Estinzione

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  • Ultimo messaggio 04 gennaio 2021
cofran pubblicato 23 dicembre 2020

Buongiorno nell ordinanza del G.E. del 2015 si indica i siti per la pubblicità e tra questi c è l albo del tribunale e giornali locali. Dal 9/20/2015 al 18/6/2018 non viene mai fatta la pubblicità nell albo del tribunale e credp che questa non sia inattività ma rifiuto . Il 30/10/2019 il G.E. sospende le operazioni di vendita per il mancato pagamento di una fattura della pubblicità. Nella comparizione delle parti gli avvocati del creditore procedente verbalizzano che la fattura è stata tempestivamente pagata al che il giudice dispone il procedersi alle operazioni di vendita In realtà la fattura non è stata mai pagata tant è che la casa editrice interviene nel procedimento ex art.511cpc la fattura è datata 30/10/2018. È facile rilevare la falsità delle dichiarazioni dell avvocato. Non accade niente . Nel frattempo l esecuzione va avanti e nella vendita del 13/11/2020 rilevo che la pubblicità è mancante su un quotidiano locale e su un mensile di vendite giudiziarie siti indicati dal giudice. Ora vi chiedo, al netyo di probabili denunce penali, è da considerare inattività delle parti? Qualora nella prossima vendita del 13/3/2020 si procedesse all assegnazione posso fare opposizione per i fatti su esposti? grazie

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inexecutivis pubblicato 26 dicembre 2020

Il quesito formulato richiede lo svolgimento di alcune considerazioni di carattere generale.

L’insufficiente o irregolare pubblicità costituisce, secondo dottrina e giurisprudenza unanime, motivo di opposizione agli atti esecutivi idoneo ad incidere anche sull’atto di aggiudicazione, con evidenti effetti anche per l’acquirente, e deve essere fatta valere mediante lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., a pena di inammissibilità, nel termine di decadenza che decorre dall’atto di aggiudicazione (o dal decreto dei trasferimento, nel caso di vendita delegata). Infatti, trattandosi di nullità che riguarda gli atti della vendita e non gli atti che “hanno preceduto la vendita”, non opera in favore dell’aggiudicatario la previsione di cui all’art. 2929 c.c.

Il principio costituisce ormai una costante nella giurisprudenza della Cassazione. In questi termini si sono pronunciate, ad esempio, Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005 n. 8006; Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 1995 n. 12653. Andando a ritroso nel tempo si risale a Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 1962, n. 3340, secondo cui “Il precetto, risultante dagli artt. 490 e 534 cod. proc. civ., secondo il quale il provvedimento che ordina la vendita mobiliare all’incanto dev’essere pubblicato mediante avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, da affiggersi nell’albo pretorio per tre giorni consecutivi, dev’essere osservato a pena di nullità della vendita stessa anche quando il giudice dell’esecuzione, con ordinanza successiva, abbia modificato la precedente in elementi essenziali quali la fissazione del luogo e dell’ora degli incanti. In tal caso la pubblicità va estesa al nuovo provvedimento e la nullità derivante dalla omissione può essere fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi entro il breve termine di cinque giorni stabilito dall’art 617 cod. proc. civ., decorrente dalla vendita, con l’effetto di rendere inoperante la preclusione posta dall’art 2929 cod. civ.”.

La nullità della vendita per omissione degli adempimenti pubblicitari prescritti vale sia per l’omessa pubblicità obbligatoria, sia per l’omessa pubblicità integrativa disposta dal Giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita (così si espressa, anche recentemente, Cass. Civ., Sez. VI – III, 7 maggio 2015, n. 9255, secondo la quale “in tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all'art. 490 c.p.c., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore").

Dunque, se si dovesse giungere all’aggiudicazione sulla scorta di un esperimento di vendita in cui gli adempimenti pubblicitari prescritti dal g.e. non sono stati osservati, vi sono ragioni per impugnare il decreto di trasferimento. È chiaro che deve trattarsi delle omissioni pubblicitarie che riguardano quel tentativo di vendita, e non precedenti esperimenti.

rickhunter pubblicato 28 dicembre 2020

Lei è l'esecutato?

cofran pubblicato 31 dicembre 2020

Si sono l esecutato procedura del 2011 con 15 tentativi di vendita e 82% di svalutazione dell immobile il giudice non ha ritenuto di estinguere per infruttuosità Ma quello che più non capisco è come sia possibile che davanti ad un reato quale le false dichiarazini degli avvocati dei creditori che attestavano che la fattura era stata pagata il giudice nulla dice. Eppure è talmente evidente il falso.. Ho intenzione di fare un esposto denuncia in procura dispositivo dell art. 331 c.p .p. questa è solo una delle tante ....saluti

cofran pubblicato 31 dicembre 2020

Grazie per la risposta quello che voglio capire è se devo aspettare che ci sia l aggiudicazione per l opposizione agli atti o posso fare l opposizione per la mancata pubblicità dell ultima asta andata deserta.

inexecutivis pubblicato 03 gennaio 2021

Contro gli atti del professionista delegato può essere proposto reclamo a norma dell'art. 591-ter cpc, per la formulazione del quale non è necessario attendere l'aggiudicazione.

rickhunter pubblicato 03 gennaio 2021

Al di là dei dettagli particolari, conosco un caso specifico in cui un esecutato, dopo l'inizio della procedura nel 2009, ha continuato, fino ad oggi, a godere dell'immobile, acquistato con mutuo, rate pagate, in numero di due, il ge ha inoponitamente chiuso la procedura. 

E' legalmente corretto che un individuo continui quindi a godere di un bene, e passarlo agli eredi del tipo, cosa fatta capo ha, nella sostanza tenendo il denaro della banca del prestito concesso senza aver restituito praticamente nulla e senza più alcun onere?

inexecutivis pubblicato 04 gennaio 2021

Difficile rispondere alla domanda senza conoscere i dettagli della vicenda. In linea generale il provvedimento di chiusura potrebbe essere stato legittimo, addirittura doveroso. In ogni caso il proprietario può mettere in esecuzione il decreto di trasferimento adottato ex art. 586 c.p.c. ed ottenere la disponibilità dell'immobile.

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