ESECUZIONE ESATTORIALE

  • 949 Viste
  • Ultimo messaggio 07 luglio 2022
lauraca. pubblicato 01 giugno 2022

Tizio, Caio e Sempronio sono proprietari per la quota di 1/3 ciascuno di un immobile. Sul suddetto immobile Equitalia ha iscritto ipoteca contro Tizio per la quota di 2/9. Alcuni acquirenti hanno manifestato interesse all'acquisto dell'immobile al prezzo di € 120.000,00. Tizio ha quindi presentato istanza ex art. 52 DPR 602/1973 all'Agenzia Riscossione offrendo la somma di € 40.000,00. Il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 602/73 è pari ad € 150.633,00 e l'Agenzia Riscossione ha negato il consenso alla vendita adducendo che l'offerta di Tizio non è conforme al combinato disposto di cui agli artt. 52 e 79 DPR 602/73 perchè inferiore ad Euro 50.211,00 (1/3 di € 150.633,00). A mio parere l'offerta deve essere accolta in quanto la condizione di vendere al valore ex art. 79 grava solo sulla quota oggetto dell'iscrizione ipotecaria che, nel caso di specie, è pari a 2/9; il controvalore di tale quota è pari ad € 33.474,00 ben inferiore ad € 40.000,00 offerti. Grazie per l'eventuale risposta.

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 06 giugno 2022

A nostro avviso il diniego è corretto. Il fatto che vi sia ipoteca su una porzione non significa che sulla restante l'equitalia non possa soddisfarsi.

vincdec10 pubblicato 19 giugno 2022

Buongiorno.

Che efficacia ha, un cessione dei beni a favore esclusivo della sola Agenzia delle entrate (nel caso creditore ipotecario di 2 grado) in base al'art art. 52 DPR 602/1973 ,nei contronti del creditore pignorante e bancario (I grado)?

 

 

inexecutivis pubblicato 07 luglio 2022

Rispondiamo all’interrogativo posto osservando preliminarmente che a norma dell’art. 54 D.P.R. 29/09/1973, n. 602 i creditori che intendono intervenire nell'esecuzione debbono notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell’art. 499 c.p.c.; l’intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.

Da questa norma si ricava una prima regola, che è quella per cui nella esecuzione esattoriale valgono comunque le regole del concorso, per cui essa non può svolgersi in danno degli altri creditori.

Se così è, la vendita in proprio da parte del debitore a norma dell’art. 52 non determinerà il venir meno del privilegio ipotecario, sicché il creditore ipotecario di primo grado avrà comunque il diritto di essere preferito nella distribuzione, rispetto al creditore titolare di ipoteca di secondo grado.

Conferma di questo assunto si ricava dall’art. 56, comma 3, dpr 602/1973, a norma del quale "se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata è sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza il concessionario a trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore". La medesima disposizione impone - nel termine di dieci giorni dalla vendita - il deposito, a cura del concessionario, degli atti del procedimento di espropriazione nella cancelleria del giudice dell'esecuzione (comma 1) e la consegna al cancelliere della somma ricavata (comma 2). Sulla distribuzione di quest'ultima, nell'ipotesi di intervento di altri creditori, indicazioni possono leggersi negli artt.  83 e 84 del medesimo dpr.

Close