Immobile all'asta gravato da provvedimento di assegnazione in godimento della casa familiare

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  • Ultimo messaggio 06 settembre 2019
sbaraldi pubblicato 23 agosto 2019

Buongiorno, sono interessata all'acquisto di un immobile all'asta che, dai documenti di vendita, risulta "gravato da provvedimento di assegnazione in godimento della casa familiare trascritto in data anteriore al pignoramento" nonché "occupato dalla comproprietaria e dal figlio". Nell'ordinanza di vendita è specificato che "sarà onere e cura dell’aggiudicatario provvedere alla liberazione dell’immobile, dopo l’emissione del decreto di trasferimento".

In questo caso esiste la possibilità di entrare effettivamente in possesso del bene?
Se sì, con quali tempi e modalità, indicativamente?

Grazie mille

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sbaraldi pubblicato 30 agosto 2019

Salve, nessuna indicazione in merito?

inexecutivis pubblicato 31 agosto 2019

La disciplina dei rapporti tra pignoramento e provvedimento di assegnazione della casa coniugale è stata, in passato, assai travagliata, e lo spartiacque può essere individuato nel 28 febbraio 2006, data di entrata in vigore della l. n. 54 del 2006, introduttiva dell’art. 155 quater c.c. (poi trasfuso nell’attuale art. 337 sexies c.c.) introdotto dalla novella appena citata, a mente del quale “Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643”.

Per affrontare il tema, va tuttavia prima delimitato il campo di indagine.

A questo proposito va subito detto che ai sensi dell’articolo 2915 c.c. se il provvedimento di assegnazione subentra al pignoramento (ma non è questo il suo caso), esso non è opponibile alla procedura, per cui il problema non si pone.

Altra distinzione va eseguita con riferimento al titolare del diritto: se l’assegnazione della casa coniugale viene disposta in favore del debitore esecutato, nulla questio, e dunque lo stesso subirà l’esecuzione, non potendo ricevere un trattamento diverso, e privilegiato, rispetto a colui che dimora nella propria abitazione senza essere destinatario di provvedimenti di assegnazione, bensì quale mero proprietario.

Occorre poi verificare nell’ambito di quale tipologia di giudizio di separazione il diritto di abitazione è stato costituito. Invero, il problema non si porrà quante volte l’assegnazione della casa coniugale tragga origine da un giudizio di separazione consensuale; in tal caso, infatti, essa ha natura negoziale, e dunque sarà assimilabile al comodato, con la conseguenza che l’aggiudicatario potrà invocarne la cessazione. Invero, secondo Cass. civ. sez. II, 17 ottobre 1992 n. 11424, “L’acquirente di un immobile non può risentire alcun pregiudizio dell’esistenza di un comodato costituito in precedenza dal venditore, giacché per effetto del trasferimento in suo favore il compratore acquista "ipso iure" il diritto di far cessare il godimento da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa”. Analogo principio è ricavabile da Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 2011, n. 4735, secondo la quale "L’assegnazione della casa coniugale disposta sulla base della concorde richiesta dei coniugi in sede di giudizio di separazione, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, non è opponibile né ai terzi acquirenti, né al coniuge non assegnatario che voglia proporre domanda di divisione del bene immobile di cui sia comproprietario, poiché l’opponibilità è ancorata all’imprescindibile presupposto che il coniuge assegnatario della casa coniugale sia anche affidatario della prole, considerato che in caso di estensione dell’opponibilità anche all’ipotesi di assegnazione della casa coniugale come mezzo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, si determinerebbe una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà dell’altro coniuge, in quanto la durata del vincolo coinciderebbe con la vita dell’assegnatario".

I dubbi si ponevano invece quando il provvedimento di assegnazione (emesso in una separazione giudiziale con figli minori) era precedente al pignoramento (o all’ipoteca).

A questo punto viene in considerazione la data del 28.2.2006.

Invero, se il provvedimento di assegnazione fosse stato emesso emesso prima della data appena indicata troveranno applicazione i principi sanciti da Cass. 26.7.2002, n. 11096, e dunque:

- se esso non è stato trascritto sarà opponibile al creditore pignorante nei limiti di nove anni;

- se trascritto, sarà opponibile alla procedura sino al momento del raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte del figlio.

Se il provvedimento di assegnazione fosse successivo al 28.2.2006 troveranno applicazione le regole della trascrizione, per cui occorrerà verificare se sia stato trascritto per primo il provvedimento di assegnazione rispetto al pignoramento o all’ipoteca.

In questi termini si è pronunciata Cass. civ. Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7776, la quale ha affermato che “In materia di assegnazione della casa familiare, l'art. 155 quater c.c. (applicabile "ratione temporis"), laddove prevede che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643" c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l'immobile come libero”.

Venendo alla domanda prospettata riteniamo che se il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è stato trascritto in data precedente alla trascrizione del pignoramento (e dell'eventuale ipoteca gravante sull'immobile), la disponibilità materiale dell'immobile non potrà essereconseguita.

sbaraldi pubblicato 03 settembre 2019

Grazie per la risposta. A quanto riportato dalla perizia e dall'ordinanza di vendita, il provvedimento di assegnazione della casa familiare è stato trascritto in data 15 novembre 2016, anteriormente al pignoramento. E' a favore della comproprietaria, non esecutata.

Cito testualmente l'ordinanza di vendita:
 "la difesa del debitore esecutato nonché della proprietaria non esecutata rilevano che il provvedimento di assegnazione non è solo precedente al pignoramento ma che l'ipoteca per la parte relativa al 50% in titolarità della comproprietaria è stata iscritta illegittimamente in quanto non esecutata.

IL GIUDICE ISTRUTTURE RILEVA
in primo luogo l'apparente carenza di interesse del debitore esecutato ad eccepire l'opponibilità dell'assegnazione in capo alla comproprietaria non esecutata; rileva inoltre che in sede esecutiva tali questioni non sono state sollevate e che in sede di divisione non hanno rilievo. Sentite le parti e preso atto delle osservazioni da esse formulate; ritenuto che il numero di procedure pendenti sul ruolo, il carico complessivo delle operazioni di cancelleria alle stesse connessi e la cronica mancanza di personale rendono necessario il ricorso alla delega di cui agli art. 730 c.c. 786, 790 c.p.c. al fine di assicurare la sollecita definizione della procedura in epigrafe indicata;
sentite le parti il cui motivato dissenso non vale a superare gli estremi di criticità organizzativa dell'ufficio sopra evidenziati;
visti gli arrtt. 730 c.c., 786, 790, 596, 591 e 591 bis c.p.c.

DELEGA

il compimento delle operazioni di vendita al Notaio Dott. XXXXXX

ecc.."

L'avvocato custode della procedura in sede di visita all'immobile ci ha informati che la signora titolare del provvedimento di godimento dell'immobile, essendo comproprietaria non esecutata, ha tutto l'interessa a che il bene venga venduto (al prezzo più alto possibile) poiché la metà del ricavato andrà a lei, informandoci altresì che la sig.ra è seguita da un avvocato che è possibile contattare per avere "informazioni" (in pratica, a quanto ci ha lasciato intendere, a "trattare" la liberazione dell'immobile).

Alla luce di queste ulteriori specifiche, potete darmi un ulteriore parere sul conseguimento effettivo della disponibilità materiale dell'immobile? Corro il rischio di aggiudicarmi un bene che poi rimarrà occupato? E in tal caso, qualora la proprietà dell'immobile mi venga legalmente trasferita in quanto aggiudicatario del bene, con che titolo la signora potrebbe continuare ad occuparlo?

Grazie mille
 

inexecutivis pubblicato 06 settembre 2019

Gli ulteriori elementi che ci sono stati forniti non risolvono ogni questione poiché occorrerebbe sapere se il provvedimento di assegnazione è stato adottato in seno ad una separazione giudiziale o consensuale (per le ragioni dette nella precedente risposta).

Se si tratta di una separazione consensuale non vi sono problemi di opponibilità.

Se trattasi di separazione giudiziale, esso sarà opponibile.

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