identificazione offerente telematico

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  • Ultimo messaggio 13 settembre 2020
osvaldo pubblicato 11 settembre 2020

Desidererei sapere che tipo di attività debba svolgere il professionista delegato al fine di accertare l'identità dell'offerente telematico da remoto, in analogia a quella svolta per l'offerente che compare fisicamente avanti a lui in caso di vendita sincrona mista.

Grazie.

osvaldo gasparotti

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inexecutivis pubblicato 13 settembre 2020

Ai sensi dell’art. 569, comma 4, c.p.c., (nel testo riscritto dal dall’art. 4 co. 1, lett. e) del d.l. 59/2016) il Giudice con l’ordinanza di vendita “stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura”, che la vendita si svolga in modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”, il quale a suo volta dispone che “Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei princìpi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche”. Tale decreto è il n. 32 del 26 febbraio 2015; esso, a sua volta, contiene all’art. 26 un ulteriore rimando alle “specifiche tecniche” stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero, “rese disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica del Portale dei servizi telematici del Ministero”.

Secondo le specifiche tecniche il presentatore è il “Soggetto che compila ed eventualmente firma l’Offerta telematica prima di presentarla con specificato titolo per ciascun offerente”.

Nel codice di rito “presentatore” ed “offerente” sono figure chiaramente diverse. L’offerente è il soggetto che, a mente del primo comma dell’art. 571, formula l’offerta di acquisto dichiarando di voler acquistare personalmente o quale procuratore speciale (purché sia avvocato), anche per persona da nominare; presentatore è invece colui il quale, a norma dell’ultimo comma del citato art. 571, deposita la busta chiusa contenente l’offerta in cancelleria (o dinanzi al professionista delegato nelle ipotesi di cui all’art. 591-bis c.p.c. ) e che viene materialmente identificato all’atto della presentazione.

Nella vendita telematica questo distinguo diventa più sfumato, poiché presentatore ed offerente pur rimanendo figure distinte, in taluni casi possono coincidere, nel senso che la presentazione dell’offerta può equivalere ipso iure alla sottoscrizione della medesima. Tanto è possibile poiché il decreto ministeriale prevede che l’offerente sia identificato in colui che sottoscrive con firma digitale l’offerta di acquisto, oppure nel titolare della casella di posta elettronica per la vendita telematica attraverso la quale l’offerta viene presentata.

Infatti, l’art. 12 comma 4 dispone che “L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta”. In questo caso la posta elettronica certificata per la vendita telematica sostituisce la firma elettronica, e dunque il titolare della casella di posta elettronica equivale al sottoscrittore dell’offerta. Ad oggi, tuttavia, nessun gestore di pec rilascia pec identificative per la vendita telematica, e dunque l’unica modalità di presentazione dell’offerta è quella della sottoscrizione digitale.

In relazione ad essa, il successivo comma 5 dispone che “L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n)”. Ove ricorra questa situazione si avrà dunque che l’offerente si identificherà con colui il quale ha sottoscritto digitalmente l’offerta, la quale potrà essere inviata anche dalla casella di posta elettronica di un soggetto diverso, non essendo richiesto che la pec di trasmissione dell’offerta sia intestata al sottoscrittore della medesima.

Ad oggi i professionisti delegati non sono nelle condizioni di poter verificare la firma dell’offerta, per cui ci si dovrà necessariamente attenere alle attestazioni del DGSIA.

Quanto alla identificazione degli offerenti al momento della gara osserviamo che a mente dell’art. 16 del citato d.m. 32/2015 “Almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita il Gestore della vendita telematica invia all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta” (che è lo stesso utilizzato per l’invio dell’offerta) “un invito a connettersi al proprio Portale”, fornendogli anche le credenziali di accesso necessarie per partecipare alla gara.

Dunque, per espressa previsione normativa, coloro che risultano on line sono gli offerenti, poiché stanno utilizzando le credenziali inviate presso l’indirizzo pec da essi indicato al momento della sottoscrizione digitale dell’offerta.

 

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