esecuzione su beni indivisi

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  • Ultimo messaggio 27 gennaio 2020
rossanaulissi pubblicato 20 gennaio 2020

Buongiorno, 

non sono riuscita a trovare giurisprudenza su questo punto:

a conclusione di un giudizio di divisione immobile, endoesecutivo, il Giudice, dichiarata la indivisibilità del bene ne dispone la vendita delegando le reltive operazioni ad un notaio.

Questi fissa la vendita ma non notifica l'avviso ai comproprietari non debitori, in quanto rimasti contumaci nel giudizio didivisione.

Ritenendo assolutamente irrilevante la contumacia nel giudizio nelle successive operazioni di vendita, qual'è la conseguenza di tale mancata notifica? 

Si applica al caso di specie l'art. 790 c.p.c.?

 In sostanza si possono ritenere nulle le operazioni di vendita?

Vi ringrazio

Avv. Rossan Ulissi

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inexecutivis pubblicato 24 gennaio 2020

Esiste un precedente giurisprudenziale nel quale si è affrontato un caso del tutto simile quello prospettato nella domanda è che è stato deciso da Cass. Sez.II, 22 ottobre 2009, n. 22390. In quella occasione i giudici di legittimità hanno affermato che “Nel giudizio di divisione, ove il giudice istruttore deleghi un notaio per l'espletamento delle operazioni (nella specie, vendita di un immobile ritenuto indivisibile) ai sensi dell'art. 790 cod. proc. civ., questi ha l'obbligo di dare avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti, del luogo, giorno e ora di inizio delle operazioni; la tardività di tale avviso, traducendosi in irregolarità procedurale che impedisce la partecipazione alla vendita all'incanto, determina la nullità di tutte le operazioni divisionali inerenti alla vendita stessa”.

Questo precedente è stato parzialmente superato dalla giurisprudenza successiva non tanto nel senso della non necessarietà dell’avviso, quanto piuttosto sul piano dei rimedi praticabili. Invero, Cass., sez. VI-III con ordinanza 29 dicembre 2016, n. 27346 nel premettere che superando l'orientamento richiamato nella relazione (con riferimento a Cass. n. 22390/2009 e a Cass.1199/2010), questa Corte ha affermato che "in tema di scioglimento della comunione, gli atti del giudice istruttore relativi al procedimento di vendita sono soggetti al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 617 e 618 c.p.c., dovendo escludersi l'esperibilità di un'autonoma azione dì nullità avverso il decreto di trasferimento conclusivo del procedimento di vendita", e ha precisato che "invero, la finalità del procedimento di vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo e le scelte legislative degli ultimi lustri, con l'esplicito rinvio, contenuto nell'art. 788 c.p.c., a norme del processo esecutivo, sono la manifestazione di un richiamo ad esse che va inteso come sistematico" (Cass., S.U. n. 18185/2013)” ha  aggiunto che “ciò non significa tuttavia che non debbano trovare applicazione le disposizioni specificamente dettate per lo scioglimento della comunione che non contraddicano tale "richiamo sistematico" e, in particolare, che la previsione di cui all'art. 790 c.p.c. debba ritenersi abrogata o comunque "superata" (in via interpretativa) per effetto dell'applicazione generalizzata dell'art. 591 ter c.p.c., che prevede appunto la possibilità di reclamo al giudice dell'esecuzione avverso il decreto dallo stesso adottato a seguito di difficoltà segnalate dal professionista delegato o - direttamente - avverso gli atti del professionista medesimo;

- per lo scioglimento delle comunioni, invece, l'art. 790 c.p.c. prevede che, in caso di contestazioni in ordine alle operazioni di vendita, "il notaio redige apposito verbale che trasmette al giudice istruttore", il quale "fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti", all'esisto della quale decide sulle contestazioni con ordinanza;

- a fronte del chiaro dettato dell'art. 790 c.p.c., deve dunque escludersi l'ammissibilità del reclamo ex art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti del notaio delegato alle operazioni di scioglimento della comunione, giacchè tutte le contestazioni devono essere sottoposte al giudice istruttore a mezzo della trasmissione del verbale che le registra, per essere decise con ordinanza, avverso la quale è esperibile l'opposizione agli atti esecutivi (ex Cass., S.U. n. 18185/2013).

Ne consegue che correttamente il Tribunale ha escluso l'ammissibilità del reclamo avverso l'atto del notaio delegato allo scioglimento della comunione e che, non avendo provveduto in via decisoria e definitiva su posizioni di diritto soggettivo, l'ordinanza del Tribunale di Pisa non risulta ricorribile in via straordinaria per cassazione”.

Fatta questa premessa, e concordando circa l’assunto per cui i destinatari dell’avviso sono i condividenti e non le parti (alle quali lo stesso art. 790, quando lo ha ritenuto, si è esplicitamente riferito), sicché non rileva la eventuale contumacia dei primi, occorre domandarsi se la previsione dell’onere della comunicazione del previo avviso sia compatibile con il richiamo sistematico compiuto con riferimento alle norme sul procedimento esecutivo.

La questione è oggettivamente dubbia, anche se probabilmente le esigenze sottese alla necessità di assicurare il massimo coinvolgimento dei condividenti suggeriscono di mantenere ferma la applicabilità della disposizione anche all’esito delle riforme del 2005.

In ogni caso, il rimedio va esperito entro i termini dell’art. 617 c.p.c.

rossanaulissi pubblicato 24 gennaio 2020

E' vero che l'art. 790 c.p.c. prevede che il Notaio rediga apposito verbale in caso di contestazioni in ordine delle operazioni di vendita e lo trasmetta al Giudice, ma in mancanza di comunicazione dell'avviso di vendita è del tutto ovvio che i condividenti non hanno partecipato alle operazioni e quindi non hanno potuto mettere a verbale le loro contestazioni; quindi visto il richiamo alle norme del processo esecutivo di cui all'art. 788 c.p.c, mi sembra che l'unico rimedio esperibile dovrebbe essere quello di cui all'art. 591 ter c.p.c..

Quanto all'opposiione di cui all'art. 617 c.p.c. penso che la stessa possa essere proposta  avverso il decreto di trasferimento, ma non avverso l'avviso di fissazione di un  ulteriore esperimento di vendita da parte del notaio delegato.

Potete confermarmi tale mia impostazione?

Vi ringrazio

inexecutivis pubblicato 27 gennaio 2020

Il rimedio oppositivo previsto dall’art. 617 c.p.c. è praticabile solo per gli atti del giudice, e dunque ad esso sono sottratti gli atti del professionista delegato (Cass., ord. 20 gennaio 2011, n. 1335Cass.18 aprile 2011, n. 8864).

Ribadiamo il convincimento, supportato dalla giurisprudenza richiamata nella precedente risposta, che il reclamo ex art. 591-ter non sia esperibile nel giudizio di scioglimento della comunione, con la conseguenza che nel caso di specie occorrerà, a nostro avviso, rivolgersi al giudice dell’esecuzione e chiedere la fissazione dell’udienza di cui all’art. 790, all’esito del quale il giudice provvederà con l’ordinanza prevista dalla citata norma. Certamente, si tratta di un percorso molto simile proprio a quello tracciato dall’art. 591 ter.

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