Esenzione IVA su immobile abitativo da procedura fallimentare

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  • Ultimo messaggio 28 gennaio 2021
nicco1610 pubblicato 26 gennaio 2021

Buongiorno,

vorrei partecipare ad un'asta per procedura fallimentare di un lotto costituito da abitazione di categoria catastale A/2 e relativo garage C/6 (unico lotto).Il curatore riferisce che il trasferimento sarà soggetto ad IVA in quanto fallimento di impresa costruttrice (quindi, a parere suo, 4% se prima casa, altrimenti 10%).

Allo stato dei luoghi, l'immobile si presenta finito con data di ultimazione lavori superiore a 5 anni.

In base a quanto disposto dall'art. 10 comma 1 let.8-bis del DPR 633/72, è corretto pensare, diversamente da quanto riferito dal curatore, che il trasferimento dell'immobile sia esente da IVA e quindi soggetto, in caso di prima casa, solamente a imposta di registo 2% e imposte ipotecaria e catastale fisse di € 50 cadauna?

Se sì, sarebbe opportuno esplicitare tale richiesta all'interno dell'offerta? (trattasi di asta senza incanto)

Ringrazio anticipatamente per le Vs delucidazioni

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nicco1610 pubblicato 26 gennaio 2021

Potete aiutarmi?

Grazie

inexecutivis pubblicato 27 gennaio 2021

L'informazione riferita dal curatore non è sbagliata poiché anche nelle ipotesi di esenzione da iva previste dagli artt. 10 comma 1 let.8-bis del DPR 633/72 il cedente può esercitare l'opzione per l'IVA.

Peraltro, per espressa disposizione dell’art. 74-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, gli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto costituiscono un obbligo del curatore fallimentare.

nicco1610 pubblicato 27 gennaio 2021

Ringrazio per la risposta.

Capisco che sia facoltà del cedente esercitare tale opzione e che sia un obbligo del curatore applicarla, ma se la stessa norma dice che tale imposta è esente per fabbricati abitativi ultimati da più di 5 anni, perchè il curatore dovrebbe vicerversa imporla?

Mi pare un'imposizione forzata della norma rispetto all'acquirente, che comunque pagherebbe l'imposta di registro, essendone l'utilizzatore finale.

 

inexecutivis pubblicato 27 gennaio 2021

La norma consente espressamente al cedente questa scelta, che può essere dettata da ragioni fiscali.

nicco1610 pubblicato 27 gennaio 2021

Bene, ringrazio molto per l'assistenza.

Saluti

inexecutivis pubblicato 28 gennaio 2021

Grazie a Lei

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