Immobile aggiudicato all'asta dopo acquisto fuori asta

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maverickgullo pubblicato 15 agosto 2021

Buongiorno, mi trovo in una situazione assai singolare che cerco di riassumere di modo da poter avere un confronto con il forum.

  • Immobile all'asta.
  • Proposta al debitore di procedere con compravendita privata e sospensione dell'asta.
  • Previo consenso del debitore contattiamo il creditore, che accetta di procedere per accordo privato. L'acquirente acquisterà dal debitore che successivamente girerà la somma al creditore risolvendo il debito.
  • Il creditore richiede al giudice la sospensione temporanea della procedura d'asta e in questo spazio avviene il rogito tra il debitore e l'acquirente. Siamo a dicembre 2020. Il notaio terrà in custodia la somma fino a che il creditore non depositerà l'atto di rinuncia. A quel punto potrà avere i suoi soldi e il giudice potrà cobaegnare le chiavi.
  • diverse lungaggini fanno attendere l'atto di rinuncia sia per la questione pandemica sia per il fatto che il Consiglio d'Amministrazione del creditore ha una sede estera.
  • il creditore inoltre non comunica in modo esplicito al giudice che il rogito è avvenuto, con tanto di notaio.
  • passano mesi ma io sto tranquillo: l'immobile è rogitato, i soldi li ho versati sul conto del notaio e andranno al creditore una volta conclusa la burocrazia. Sto pagando il mutuo e aspettonpazientemente che mi vengano date le chiavi.
  • il giudice apre una procedura d'asta e aggiudica l'immobile oggetto nel giugno 2021 ad altro acquirente.

Di chi è la proprietà? L'asta aggiudicata può essere annullata vista la presenza di un rogito del dicembre 2020? Non abbiamo rispettato i 20 gg per richiedere l'annullamento perchè so solo qualche giorno fa che nell'immobile da me acquistato c'è uno sconosciuto che ha le chiavi che stavo aspettando. Il debitore ed ex proprietario appoggia la mia causa ma è da dicembre 2020 che "si sente" fuori dai giochi. Tant'è che una volta firmato il rogito ha chiuso la società per la quale aveva contratto debiti fino al fallimento.

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robertomartignone pubblicato 17 agosto 2021

Ma il creditore procedente di  tutta la questione è al corrente e cosa dice ? Francamente mi pare una cosa assurda , ma se vi è stata l ' asta  ed è stata aggiudicata ...provi a verificare se l ' acquirente ha versato il saldo .

maverickgullo pubblicato 17 agosto 2021

Sto cercando di verificare se il partecipante all'asta ha già versato il saldo, anche se credo sia stato effettuato visto che l'asta è stata aggiudicata l'11 giugno 2021.

Ad ogni buon conto non sono riuscito a sentire il creditore procedente perchè in ferie. La cosa che più mi fa grattare il capo è che è stato proprio il crediotre procedetne ha fare formale richiesta al giudice di sospendere il procedimento d'asta per creare uno spazio entro cui far avvenire un accordo fra privati. Questo è avvenuto con la compravendita sfociata nel rogito del dicembre 2020, ma evidentemente il creditore procedente non ha informato il giudice, che quindi ha aperto una nuova procedura d'asta aggiudicandola l'11 giugno 2021.
Nessun giudice avrebbe proseguito con la procedura se fosse stato al corrente del rogito effettuato.

 

Il punto però è che io il rogito l'ho in mano e il veramento del saldo per quanto mi è dovuto dal contratto di compravendita l'ho versato. L'unica cosa che mi mancavano eran le chiavi, che dovevano essermi consegnate una volta che il giudice avesse apposto il timbro di non-opposizione a seguito della trattativa privata in essere.

Ora varrà il mio rogito del dicembre 2020 con conseguente pagamento o l'aggiudicazione dell'asta di giugno 2021?

robertomartignone pubblicato 18 agosto 2021

Credo che l ' asta non venga annullta e che dovrà sobbarcarsi una lunga e onerosa causa civile . Ma il debitore a cui Lei credo abbia pagato il valore dell ' immobile ha pagato il creditore procedente o no ? Perchè il creditore procedente una volta soddisfatto avrebbe semplicemente dovuto depositare ai sensi dell ' art.629 cpc una semplice rinuncia ...e la procedura sarebbe stata dichiarata estinta , a meno che non ci fossero altri creditori .

inexecutivis pubblicato 18 agosto 2021

Rispondiamo all’interrogativo formulato osservando che in conformità ai principi di buona fede e correttezza, per consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento, il creditore che è stato soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi senza necessità di alcuna sollecitazione del debitore ed entro un termine ragionevolmente contenuto, avendo riguardo allo stato della procedura pendente nonché ad eventuali motivi di urgenza allo stesso noti: ne deriva che il ritardo ingiustificato comporta la responsabilità risarcitoria del creditore nei confronti del debitore che sia stato conseguentemente danneggiato (in questi termini Cass. 21/11/2017, n. 27545).

In questo caso ci sembra di comprendere che il prezzo fosse stato versato nei termini convenuti e nei modi pattuiti (presso il notaio) con la conseguenza che il creditore ben avrebbe potuto (e secondo noi dovuto) depositare dichiarazione di rinuncia alla procedura a norma dell’art. 629 c.p.c.

Orbene, poiché l’aggiudicazione rimane ferma e se l’aggiudicatario verserà il saldo si procederà al trasferimento del bene atteso che le alienazioni successive al pignoramento sono inopponibili alla procedura, non resta all’acquirente che ottenere dal notaio la restituzione della somma in deposito ed agire nei confronti del creditore per il risarcimento del danno eventualmente subito.

maverickgullo pubblicato 18 agosto 2021

Beh il versamento è stato fatto su conto del notaio e per accedere a quei soldi il creditore procedente non doveva far altro che mandare rinuncia alla procedura per averli.

De facto io ho un rodito datato, registrato e trascittto in dicembre 2020 dove viene dichiarato che avrei dato una somma (che ho dato) e avrei ricevuto un immobile in cambio (che ho avuto solo su carta).

Il tutto è avvenuto in uno spazio giuridico concesso dal tribunale previo accordo con il creditore procedente.

Abbiamo svolto tutto in conformità della legge con grand eprecisione, com'è possibile che abbia precedenza un decreto di un tribunale che agisce "fuori legge" visto che assegna un imobile di cui non dispone più?

Non dovrebbe essere riassegnato a me e conseguentemente sia il tribunale che il nuovo acquirente di giugno 2021 fare causa al creditore procedente per non aver comunicato come suo dovere a norma dell'art. 629 c.p.c., visto che questa sua mancanza ha fatto affrontare lavoro e costi inutili sia alla procedura che al nuovo acquirente?

E' possibile che venga danneggiato l'unico che avesse diritto sull'immobile?

 

robertomartignone pubblicato 18 agosto 2021

Lei stando ai fatti deve rivalersi sul creditore procedente che non ha fatto rinuncia all ' esecuzione , l ' immobile va di fatto a chi ha partecipato e vinto l ' asta , sempre che abbia effettuato il saldo .

inexecutivis pubblicato 21 agosto 2021

Gli artt. 2913, 2914 e 2915 c.c. esplicitano proprio la regola per cui non hanno effetto in pregiudizio dei creditori pignoranti e dei creditori intervenuti gli atti dispositivi del bene pignorati compiuti dopo il pignoramento. Ciò evidentemente al fine di impedire manovre distorsive.

Parimenti, l’art. 187 bis disp. att. c.p.c. sancisce l’intangibilità dell’aggiudicazione, a tutela di colui il quale acquista in sede esecutiva, poiché una esecuzione affidabile garantisce una efficacia tutela esecutiva del credito.

Insomma, venuto meno il credito il creditore procedente aveva l’onere di depositare dichiarazione di rinuncia ex art. 629 c.p.c., mancando la quale la procedura poteva (e doveva) proseguire.

robertomartignone pubblicato 21 agosto 2021

Il creditore ha avuto i sodi dal notaio ? Non credo quindi l ' asta è valida . Punto , Le rimane solo che trovarsi un o legale .

maverickgullo pubblicato 21 agosto 2021

Il creditore avrebbe avuto i soldi dal notaio nel momento in cui avrebbe proceduto a depositare l'atto di rinuncia.

Ma non doveva essere il creditore procedente, secondo contratto, a ricevere il denaro bensì il debitore esecutato che, formalmente, ha ricevuto il denaro e ha corrisposto fattura con data 11/12/2020 equivalente alla somma corrisposta.
Successivamente il creditore avrebbe potuto ricevere suddetta somma a seguito delle sue adempienze.

Nel mentre il notaio ha registrato e trascritto il rogito in data 23/12/2020 entro lo spazio procedurale concesso dal giudice esecutario stesso.

Il pagamento, da parte dell'acquirente, è stato espletato. Di fatti l'acquirente sta già pagando le tasse relative all'immobile e ha registrato la fattura.

Lei sta dicendo che non resta che trovare un uon avvocato per far valere questo diritto?

robertomartignone pubblicato 21 agosto 2021

Per forza alternative non ha , in pratica Lei ha pagato il debitore esecutato che era l ' intestatario dell ' immobile ipoecato e mandato all 'asta . Ora tale pagamento è stato fatto ? o no ? La somma è ancora sul conto del notaio o no ? Questo passaggio non mi è chiaro ...Può essere chiaro in quest ' ordine che Le ho enunciato ?  Grazie 

 

maverickgullo pubblicato 21 agosto 2021

La somma è sul conto fiduciario del Notaio.

La somma al momento non può essere toccata perchè destinata al creditore procedente.

Potrò sbloccarla nel momento in cui si verificherà una sua inadempienza, cosa già avvenuta visto che la procedura d'asta è andata a termine assegnando l'immobile ad altri.

La sto tenendo lì solo per il fatto che siamo ad agosto e anche perchè vorrei capire se esiste la possibilità di far valere questo accordo preso, sopratutto perchè abbiamo avuto in dicembre il benestare formale del giudice esecutario.

robertomartignone pubblicato 21 agosto 2021

No  l ' asta è stata fatta , la procedura farà il suo corso anzi oramai è conclusa .

Non ha possibiltà di alcun intervento sull ' asta  svolta , nè ne è titolato in alcun modo .

Se il creditore avesse incassato la somma dal  notaio ci sarebbero le basi per un procedimento penale truffa e appropriazione indebita etc ..., ma in tal caso vedo solo la prospettiva di una causa civile per danni non facile . A proposito  il creditore  è residente in Italia o no ? Comunque mancano dei dati per poterLe dire esattamente come procedere .

maverickgullo pubblicato 22 agosto 2021

Mi sovviene una questione.
Il delegato alla vendita ha il compito, tra gli altri, di valutare la correttezza dei dati catastali e quindi se il bene sia nel possesso dell’esecutato o di un terzo.

Nell'asta di giugno questa verifica di correttezza non è stata fatto, altrimenti sarebbe stato lampante visto il rogito di dicembre 2020 è stato registrato e trascritto correttamente.

 

Questo non compromette l'asta stessa?

inexecutivis pubblicato 22 agosto 2021

Come dicevamo nella precedente risposta, gli artt. 2913, 2914 e 2915 c.c. esplicitano proprio la regola per cui non hanno effetto in pregiudizio dei creditori pignoranti e dei creditori intervenuti gli atti dispositivi del bene pignorati compiuti dopo il pignoramento. Ciò evidentemente al fine di impedire manovre distorsive.

La verifica della correttezza dei dati catastali rientra nella precipua cornice dei compiti dell'esperto stimatore, a norma dell'art. 173 bis disp att cpc.

Ad ogni buon conto si tratta di attività che il delegato compie all'inizio, primo di procedere al primo esperimento di vendita. Comunque, anche se avesse saputo del trasferimento di proprietà, questo non lo avrebbe esonerato dall'obbligo di procedere comunque alla vendita, proprio perchè si tratta di trasferimento inopponibile alla procedura.

Per concludere sull'argomento aggiungiamo che, a nostro avviso, il pagamento eseguito presso il notaio costituisce adempimento dell'obbligazione del compratore, ed il fatto che il creditore non li abbia materialmente incassati è giuridicamente irrilevante, se è vero, come ci ha riferito in uno dei post, che "il versamento è stato fatto su conto del notaio e per accedere a quei soldi il creditore procedente non doveva far altro che mandare rinuncia alla procedura per averli". Questo vuol dire semplicemente che il creditore ha "ricevuto" il pagamento secondo i termini e le modalità stabilite, per cui non gli restava da far altro che apprendere materialmente la somma esibendo dichiarazione di rinuncia (e verosimilmente provvedimento di estinzione della procedura) sicchè è esclusivamente imputabile a lui il mancato materiale incasso.

Riteniamo, infine, che non ricorrano i presupposti per attribuire rilevanza penale alla condotta serbata dal creditore, poichè mancano i presupposti fattuali sia dell'art. 640 c.p. (truffa) che dell'art. 646 c.p. (appropriazione indebita). L'unica norma che a nostro giudizio disciplina la condotta del creditore nei confronti dell'acquirente è quella di cui all'art. 2043 c.c. Potrebbe anche ricorrere la fattispecie di cui all'art. 1218 cc ma questo dipende dai contenuti del contratto di compravendita.

robertomartignone pubblicato 22 agosto 2021

Assolutamente no , può mandargli una pec o parlargli direttamente ma senza che il creditore procedente abbia fatto rinuncia agli atti esecutivi , la procedura è andata giustamente avanti . Il rogito è una cosa ma il debito sul bene immobile  un altro , quindi è stato tutto inutile e aggiungo privo di senso . Ma in tutto questa operazione  non si è fatto assistere da uno studio legale ? Di poi non concordo con la risposta data dall ' esperto del forum per quanto riguarda eventuali implicazioni penali , comunque è indubbio che Lei abbia ricevuto un danno grave , ma per l ' acquisto ha fatto un mutuo ?

maverickgullo pubblicato 22 agosto 2021

Per l'acquisto ho fatto un mutuo e con questo affare avrei acquistato un immobile con un guadagno di capitale cospiquo.

Mi sono fatto seguire da uno studio legale che mi segue tutt'ora. Mi sto informando per lavorare meglio anche il mio consulente legale.

 

Mi sto informando sopratutto perchè a me interessa l'immobile, che risponde pienamente alle mie esigenze di investimento. Vorrei trovare una strada da percorrere per 'recuperarlo'.

 

robertomartignone pubblicato 22 agosto 2021

Non può recuperare alcunchè , come Le ho spiegato stante i fatti come li ha esposti . Unica possibiltà sarrebbe che colui che si è aggiudicato il bene non abbia fatto il saldo e lo stesso torni in asta . Se invece ha saldato a Lei non rimane che muovere causa al creditore procedente , verificando tutte le circostanze del caso . Ma poi mi scusi con l ' app " giustizia civile " disponendo del tribunale e del numero R.G. può Lei stesso verificare lo status della procedura . 

Ma il Suo Legale cosa Le sta dicendo in proposito ? Perchè mi pare che il suo consulente legale non conosca la materia e Lei stia perdendo tempo e denaro .  

maverickgullo pubblicato 22 agosto 2021

Grazie per il consiglio sull app. Con questa riesco a vedere

30/10/2020 - ISTANZA DI SOSPENSIONE CONCORDATA EX ART 624 BIS

14/12/2020 - RINUNCIA ALL'ESECUZIONE

24/12/2020 - RINUNCIA ALL'ESECUZIONE

13/01/2021 - DEPOSITO ATTO/ISTANZA NON CODIFICATO

28/04/2021 - AVVISO DI VENDITA

12/06/2021 - DEPOSITO ATTO/ISTANZA NON CODIFICATO

12/06/2021 - DEPOSITO ATTO/ISTANZA NON CODIFICATO

14/06/2021 - DEPOSITO ATTO/ISTANZA NON CODIFICATO

16/06/2021 - ATTO NON CODIFICATO

16/06/2021 - AUTORIZZAZIONE AL RITIRO DEL TITOLO

17/06/2021 - ATTO NON CODIFICATO

25/06/2021 - ATTO NON CODIFICATO

29/06/2021 - DEPOSITO INTERVENTO

05/07/2021 - CONCESSA AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DEL FASCICOLO

08/07/2021 - DEPOSITO ISTANZA (EX. ART. 41 L.385/93)

16/07/2021 - ATTO NON CODIFICATO

29/07/2021 - DEPOSITO ISTANZA GENERICA CUSTODE

 

Il mio avvocato ha avito accesso agli atti e potrà esaminarli da giovedì prossimo.

robertomartignone pubblicato 22 agosto 2021

Si va beh è una cosa piuttosto semplice , verifichi il tutto , comunque non vedo l ' emissione del  decreto di trasferimento del bene e nemmeno l ' invio della pratica all ' agenzia delle entrate , a meno che non sia tra gli atti non codificati . Il 05/07/2021 vi è autorizzazione consultazione fascicolo , è stato fatto da parte del suo legale ? poi il 29 giugno vi è un deposito intervento ? Mentre l ' 8 luglio vi è un 'istanza ex art 41 TUB ...

maverickgullo pubblicato 22 agosto 2021

Mi preoccupano questi atti non codificati perchè potrebbero essere di tutto... compreso il decreto di trasferimento.

Ad ogni modo il mio legale ha chiesto accesso agli atti, ma potrà esaminarli solo giovedì prossimo.

Non riesco a capire cosa sia quell'istanza dell'8 luglio

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