Eventuali sanatorie non segnalate sulla perizia

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  • Ultimo messaggio 14 dicembre 2020
carraroj.c. pubblicato 13 dicembre 2020

Si tratta della vendita all'asta di appartamento al piano primo con ingresso indipendente, all'interno di un fabbricato a due piani. Al piano terra si trova un altro appartamento e un garage esclusi dal procedimento di esecuzione immobiliare.

Tutto il fabbricato insiste su un lotto con un cortile comune a tutte tre unità. L'area scoperta è in parte giardino, e in parte percorsi pedonali e carraio.

L'unita immobiliare all'asta ha licenza edilizia rilasciata nel 1957 e abitabilità del 1960.

La perizia indica che visto che l'immobile è stato costruito in data anteriore al 01-09-1967 e che lo stato di fatto corrisponde alla planimetria catastale, “si può dichiarare che non vi è la presenza di opere che necessitino di pratiche di sanatoria”.

Le mie domande:

1_ Fatto il sopralluogo ho riscontrato due finestre che non sono presenti nella planimetria catastale neanche sulla pianta della Licenza edilizia del Comune. La presenza di queste 2 finestre in più non necessita di pratica di sanatoria?

2_ Nella planimetria catastale il fabbricato ha una distanza di 3,50 / 4,00 alla recinzione su uno dei lati.

Nella realtà la distanza del fabbricato alla recinzione è palesemente inferiore: 1,50 m circa. E' stata “tagliata” una fascia del lotto a beneficio di un'apparente strada privata che non compare nel catasto.

Questa deformità della planimetria catastale non necessita di sanatoria?

Attendo la vostra cordiale risposta.

Grazie.

Juan Carlos.

inexecutivis pubblicato 14 dicembre 2020

 Difficile dare una risposta prescindendo da un attento studio degli atti.

Possiamo comunque dire che il problema non sussiste per gli immobili la cui costruzione sia iniziata in data anteriore al primo settembre 1967. Questi immobili possono circolare indipendentemente dalla loro regolarità urbanistico edilizia. Infatti, secondo il disposto dell’art. 40 l. 28 febbraio 1985 n. 47, gli immobili costruiti in epoca anteriore al 2 settembre 1967 sono liberamente commerciabili, qualunque sia l’abuso edilizio commesso dall’alienante, a condizione che, nell’atto pubblico di trasferimento, risulti inserita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo, attestante l’inizio dell’opera in data anteriore al 2 settembre 1967, senza che rilevi, pertanto, ai fini della legittimità del trasferimento, la mancanza dell’attestazione di conformità della costruzione alla licenza edilizia ovvero la esistenza di una concessione in sanatoria (ovvero la domanda, ad essa relativa, corredata della prova dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione) (Cass. civ., sez. II, 22 agosto 1998, n. 8339).

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