Fondo patrimoniale di un immobile all'asta

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  • Ultimo messaggio 18 novembre 2019
diana pubblicato 13 novembre 2019

Buongiorno, Vorrei iniziare il mio post ringraziandovi per gli ottimi consigli forniti in precedenza. Ci hanno aiutato a portarci a casa 2 immobili all'asta. Questa volta si tratta di un altro appartamento per il quale dalla documentazione in atti a carico dell'immobile risultano le seguenti formalità che non saranno cancellate dal decreto di trasferimento: 1. Trascrizione in data 24.03.2014 ( ossia succesivamente all'ipoteca volontaria iscritta in data 22.09.2006 ai nn.46840/11762 a favore di creditore intervenuto nella presente esecuzione) ai nn.8960/6421 di costituzione di fondo patrimoniale, giusta atto del 21.03.2014 n.307 Rep.Notaio Fantin Andrea. A margine di detta nota risulta quanto segue: -inefficacia totale, giusta sentenza pronunciata del Tribunale di Verona il 16.11.2016 n.3063/2016 Sent. e n.6128 rep.annotata il 17.05.2017 ai n.19667/3536, con la quale il Tribunale di Verona definitivamente pronunciando , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, dichiara l'inefficacia ex art.2901 e ss.c.civ. nei confronti dell'istituto di credito intervento nella presente esecuzione che ha trascritto domanda giudiziale di revocatoria in data 22.04.2015 n.8970 R.P. del fondo patrimoniale di cui sopra, avente oggetto l'immobile che vorrei acquistare all'asta. -inefficacia relativa giusta sentenza pronunciata del Tribunale di Verona il 16.11.2016 n.3064/2016 Sent. e n.6133 rep. annotata il 13.06.2017 ai nn. 23425/4087 con la quale il Tribunale di Verona definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, dichiara l'inefficacia ex.art.2901 e ss.c.civ.nei confronti del creditore procedente nella presente esecuzione che ha trascritto la domanda giudiziale di revocatoria in data 08.09.2014 n.19952 R.P. del fondo patrimoniale di cui sopra avente ad oggetto l'immobile che vorrei acquistare all'asta. 2.Trascrizione in data 08.09.2014 ai nn.28472/19952 di domanda giudiziale per revoca atti soggetti a trascrizione n.12900/2014 del Tribunale di Verona del 04.08.2014, a favore dell'istituto di credito procedente nella presente esecuzione 3.Trascrizione in data 22.04.2015 ai nn.13309/8970 di domanda giudiziale per revoca atti soggetti a trascrizione n.1449 del Tribunale Civile e Penale di Verona del 18.02.2015 a favore di istituto di credito intervenuto nella presente esecuzione. Con detto atto si chiede l'inefficacia, ai sensi dell'art.2901 cc.e ss. nei confronti del predetto istituto di credito dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale rogato dal Notaio Fantin Andrea il 21.03.2014. Le domande sono: Il fondo patrimoniale è opponibile alla procedura? I proprietari si possono rivolgere anche ad un altro tribunale superiore a quello di Verona? Se mi aggiudico l'immobile all'asta posso cancellare il fondo patrimoniale? Che tempistiche ci sono e che costi? Se rimane il fondo patrimoniale posso rivendere l'immobile? Una banca potrebbe rifiutare il mutuo per la presenza del fondo? Cosa rischio se mi aggiudico l'immobile all'asta? La ringrazio moltissimo per l'aiuto offerto. Cordiali saluti. Diana

inexecutivis pubblicato 18 novembre 2019

 Ai sensi dell’art. 167 c.c., con il fondo patrimoniale entrambi i coniugi, uno di essi o un terzo vincolano determinati beni immobili, mobili registrati o titoli di credito al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, di assistenza e di contribuzione della famiglia. Esso ove abbia ad oggetto beni immobili, deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio e trascrivere presso i registri immobiliari.

L’art. 170 c.c. dispone che l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. I beni del fondo possono essere aggrediti quindi solo a seguito dell’inadempimento di obbligazioni assunte da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni della famiglia. Sarà possibile esecutivamente sui beni del fondo anche per le obbligazioni contratte da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni estranei alle esigenze della famiglia, solo se i creditori ignoravano tale estraneità.

Va ancora detto che ai fini della opponibilità del fondo patrimoniale è rilevante l’annotazione della sua costituzione nei registri di stato civile e non la trascrizione (così si è espressa Cass. civ., 8 ottobre 2008, n. 24789, secondo la quale “La costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimoniali ed è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del comma 3, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo”).

Sulla scorta di questi elementi, ricaviamo il dato per cui l'esistenza di un fondo patrimoniale non esclude in assoluto la pignorabilità dei beni, con la conseguenza che se nel caso prospettato si è proceduti comunque alla vendita, questo significa che si tratta di una esecuzione che deriva dall’inadempimento di obbligazioni assunte da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni della famiglia oppure di una obbligazione contratta da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni estranei alle esigenze della famiglia, la cui estraneità era però ignorata dai creditori.

 Precisiamo ancora che il fondo patrimoniale non rientra tra le formalità di cui il Giudice dell’esecuzione ordina la cancellazione ai sensi dell’art. 586 c.p.c.

Peraltro, in linea di principio, la cancellazione non è neanche necessaria in quanto, da un lato, ai fini dell’opponibilità ai terzi è rilevante l’annotazione nei registri di stato civile e non la trascrizione (così si è espressa Cass. civ., 8 ottobre 2008, n. 24789, secondo la quale “La costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimoniali ed è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del comma 3, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo”.

Dall’altro, poiché il vincolo creato dal fondo patrimoniale si risolve nella impignorabilità del bene, una volta che la procedura esecutiva si è conclusa con la vendita del bene non possono esservi pregiudizi per i diritti dell’acquirente.

Ciononostante è chiaro che la presenza del vincolo può generare incertezze (per quanto infondate), e dunque rendere meno fluida la circolazione del bene, sicché alcuni tribunali ne ordinano comunque la cancellazione (eventualmente previa comunicazione del decreto di trasferimento a coloro che potrebbero avere interesse al mantenimento della formalità, in modo da provocarne l’eventuale opposizione), anche se la Corte di Cassazione ha affermato che il decreto di trasferimento non può contenere l’ordine di cancellare trascrizioni diverse dal pignoramento e dalle ipoteche senza il consenso delle parti interessate (Cass., 9 novembre 1978, n. 5121; 10 settembre 2003, n. 13212).

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