ESECUZIONE IMMOBILIARE - MORTE DEL CREDITORE

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  • Ultimo messaggio 16 settembre 2021
clever pubblicato 26 ottobre 2018

Salve, innanzitutto complimenti per il sito e le info che date,espongo brevemente il mio problema:

Con sentenza del giudice vinco una causa civile contro un signore per un valore di 38000 euro.La controparte non intende pagare assolutamente,allorchè viste le cifre in gioco( e dopo aver appurato che in banca ha poco denaro) decidiamo con l'avvocato di iniziare una procedura esecutiva immobiliare visto che il signore possiede 3 beni immobili,anteponendo a ciò l'ipoteca sui suddetti immobili.Nell'espletare le prime formalità veniamo a conoscenza che già un'altra persona aveva iniziato la procedura contro questo signore per un'altra causa,del valore di circa 15000 euro,procedura iniziata col gratuito patrocinio e in fase di fissazione udienza con giuramento CTU (depositi ipocatastali e nota di trascrizione effettuati).Allora non resta che effettuare l'intervento per il nostro credito con gran risparmio di spese visto che il creditore 2 ha il gratuito patrocinio.Ora purtroppo il creditore 2 muore,non avendo nè moglie nè figli ma solo fratelli e sorelle.Le mie domande sono:

1) L'esecuzione si estingue causa morte o prosegue(automaticamente o su input dei familiari)?

2)Nel caso proseguisse chi paga gli oneri dell'esecuzione,perizia ctu,eventuali spese di delegati e custodi,pubblicità...visto che siamo solo intervenuti e non abbiamo iniziato noi la causa

3)Sempre nel caso proseguisse avendo fatto l'ipoteca sui beni,mi confermate che sia un credito privilegiato rispetto al creditore che ha iniziato il procedimento e che non ha ipoteche a favore?

Grazie in anticipo e scusate se non mi sono spiegato bene.

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inexecutivis pubblicato 28 ottobre 2018

Nel caso di morte del creditore la procedura esecutiva si estingue poiché viene a mancare il titolare del credito, a meno che al defunto subentrino i suoi eredi.

Tuttavia, allorquando, (come nella vicenda prospettata) nella procedura esecutiva siano intervenuti creditori muniti di titolo esecutivo, la procedura esecutiva prosegue su impulso di questi ultimi.

La giurisprudenza ha infatti osservato che "nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante.(Cass. Sez. U,7.1.2014, n. 61).

Conseguenza di questa premessa è che i creditori intervenuti se intendono che la procedura prosegua il suo corso dovranno sostenerne i relativi costi, sulla scorta di quanto previsto in generale dall'art. 8 d.P.R. 155/2002.

E' evidente, infine, che il credito ipotecario manterrà il suo privilegio.

vincdec10 pubblicato 12 settembre 2021

Nel caso in cui il defunto creditore fosse legale rappresentante di una srl , cosa succede?

inexecutivis pubblicato 13 settembre 2021

Nulla, poichè la srl non è erede.

vincdec10 pubblicato 14 settembre 2021

Cioè quindi l'esecuzione continua?

inexecutivis pubblicato 14 settembre 2021

se il creditore procedente era una srl, in caso di cancellazione di questa dal registro delle imprese l'esecuzione può essere proseguita dai soci, chi si trasmettono i rapporti obbligatori pendenti alla data della chiusura.

vincdec10 pubblicato 15 settembre 2021

Capisco nel caso in cui muoia solo il legale rappresentante ma la società non viene sciolta?

Il pignoramento prosegue?

inexecutivis pubblicato 16 settembre 2021

La morte del solo legale rappresentante è evento irrilevante nell'esecuzione forzata.

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