Esenzione dell'imposta di registro per chi acquista immobili alle aste giudiziarie.

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  • Ultimo messaggio 31 luglio 2018
Cecchi pubblicato 18 aprile 2018

Salve,

chiedo lumi qui, nonostante mi sia occupato di rintracciare info e aggiornamenti sul web in maniera dettagliata.

Mi riferisco all'art. 16 del D.L. n.18/2016, in cui di dichiarava la possibilità di pagare una tassa fissa sia di imposta registro, che ipotecaria che catastale pai a 200 euro ciascuna.

Tale possibilità è stata prorogata fino alla fine del 2017.

Spettava a chi comprava in asta come prima casa se persona fisica, e alle società , persone giuridche per ogni tipo di immobile.

Non sono ancora riuscito a capire, perchè da nessuna parte esplicitamente escluso, se anche le persone fisiche, in quanto privati potevano o possono comprare anche seconda casa con l'impegno di rivendere entro cinque anni, con tal tipo di agevolazione.

Ovverosia tale agevolazione al fine di incentivare la speculazione sia concessa solo alle società e non ai meri privati.

 

Grazie.

 

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inexecutivis pubblicato 20 aprile 2018

Com’è noto, l’art. 16 dispone al comma 1 che gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare o fallimentare sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.

Il comma due della medesima disposizione, prevede che se la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio non si realizza, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora. Dalla scadenza del quinquennio decorre inoltre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

Il comma 2 bis prevede invece che i trasferimenti in favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, vale a dire le condizioni per usufruire dei benefici relativi all’acquisto della prima casa.

Infine, il terzo comma dispone che le agevolazioni appena descritte operano per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 30 giugno 2017.

Dalla lettura della norma si evince chiaramente che non gode dell’agevolazione l’acquisto della seconda casa. Cioè l’acquisto compiuto al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa quando non ricorrono i presupposti che consentono l’applicazione dei benefici fiscali relativi alla prima casa.

Cecchi pubblicato 20 aprile 2018

Bene, ringrazio per l'esauriente e completa risposta, come al solito.

Nell'occasione vorrei sapere se tale norma ci è spenta nel 2017 oppure ci sono proroghe per il 2018.

inexecutivis pubblicato 21 aprile 2018

nessuna proroga purtroppo

infermiero pubblicato 26 luglio 2018

Salve , vorrei  informazioni riguardo alle spese che dovrei sostenere per la trascrizione di un immobile nel ipotesi mi venisse aggiudicati in asta . Vorrei  cointestato al mia compagna , che non possiede altre propieta' ed a me che risulto gia proprieterio o megio , nudo propietaria della casa dei miei genitori .

Grazie

 

inexecutivis pubblicato 31 luglio 2018

non siamo in grado di rispondere ad una domanda così genericamente formulata. L'unico elemento che possiamo fornire è quello per cui i trasferimenti immobiliari che avvengono in sede di vendite esecutive sono soggetti al medesimo regime fiscale degli oridnari trasferimenti negoziali.

Alle imposte va poi aggiunto il compenso dovuto al professionista delegato.

La misura di questo compenso è stabilita dal DM Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227

Si tratta, in particolare, della quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene, il cui importo, determinato ai sensi dell’art. 2,comma 1, varia in relazione al prezzo di aggiudicazione, e cioè:

1.      Quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 550,00;

2.      Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad  €. 825,00;

3.      quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 1.100,00

4.      In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato dal Giudice in misura diversa da quanto appena illustrato, e dunque è bene verificare se vi sia stata una eventuale diversa determinazione nell’ordinanza di vendita.

A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA).

Va ancora aggiunto che ai sensi dell’art. 2 comma due del citato decreto, “Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto”; inoltre, il successivo comma 7 stabilisce che “In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente”)

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