Immobile all’asta

  • 64 Viste
  • Ultimo messaggio 14 marzo 2021
fortunato.coco pubblicato 12 marzo 2021

Buongiorno a tutti e grazie a chi mi aiuterà.

Da un po' di tempo ho adocchiato un'immobile all'asta (anno 2019) dove è stimato 135,000.00 ribassato con un prezzo base di 122,000.00. (asta deserta)

Nel 2020 il prezzo base è di 122,000.00 con un offerta minima di 91,000.00. (Asta deserta)

Fine 2020 inizio 2021 ripropongono l'asta sempre con prezzo base uguale e offerta minima uguale.(asta deserta)

So che verrà riproposta un'altra asta tra un po' con un'offerta base di 91.000.00 ed un offerta minima di 68.000.00 ribassando ulteriormente il prezzo

Ora le mie domande sono molteplici:

questo immobile dalla perizia e atto notarile risulta in via x con il numero civico 24, questo numero civico non è corretto perché a quell'indirizzo abito io e difatti parlando con il responsabile del tribunale risulta dal comune che il numero civico sia il 4/1.

la seconda cosa sempre su gli atti il soffitto è alto 2,70 m ma in realtà credo siano meno cioè 2,60 m

é possibile fare una nuova perizia dato che a) sono passati 2 anni e il mercato è cambiato b) cambiare ovviamente il civico per non avere problemi con il notaio e d) ovviamente data la casa chiusa dal 2016 persiane e vetri si sono gonfiati,scardinati ecc..

la seconda domanda è sull'offerta unica e non capisco bene il documento in questione principalmente il punto 2 e 3:

c)OFFERTA UNICA:

1- qualora sia presentata una sola offerta, pari o su superiore al prezzo base dell’immobile, la stessa sarà senz’altro accolta;

2- qualora sia presentata una sola offerta inferiore al prezzo base dell’immobile e vi siano istanze di assegnazione, il professionista non farà luogo alla vendita e rimetterà gli atti al Giudice al fine dell’adozione degli opportuni provvedimenti sulle istanze;

3- qualora sia presentata una sola offerta inferiore al prezzo base dell’immobile e non siano state presentate istanze di assegnazione, il professionista delegato farà luogo alla vendita, a meno che ritenga opportuno, sulla base di elementi concreti acquisiti, rimettere gli atti al Giudice affinché valuti la convenienza di disporre la vendita con incanto. In tal caso il professionista delegato è autorizzato a sospendere l’aggiudicazione;

Grazie a tutti per chi mi risponderà 

inexecutivis pubblicato 14 marzo 2021

Rispondiamo al primo interrogativo osservando che non vediamo margini per una integrazione della perizia. Il mercato sa che la perizia ha due anni ed è quindi in grado di trarne le relative conseguenze.

Quanto ai punti due e tre, essi sono conformi all'art. 572 cpc.

Questa norma prevede che se è presentata una sola offerta inferiore al prezzo base (ma la riduzione non può superare il 25%, per cui se il prezzo base è 100 l'offerta non può essere inferiore a 75) il giudice aggiudica a meno che non abbia elementi per dire che svolgendo un nuovo tentativo di vendita sarà possibile aggiudicarsi i lbene ad un prezzo superiore a quello indicato nell'unica offerta pervenuta, o a meno che qualche creditore, nel termine di 10 giorni prima delal vendita, non abbia chiesto l'assegnazione del bene.

Close