Buongiorno. Il terzo o quarto esperimento d'asta calendarizzato che però non è stato pubblicizzato in nessun portale ufficiale poiché il creditore no. Ha pagato il contributo per la pubblicità sul sito è possibile che venga battuto in asta?
Buongiorno. Il terzo o quarto esperimento d'asta calendarizzato che però non è stato pubblicizzato in nessun portale ufficiale poiché il creditore no. Ha pagato il contributo per la pubblicità sul sito è possibile che venga battuto in asta?
Pe rispondere alla domanda dobbiamo distinguere due ipotesi:
quella in cui sia stata omessa la pubblicazione sul portele delle vendite pubbliche e quella in cui siano stati violati gli obblighi pubblicitari di cui all’art. 490, comma secondo c.p.c.
Con riferimento alla prima ipotesi osserviamo che la conseguenza è l’estinzione della procedura.
Infatti, l’importanza attribuita dal legislatore alla pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale si disvela in tutta la sua dirompenza nell’art. 13, comma primo, lett. ee) del d.l. 83/2015, che ha introdotto nel corpo del codice di procedure civile l’art. 631-bis, ai sensi del quale l’omessa pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale per causa imputabile al creditore procedente o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, comporta l’estinzione della procedura, a meno che la pubblicità sul Portale non sia stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non erano funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.
Prima dell’intervento normativo in parola, sebbene non fossero mancate pronunce di segno contrario, si riteneva generalmente che l’omessa esecuzione degli adempimenti pubblicitari non potesse determinare di per sé, anche in ragione dell’assenza di una specifica previsione sul punto, l’estinzione della procedura, osservandosi che all’inerzia del creditore cui l’onere fosse stato imposto si poteva reagire affidando il relativo compito ad un custode diverso dal debitore.
L’art. 631-bis c.p.c. si inserisce in questo dibattito introducendo una evidente ipotesi di estinzione tipica della procedura.
Poiché il presupposto della declaratoria di estinzione riposa nella mancata pubblicazione per causa imputabile ai creditori titolati, e poiché la pubblicazione, a mente dell’art. 161-quater disp. att. c.p.c. avviene normalmente ad opera del professionista delegato, secondo la dottrina le ipotesi di mancata pubblicazione imputabile al creditore sono essenzialmente due:
1. quella in cui la vendita non sia stata delegata;
2. quella in cui il creditore titolato ometta di fornire al delegato le somme necessarie al pagamento del contributo per la pubblicazione di cui all’art. 18-bis d.P.R. 115/2002.
Con riferimento a questa seconda ipotesi, è evidente che essa costituisca, sul versante concreto, la più rilevante causa di operatività dell’art. 631-bis, ed è facilmente intuibile il fatto che quando il legislatore ha coniato la norma il suo pensiero era rivolto proprio all’omesso pagamento del contributo di pubblicazione.
Se invece sono stati omessi adempimenti pubblicitari diversi da quelli relativi alla pubblicità sul portale, la conseguenza sarà solo quella della annullabilità della vendita.
A nostro avviso la violazione dell’adempimento pubblicitario avrebbe reso vulnerabile l’aggiudicazione.
L’insufficiente o irregolare pubblicità costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi idoneo ad incidere anche sull’atto di aggiudicazione, con evidenti effetti anche per l’acquirente, e deve essere fatta valere mediante lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., a pena di inammissibilità, nel termine di decadenza che decorre dalla pronuncia del decreto di trasferimento, poiché esso costituisce il primo atto del Giudice successivo all’aggiudicazione. Trattandosi di nullità che riguarda gli atti della vendita e non gli atti che “hanno preceduto la vendita”, non opera in favore dell’aggiudicatario la previsione di cui all’art. 2929 c.c.
Il principio costituisce ormai ius receptum nella giurisprudenza della Cassazione. In questi termini si sono pronunciate, ad esempio, Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005 n. 8006; Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 1995 n. 12653. Andando a ritroso nel tempo si risale a Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 1962, n. 3340, secondo cui “Il precetto, risultante dagli artt. 490 e 534 cod. proc. civ., secondo il quale il provvedimento che ordina la vendita mobiliare all’incanto dev’essere pubblicato mediante avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, da affiggersi nell’albo pretorio per tre giorni consecutivi, dev’essere osservato a pena di nullità della vendita stessa anche quando il giudice dell’esecuzione, con ordinanza successiva, abbia modificato la precedente in elementi essenziali quali la fissazione del luogo e dell’ora degli incanti. In tal caso la pubblicità va estesa al nuovo provvedimento e la nullità derivante dalla omissione può essere fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi entro il breve termine di cinque giorni stabilito dall’art 617 cod. proc. civ., decorrente dalla vendita, con l’effetto di rendere inoperante la preclusione posta dall’art 2929 cod. civ.”