oggetto della volontà dell'aggiudicatario e quanto venduto. Pertanto, qualora l'aggiudicatario lamenti che l'immobile aggiudicato sia stato danneggiato prima del deposito del decreto di trasferimento, il giudice è tenuto a valutare la censura dell'aggiudicatario medesimo, diretta a prospettare la responsabilità del custode (nella specie, della curatela fallimentare che aveva proceduto alla vendita forzata), in base ai principi generali sull'adempimento delle obbligazioni (art. 1218 cod. civ.), per inadeguata custodia del bene posto in vendita, fino al trasferimento dello stesso" (negli stessi termini, più recentemente, Cass. 30/06/2014, n. 14765).

Detto questo, una precisazione è di assoluto rilievo.

Affinché il custode sia chiamato a rispondere è necessario che egli possa esercitare di fatto un potere di controllo sul bene, (potere che viene meno allorquando il debitore permane nella disponibilità del fabbricato). In questi casi ci sembra corretta la prevalente opinione dottrinaria, secondo la quale i danni arrecati all’immobile dal debitore che occupi il medesimo non possono ascriversi alla responsabilità del custode, in quanto non è identificabile il capo a questi una condotta esigibile, capace di evitarli. Detto altrimenti, è difficile ipotizzare quale iniziativa il custode avrebbe potuto adottare per evitare che il debitore, nel lasciare l’immobile, lo danneggi.

Questi concetti sono stati più volte espressi dalla Corte di Cassazione in tema di locazione, laddove si è affermato ad esempio che “poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità”. (Affermando tale principio, la S.C. ha riconosciuto la responsabilità del conduttore per i danni causati da infiltrazioni d'acqua a seguito della rottura di un tubo flessibile esterno all'impianto idrico, sostituibile senza necessità di interventi demolitori sui muri. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21788 del 27/10/2015).

Nel caso prospettato nella domanda, ci è sembrato di capire che il bene fosse occupato da un terzo, il che rende pressoché impossibile al custode adottare precauzioni utili a scongiurare atti vandalici.

Infine, va esclusa la possibilità di chiedere ed ottenere ristoro in seno alla procedura esecutiva, poiché ai sensi dell’art. 2922 c.c., nella vendita esecutiva non trova applicazione la disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta, per cui il comportamento del giudice è stato del tutto corretto e conforme alla legge.

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