Estinzione procedura esecutiva dopo il deposito di offerta di acquisto

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  • Ultimo messaggio 06 luglio 2018
savyfo pubblicato 03 luglio 2018

Buongiorno Astalegale

l'unico offerente chiede se esiste la possibilità di impugnativa, in caso affermativo chiede  in che termini  dovrà procedere mediante opposizione o   reclamo ,  del presunto provvedimento  di estinzione di una procedura esecutiva, che sarebbe stato  emesso dopo il deposito di una  offerta di acquisto valida ed  efficace.

In particolare il giorno successivo al deposito dell'offerta di acquisto e due giorni prima dell'udienza di vendita,  l'unico creditore munito di titolo esecutivo, sembrerebbe aver   depositato rinuncia agli atti,  il giudice in pari data sembrerebbe aver  disposto l'estinzione della procedura  ai sensi dell' art. 629 cpc e visti gli artt. 306, 485, 629, cpc  e 172 disp. att.cpc , anche se tra i creditori iscritti sembrerebbe esservi l'Agenzia delle Entrate.

Il professionista delegato non ha  pubblicato   on line  nessuna info  in merito, stante anche il limitato tempo a disposizione  ed  il giorno dell'udienza di vendita ha provveduto esclusivamente alla restituzione della cauzione all'offerente con apposito verbale.

Seppur la soluzione  tra il debitore ed il creditore sembrerebbe essere la migliore , l'unico offerente amareggiato vorrebbe esplorare la possibilità di impugnativa.

Grazie

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savyfo pubblicato 04 luglio 2018

Buongiorno Astalegale

on line è stato pubblicato un aggiornamento alquanto contradittorio datato 29 giugno 2018, aggiornamento comunque pubblicato successivamente alla ora fissata per le operazioni di vendita,   in particolare si legge quanto segue :"SOSPENSIONE (Procedura estinta con provvedimento del G.E. del 27/06/2018.)" .

Quindi tra l'altro  non è chiaro se trattasi di una sospensione o di una estinzione della procedura e se il giudice ha emesso declaratoria di estinzione del processo esecutivo.

Grazie 

 

 

inexecutivis pubblicato 06 luglio 2018

A nostro avviso non vi sono elementi sulla scorta dei quali l'offerente può impugnare il provvedimentio declaratorio dell'estinzione della procedura.

L’art. 629 c.p.c., dispone che “Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti”, Il creditore potrà rinunciare alla procedura anche dopo l’intervenuta aggiudicazione, ma questo non impedirà il trasferimento del bene in capo all’aggiudicatario, comportando esclusivamente che il prezzo da questi versato sarà restituito al debitore esecutato.

È stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione che “Nel processo esecutivo per espropriazione immobiliare, in caso di rinuncia dei creditori, procedente ed intervenuti, manifestata dopo l'aggiudicazione provvisoria, quest'ultima resta ferma nei confronti del terzo aggiudicatario, in forza dell'art. 632, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ.” (Cass., Sez. III, 07/03/2017, n. 5604).

Del resto, sotto questo profilo, l’art. 632, comma secondo, c.p.c. è chiaro nell’affermare che “Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione essa rende inefficaci gli atti compiuti, se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione la somma ricavata è consegnata al debitore”. Dello stesso tenore è l’art. 187 bis disp att c.p.c., a mente del quale “in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”.

Peraltro, ragionando diversamente, il debitore (che magari ha estinto il debito nei confronti dei creditori ottenendo in cambio la dichiarazione di rinuncia) resterebbe esposto alla variabile, a lui non imputabile, dei tempi necessari affinchè, depositate le dichiarazione di rinuncia, la procedura venga formalmente dichiarata estinta.

Sempre nella medesima direzione va segnalata l’ulteriore pronuncia contenuta in Cass., sez. III, 21.11.2017, n. 27545, a mente della quale “L’estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa: ne deriva che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori.

Insomma, ed in definitiva, se il creditore rinuncia prima dell’aggiudicazione, coloro che nel frattempo hanno formulato offerte di acquisto restano pregiudicati, poiché il legislatore ha scelto di sacrificare la loro posizione rispetto all’interesse di favorire una soluzione bonaria della vertenza tra creditore e debitore.

Concludiamo osservando che la situazione non muta per effetto del fatto che risultino creditori iscritti, a meno che costoro non siano anche formalmente intervenuti nella procedura esecutiva e che dalla scorta di quanto riferito anche nella senconda domanda ci pare chiaro il fatto che la procedura sia stata dichiarata estinta.

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