Immobile aggiudicato all'asta

  • 150 Viste
  • Ultimo messaggio 19 luglio 2019
nep67 pubblicato 13 luglio 2019

Buongiorno, 

scrivo per sapere quali potrebbero essere le consueguenze a cui va incontro una persona di mia conoscenza che ha agito in questa maniera :

Partecipa all'asta per acquisizione di un immobile e se l'aggiudica. il problema nasce perchè nel giro di un paio di anni non riesce a trovare i soldi per acquistare l'immobile e quindi saldare l'importo scoperto. A quali conseguenze va incontro?

Ma la cosa più assurda è la seguente:

Il tizio in questione, sicuro del fatto che la banca gli avrebbe dato i soldi, è entrato in questa abitazione e ha demolito alcuni muri lasciando tutti i calcinacci dentro. Per di più, ha ceduto una parte di terreno ad un vicino col quale aveva pattuito un prezzo di vendita. Per fortuna il vicino non lo ha pagato ma, accaparrandosi la parte di terra ha realizzato per l'abitazione in oggetto, una recinzione.

Allora mi chiedo, a cosa va incontro la persona autrice di questa situazione paradossale?

Grazie per le vostre delucidazioni

inexecutivis pubblicato 19 luglio 2019

Rispondiamo all'interrogativ oformulato premttendo la considerazione per cui la situazione prospettata ci sembra abbastanza singolare.

Invero, è singolare il fatto che a due anni dall'aggiudicazione non siano stati ancora adottati provvedimento, atteso che il termine massimo per il versamento dela saldo del prezzo è fissato in centoventi giorni dall'art. 569 c.p.c.

Altrettanto singolare è il fatto che l'aggiudicatario prima di versare il saldo del prezzo abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile.

Venendo al merito, la risposta alle domande da lei formulate si rinviene, in primo luogo, nell’art. 587 c.p.c., a mente del quale qualora l’aggiudicatario non versi il prezzo nel termine stabilito il Giudice ne dichiara la decadenza, trattenendo la cauzione e disponendo un nuovo incanto.

La norma, dettata a proposito della vendita con incanto, è pacificamente applicabile anche alla vendita senza incanto.

L’art. 177 disp. att. c.p.c. dispone poi che l’aggiudicatario inadempiente è condannato al pagamento di una somma di danaro pari alla differenza tra il prezzo da lui offerto e quello per il quale è poi avvenuta la vendita.

Dunque, il mancato versamento del saldo prezzo determina:

la decadenza dell’aggiudicatario;

la perdita della cauzione;

la celebrazione di una nuova vendita;

la condanna al pagamento di una somma pari alla differenza tra il prezzo offerto dall’aggiudicatario inadempiente e quello di aggiudicazione, detratta la cauzione incamerata dalla procedura. Supponiamo, ad esempio che tizio, aggiudicatario per 100, non versi e che il Giudice, nel dichiararne la decadenza, abbia trattenuto la cauzione pari a 10. Se il bene verrà successivamente aggiudicato a 75, tizio sarà condannato al pagamento di 100, meno 10, meno 75, cioè 15.

Quanto alle conseguenze delle attività poste in essere, è chiaro che l'autore degli illeciti potrà essere chiamato a risponderne.

Close