F24 Elide - T92T / T93T

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  • Ultimo messaggio 07 settembre 2020
Patri pubblicato 02 febbraio 2020

Buongiorno,

Risoluzione AE 100/2019:

Dal 1° gennaio 2020, i modelli F24 ELIDE ed F24 EP dovranno essere compilati come segue:

Per la presentazione delle formalità ipotecarie allo sportello, relativamente ai codici tributo “T92T” e “T93T”, sono indicati:

    Nel campo “elementi identificativi/estremi identificativi”, l’identificativo numerico del titolo relativo alla formalità per la quale viene effettuato il pagamento (ad esempio, n.ro repertorio, n.ro registro cronologico, n.ro protocollo, etc.);
    Nel campo “anno di riferimento/riferimento B”, l’anno di formazione del titolo relativo alla formalità per la quale viene effettuato il pagamento (ad esempio, anno di stipula, anno della deliberazione, anno dell’emanazione, etc.), nel formato “AAAA”.

 

Domanda:  per la cancellazione di un pignoramento dunque, l'identificativo numerico del titolo sarebbe il numero di repertorio del decreto di trasferimento che ne ordina la cancellazione?  Oppure il reg. part o reg. gen. del pignoramento ?

 

Grazie

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inexecutivis pubblicato 03 febbraio 2020

A nostro avviso va indicato il decreto di trasferimento poichè è quello l'atto in forza del quale il pignoramento viene cancellato.

Patri pubblicato 04 febbraio 2020

Confermo, sono stato questa mattina in conservatoria; va indicato il n° repertorio del D.T.

Grazie,

inexecutivis pubblicato 06 febbraio 2020

Grazie a lei!

carcardi pubblicato 07 settembre 2020

ciao Dovendo cancellare anche io dei pignoramenti ed ipoteche disposte con decreto di trasferimento mi chiedevo nella compilazione del modello f24 elide che compilo x la prima volta, nei dati contribuente vanno messi quelli del Tribunale o vanno indicati quelli del delegato del giudice? grazie

inexecutivis pubblicato 07 settembre 2020

I dati sono quelli del tribunale, Infatti, è questo il soggetto che procede al trasferimento della proprietà ed ordina la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sul bene a norma dell'art. 586 cpc.

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