Estremi per opposizione

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  • Ultimo messaggio 08 ottobre 2020
Patri pubblicato 05 ottobre 2020

Buongiorno, premesso

- che in sede di visita di alcuni terreni agricoli in vendita il custode non è stato in grado di illustrare al visitatore con precisione i lotti in vendita non conoscendo quali erano i confini tra i vari lotti in vendita e quelli limitrofi non in vendita

- che il delegato, stesso custode, ha pubblicato solo la perizia e NON anche tutti gli allegati tra i quali erano previsti gli estratti mappali, le planimetrie ecc... non essendo stato dunque possibile per il visitatore scaricare detti allegati e identificare (magari con supporto di un proprio geometra) i lotti in vendita

 

si chiede se ci sono gli estremi per fare opposizione al Giudice dell'esecuzione ed annullare dunque la futura data asta o l'eventuale aggiudicazione che ci sarà a breve, non essendo possibile capire con precisione quale terreno si andrà ad acquistare

 

Grazie

inexecutivis pubblicato 08 ottobre 2020

Ai sensi dell'art. 490, comma secondo, c.p.c. in caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, l'avviso, unitamente a copia dell'ordinanza di vendita e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis disp. att. c.p.c., sono inseriti in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

Poiché gli allegati alla perizia non sono documenti diversi dalla perizia medesima poiché ne costituiscono parte integrante, essi devono essere pubblicati secondo le modalità appena descritte.

Ove così non fosse accaduto, il professionista delegato ha l'obbligo di consegnarne copia o di integrare la pubblicazione, ove carente.

Ricordiamo che secondo il pressoché costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’insufficiente o irregolare pubblicità costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi, idoneo ad incidere anche sull’atto di aggiudicazione, con evidenti effetti anche per l’acquirente, e deve essere fatto valere mediante lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., a pena di inammissibilità, nel termine di decadenza che decorre dall’atto di aggiudicazione. In questi termini si sono pronunciate Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005 n. 8006; Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 1995 n. 12653. In ordine all’applicabilità della regola di cui all’art. 2929 c.c. si veda Cass. Civ., sez. III 9 giugno 2010, n. 13824 secondo cui “La regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ., secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita o l'assegnazione, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi obbligatoriamente prodromici. (Nella specie, la nullità dell'aggiudicazione e del conseguente decreto di trasferimento sono state dichiarate, in sede di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, perché l'udienza di vendita, rifissata dopo un rinvio disposto d'ufficio, non era stata preceduta dalle formalità obbligatorie di pubblicità)”.

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