FORMALITA' PREGIUDIZIEVOLI NON CANCELLABILI

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  • Ultimo messaggio 20 maggio 2021
giove1999 pubblicato 14 maggio 2021

Buongiorno,

sono interessato alla partecipazione al'sta per un immobile che presenta delle Formalità pregiudizievoli non cancellabili.

Dall'avviso di vendita risultano:

1. sequestro preventivo penale per equivalente ex art. 321 e ss. c.p.p. cron. n. 3214/12 di rep. Atti giudiziari – Tribunale di Vercelli (C.F. 94008770029);

2. ordinanza di sequestro conservativo cron. n. 28283 di rep. Atti Giudiziari – Tribunale di Torino C.F. 8882530017.

Visto ciò volevo sapere se, su queste basi, mi conviene rinunciare in partenza o, se invece partecipassi,  cosa comporterebbero queste formalità in termini di fattibilità e costi da sostenere per la cancellazione.

Grazie

Giovanni

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inexecutivis pubblicato 17 maggio 2021

Stando alle più recenti pronunce della giurisprudenza, il sequestro preventivo penale, se precedente al pignoramento, è opponibile all'aggiudicatario, a meno che ad agire non è un creditore titolare di ipoteca scritta prima del sequestro medesimo. Inoltre, occorrerebbe verificare se il procedimento penale in seno al quale il sequestro è stato disposto si è definitivamente concluso. Se così fosse non vi sarebbero problemi.

Quanto al sequestro conservativo, esso si cancella, con il decreto di trasferimento, unitamente al pignoramento (del quale anticipa sostanzialmente gli effetti) ai sensi dell'art. 586 cpc..

Invero, l'ordine di cancellazione riguarda infatti quelle formalità nate per assicurare la tutela dei creditori nel processo esecutivo e che hanno esaurito la propria funzione con la pronuncia del decreto di trasferimento.

Tra queste allora deve essere ricompresa senza dubbio quella che riguarda il sequestro conservativo, sequestro che ai sensi dell'art. 687 c.p.c. si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante abbia ottenuto sentenza di condanna esecutiva.

Peraltro, il creditore sequestrante (che ha diritto di riceve l'avviso ex art. 498 c.p.c.) anche prima della pronuncia della sentenza che converte il sequestro in pignoramento può intervenire nell'esecuzione ai sensi dell'art. 499, comma primo, c.p.c..

In questo caso il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza che dispone la vendita, fisserà l'udienza di comparizione davanti a sé, oltre che del debitore, anche del creditore sequestratario, udienza nella quale se il debitore non compare, o comparendo non disconosce il credito, questo si intenderà riconosciuto, così consentendo al creditore sequestratario di partecipare alla distribuzione del ricavato.

Se invece il credito del sequestrante viene disconosciuto, in tutto o in parte, questi dovrà formulare istanza di accantonamento delle somme che gli spetterebbero e di dimostrare di aver proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza, l'azione necessaria per munirsi del titolo esecutivo.

In questo caso, nel distribuire la somma ricavata dalla vendita, il giudice dell'esecuzione disporrà l'accantonamento della somma di cui il sequestrante ritiene di essere titolare per un periodo non superiore ai tre anni, decorsi i quali anche le somme accantonate andranno distribuite tra gli altri creditori.

Insomma, riteniamo che l'unico vero ostacolo sia il sequestro preventivo penale.

giove1999 pubblicato 18 maggio 2021

Ringrazio per la cortese ed esaustiva risposta; penso che, sulla base di questa, rinuncerò a partecipare all'asta, anche perchè non saprei come fare per verificare lo stato del procedimento penale, se non incaricando un avvocato, e anche perchè i termini sono oramai prossimi alla scadenza.

Grazie

Giovanni

inexecutivis pubblicato 20 maggio 2021

Verifichi se l'ipoteca del creditore precede il pignoramento; se così fosse non vi sarebero problemi.

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