Esclusione all'asta telematica

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  • Ultimo messaggio 27 aprile 2022
annalisamarinò pubblicato 08 aprile 2022

Salve, vorrei un aiuto perché penso che la delegata alla vendita mi abbia escluso ingiustamente all'asta telematica svoltasi sul sito aste telematiche. In pratica abbiamo fatto la domanda su aste telematiche in cui ti dico offerente uno ed ho scritto il nome di mio marito, poi offerente due il mio nome alla pagina successiva mi veniva chiesto la quota ed ho inserito 50% per entrambi. Siamo spostati in comunione dei beni. Poi alla domanda ho allegato tutta la documentazione codici fiscali carta d'identità, il bonifico, la dichiarazione di avvenuta visione della perizia. E la delegata mi ha escluso dicendomi che serviva la procura notarile e che avremmo dovuto fare la domanda con un solo offerente e nella quota scrivere 100% quindi non dovevo comparire moglie , questa cosa per me non ha senso perché siamo sposati in comunione dei bene, in quanto so che per legge quando si compra una cosa in comunione dei bene e non c'è espressa rinuncia da una delle parti va in automatico. La mia domanda è secondo voi la mia esclusione e' impugnabile? Grazie a chi mi risponderà.

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inexecutivis pubblicato 11 aprile 2022

Per comprendere il perché occorre partire dalla lettura dell’art. 177, comma primo, let. a) c.c., a mente del quale costituiscono oggetto di comunione «gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali».

La regola generale stabilita dal nostro codice è dunque che se uno dei due coniugi in regime di comunione esegue un acquisto, esso ricade nella comunione a meno che non ricorra uno dei casi previsti dal successivo art. 179 c.c.

Orbene, fatta questa premessa, è accaduto nel caso di specie che i due coniugi non hanno chiesto di acquistare in regime di comunione legale, ma (da quello che ci sembra di capire) hanno domandato che il bene fosse loro intestato come semplici comproprietari.

Se così fosse andava rispettato quanto previsto dal d.m. 32/2015 (art. 12, commi 4 e 5) il quale disciplina l'ipotesi in cui l'offerta di acquisto sia presentata congiuntamente da più soggetti, prescrivendo che in tal caso la trasmissione della domanda sia accompagnata dalla allegazione della procura, anche in copia per immagine, rilasciata dagli altri offerenti a:

A) Colui che ha sottoscritto l’offerta, in caso di firma digitale;

B) Titolare della pec id, in caso di offerta trasmessa con pec id.

Il decreto specifica altresì che la procura sia rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

L'unica alternativa a questa possibilità era quella per cui l'offerta fosse sottoscritta congiuntamente da entrambi i coniugi. 

costindumitru pubblicato 14 aprile 2022

Buongiorno, mi pare di capire dalla vostra risposta che nel caso di matrimonio nella comunione dei beni nel modulo va inserito solo uno dei coniugi con la quota del 100% e in seguito quando verrà scritto il ddt il GE intesta l'immobile a entrambi coniugi, ho capito bene ? Grazie.

inexecutivis pubblicato 23 aprile 2022

Eattamente!

nitrox55 pubblicato 24 aprile 2022

Buongiorno è motivo di esclusione la mancanza della delega a favore del coniuge titolare della Pec e titolare della firma digitale anche sè è stata allegata alla domanda di partecipazione all'asta la dichiarazione di  regime di comunione legale dei beni?  Grazie a chi mi risponderà.

inexecutivis pubblicato 27 aprile 2022

Per rispondere all'interrogativo formulato occorre compiere una distinzione.

Se i due coniugi non hanno chiesto di acquistare in regime di comunione legale ma hanno domandato che il bene fosse loro intestato come semplici comproprietari.

Se così fosse andava rispettato quanto previsto dal d.m. 32/2015 (art. 12, commi 4 e 5) il quale disciplina l'ipotesi in cui l'offerta di acquisto sia presentata congiuntamente da più soggetti, prescrivendo che in tal caso la trasmissione della domanda sia accompagnata dalla allegazione della procura, anche in copia per immagine, rilasciata dagli altri offerenti a:

A) Colui che ha sottoscritto l’offerta, in caso di firma digitale;

B) Titolare della pec id, in caso di offerta trasmessa con pec id.

Il decreto specifica altresì che la procura sia rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Se invece uno solo dei due coniugi avesse inteso partecipare quale offerente, non sarebbe stato necessario alcunchè in forza di quanto previsto dall'art. 177, comma primo, let. a) c.c., a mente del quale costituiscono oggetto di comunione «gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali».

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