formato allegati pdf

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  • Ultimo messaggio 13 novembre 2021
Delcas pubblicato 10 novembre 2021

Una ulteriore domanda in questo procedimento pieno di trabocchetti per i profani: se io allego copia del bonifico e dichiarazioni presa visione e stato civile in b/n e il documento di identità a colori (perchè in b/n non si legge niente) tutto in formato PDF e ampiamente sotto i 25 GB, posso essere esclusa?

 

Grazie

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matteomariazoccoli pubblicato 10 novembre 2021

Buonasera, a me capita spesso di confezionare offerte dal portale pvp e non mi è mai successo di avere problemi per gli allegati è chiaro che 3 documenti pdf non possono mai avere un peso anche solo che si avvicini ai "25 GB". 

Quindi credo tu non avrai problemi di nessun genere. 

L' esclusione è sono forse più facile se si sbaglia a fare il bonifico per la cauzione o se si offre meno nel prezzo minimo. Per il resto è difficile incorrere in esclusioni se si rispetta il manuale per confezionare l'offerta 

Mi raccomando la dichiarazione di presa visione della perizia di stima ;) 

Furneri pubblicato 10 novembre 2021

Ma la dichiarazione di presa visione della perizia di stima e obbligatoria a prescindere ....nel mio avviso vendita non c'era specificato .....lo dovevo allegare cmq?

Furneri pubblicato 10 novembre 2021

I allegati devono essere in bianco nero risoluzione minima 1654x 2338 pdf ...se fai una risoluzione alta i documenti si vedono bene..

Delcas pubblicato 10 novembre 2021

Quindi se converto in b/n (in realtà grigio) formato pdf un jpg del documento di identità dovrebbe funzionare? Non riesco dal mio pc a vedere le risoluzioni in pixel.

Delcas pubblicato 10 novembre 2021

Vedo solo dpi non pixel

Furneri pubblicato 10 novembre 2021

200 dpi sono 1654x2338 falla superiore ....almeno.quello avevo trovato su internet se li trasformi

inexecutivis pubblicato 13 novembre 2021

La dichiarazione di presa visione della perizia di stima è necessaria solo se richiesta dall'ordinanza di vendita; in caso di difformità tra prescrizioni dell'ordinanza e prescrizioni dell'avviso, prevale la prima poichè atto del giudice costituente la lex specialis del procedimento liquidatorio.

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