Formalità non suscettibili di cancellazione col Decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 26 dicembre 2021
morgan802@virgilio.it pubblicato 22 dicembre 2021

Sono interessato al lotto n°2 e nell'avviso di vendita trovo scritto :"Formalità non suscettibili di cancellazione col Decreto di trasferimento: -Trascrizione contro del 26/6/2001, atto tra vivi – costituzione di fondo patrimoniale, con la quale il suddetto bene viene assoggettato a Fondo patrimoniale; trattasi di atto da considerare non opponibile alla procedura stante mancanza di annotazione a margine dell’ atto di matrimonio, secondo il certificato di estratto per riassunto acquisito agli atti, e che comunque risulta superato da atto trascritto il 6/9/2007 con il quale il bene di cui al Lotto 1 (appartamento in Firenze Viale Corsica) veniva sostituito al bene di cui al presente Lotto 2 (bene in Campi Bisenzio) nella destinazione a Fondo patrimoniale; -Trascrizione contro del 28/4/2009, atto tra vivi – ampliamento di fondo patrimoniale, con la quale il Fondo patrimoniale viene esteso anche al bene di cui al presente Lotto 2 (bene in Campi Bisenzio); trattasi di atto da considerare non opponibile alla procedura stante mancanza di annotazione a margine dell’ atto di matrimonio, nonché: stipula e trascrizione dello stesso in data posteriore a quella della prima ipoteca del creditore procedente;" Il fatto che queste formalità non verranno cancellate con il decreto di trasferimento significa che rimarranno in capo all'immobile? Quindi potrebbero essere impugnare dall'esecutato e io dovrei difendere le mie ragioni? Chi risponde se risultasse opponibile alla procedura? Grazie

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inexecutivis pubblicato 26 dicembre 2021

Il fondo patrimoniale non rientra tra le formalità di cui il Giudice dell’esecuzione ordina la cancellazione ai sensi dell’art. 586 c.p.c.

Peraltro, in linea di principio, la cancellazione non è neanche necessaria in quanto, da un lato, ai fini dell’opponibilità ai terzi è rilevante l’annotazione nei registri di stato civile e non la trascrizione (così si è espressa Cass. civ., 8 ottobre 2008, n. 24789, secondo la quale “La costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimoniali ed è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del comma 3, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo”.

Dall’altro, poiché il vincolo creato dal fondo patrimoniale si risolve nella impignorabilità del bene, una volta che la procedura esecutiva si è conclusa con la vendita del bene non possono esservi pregiudizi per i diritti dell’acquirente.

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