errore nella perizia su spese condominiali

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  • Ultimo messaggio 03 marzo 2020
franc87 pubblicato 31 agosto 2018

Buongiorno, se nella perizia di stima dell'immobile all'asta viene indicato che l'immobile non è soggetto ad amministratore condominiale perchè sotto i 5 appartamenti, non risultano spese condominiali perchè gestite tra condomini, nel condominio non è presente la targhetta "condominio gestito da..." ma dopo l'aggiudicazione si scopre che invece l'amministratore c'è perchè gli appartamenti sono 7 e risulta pure un arretrato da pagare del precedente proprietario a carico dell'aggiudicatario, come si può procedere? l'aggiudicatario si può rivalere sul tribubale? oppure doveva informarsi/accertarsi prima dell'aggiudicazione all'asta dell'informazione veritiera del perito? grazie francesca

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inexecutivis pubblicato 05 settembre 2018

Le informazioni relative alle spese condominiali insolute rappresentano un contenuto essenziale della perizia. Questo si ricava dall’art. 173 bis, n. 9 disp. att. c.p.c., ai sensi del quale la perizia deve contenere “l’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato”.

Il fatto che tuttavia esistano spese condominiali insolute, non vuol dire che di essa debba necessariamente rispondere il nuovo proprietario. Invero, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.p.c. "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".

Si tratta di una norma dettata dal legislatore al fine di ridurre al minimo il rischio che, avvenuto il trasferimento di proprietà della sua porzione da parte di un condomino moroso, gli altri si trovino loro malgrado a doversi far carico delle spese da lui non pagate.

La norma parla di “subentro”, e quindi opera a prescindere dalle modalità attraverso le quali la proprietà sia stata trasferita, e dunque essa si applica anche agli acquisti compiuti in sede esecutiva. Con riferimento alle vendite esecutive, il momento del subentro va individuato nella data di deposito in cancelleria del decreto di trasferimento (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272), essendo quello il momento in cui si determina il trasferimento della proprietà, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto (da minoritaria, per quanto autorevole, dottrina) che l’effetto traslativo si determini con l’aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri).

Sussistendo la responsabilità solidale dell’acquirente prevista dall’art. 63 disp. att. cod. civ., l’amministratore di condominio può anche rivolgersi direttamente all’acquirente per il pagamento di quelle spese che il venditore non ha provveduto a pagare, salvo ovviamente il diritto di rivalsa dell’acquirente per il recupero di quanto sia stato costretto a versare al condominio.

Oggetto di responsabilità solidale sono le spese relative all'anno in corso e a quello precedente il trasferimento.

Per anno in corso si intende non l’anno solare (per intenderci, I° gennaio – 31 dicembre), bensì all’annualità. Così la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “In tema di ripartizione delle spese condominiali, l’espressione “anno in corso”, di cui al previgente art. 63, comma 2, disp. att. c.c. – ora, in seguito all’approvazione della l. n. 220 del 2012, art. 63, comma 4, disp. att. c.c. - va intesa, alla luce del principio della "dimensione annuale della gestione condominiale", con riferimento al periodo annuale costituito dall’esercizio della gestione condominiale, il quale può anche non coincidere con l’anno solare”. (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7395 del 22/03/2017). Nella stessa direzione si era espresso, in precedenza, Trib. Bolzano, 10-06-1999, secondo il quale “Il comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. si riferisce all'anno di gestione e non all'anno solare nel circoscrivere al biennio anteriore all'acquisto dell'appartamento in condominio l'obbligo solidale dell'acquirente - condomino subentrante - di far fronte al pagamento dei contributi non versati dal precedente condomino”).

Quindi, al fine di verificare se sussiste responsabilità solidale dell'acquirente, occorre verificare se le spese condominiali non pagate dal precedente proprietario si riferiscono ad una delle due annualità indicate dalla norma.

franc87 pubblicato 05 settembre 2018

grazie, quindi in ogni caso l'acquirente è obbligato a pagare l'annualità in corso e dell'anno precedente. Diversamente quali sono i casi in cui l'acquirente può essere esonerato da questo obbligo?

Se la perizia era errata perchè indicava l'informazione errata 1) gestione delle spese condominiali senza amministratore perchè condomini inferiore a 5 quindi senza obbligo di amministratore, poi 2) indicava l'informazione che non erano presenti spese condominiali arretrate da saldare" e nel condominio non è presente la targhetta "condominio gestito dall'amministratore pinco pallino" l'acquirente è tenuto lo stesso ad essere obbligato in maniera solidale alle spese condominiali?

inexecutivis pubblicato 07 settembre 2018

Il fatto che la perizia contenga degli errori non esonera l'acquirente al pagamento delle spese, se effettivamente dovute in forza delle norme che abbiamo richiamato.

Questi profili potranno essere fatti valere esclusivamente nei confronti del perito, del quale potrà essere vatta valere la responsabilità in sede giudiziale.

Infatti, l'aggiudicatario potrà eventualmente agire nei confronti del perito stimatore, il quale soggiace alle regole generali in tema di responsabilità civile, e dunque all’art. 2043 c.c., che impone l'obbligo del risarcimento del danno a colui che compie un fatto illecito con dolo o colpa.

Quella dello stimatore, è una obbligazione di mezzi, e dunque la diligenza dovuta è quella di cui all’art. 1176, comma secondo, c.p.c.; se poi nello svolgimento dell’incarico egli è stato chiamato a svolgere di prestazioni di particolare difficoltà, la sua diligenza dovrà essere valutata secondo i criteri di cui all’art. 2236 c.c.. In questi termini si è pronunciata Cass. 2.2.2010, n. 2359, con riferimento al caso in cui lo stimatore aveva erroneamente determinato la superficie di un immobile pignorato.

Più in generale, secondo la giurisprudenza “L'esperto nominato dal giudice per la stima del bene pignorato è equiparabile, una volta assunto l'incarico, al consulente tecnico d'ufficio, sicché è soggetto al medesimo regime di responsabilità ex art. 64 c.p.c., senza che rilevi il carattere facoltativo della sua nomina da parte del giudice e l'inerenza dell'attività svolta ad una fase solo prodromica alla procedura esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di condanna dell'ausiliare, che aveva proceduto a stima viziata, per difetto, nel computo della superficie dell'immobile, al risarcimento dei danni in favore di coloro cui era stata revocata, in conseguenza di tale errore, l'aggiudicazione in sede esecutiva)”. (Cass., 18.9.2015, n. 18313).

Nello stesso solco si è collocata, per altro recentemente, Cass., 23.6.2016, n. 13010, la quale ha affermato che “Il perito di stima nominato dal giudice dell'esecuzione risponde nei confronti dell'aggiudicatario, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il danno da questi patito in virtù dell'erronea valutazione dell'immobile staggito, solo ove ne sia accertato il comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico, tale da determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea ad incidere causalmente nella determinazione del consenso dell'acquirente. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità del perito in relazione ai costi sostenuti dall'aggiudicatario per la regolarizzazione urbanistica dell'immobile acquistato, maggiori rispetto a quelli indicati in perizia, evidenziando come gli stessi fossero ricollegabili ad una disattenzione dell'acquirente, che non aveva considerato la mancanza, pur rappresentata dall'ausiliario nel proprio elaborato, di alcuni documenti importanti ai fini della valutazione di tali oneri)”.

AntQ pubblicato 24 ottobre 2018

Nel caso mio sono venuto a sapere che  il condominio presenta conti in rosso, il che mi pare abbastanza grave. Ora, in perizia, fra varie indicazioni del tutto irrilevanti e segno di una certa ignoranza giuridica (es.: viene riferito dalla perito che l'esecutato si era avvalso di una agevolazione regionale per l'acquisto, con l'obbligo di non rivendere entro 5 anni citato nel rogito o addirittura nell'atto di mutuo, cosa che oltre ad essere una obbligazione  personale è anche spirata, e quindi del tutto insignificante, sebbene nel testo dell'atto), il conto delle spese condominiali arretrate era errato perchè, ribadendo quanto in discussione, i  riparti si limitavano a riportare i debiti dell'esecutato, riferiti a spese di ordinaria amministrazione, delle annualità precedenti: mentre (come ben spiegato più volte dall'eccellente curatore di questo forum) la responsabilità solidale si limita all'annualità di acquisto e a quella precedente E NON a spese ordinarie di annualità anteriori, che casomai vanno ripartite fra i condomini in proporzione ai millesimi (se non operativamente trattate a saldo e stralcio con i creditori). Ma soprattutto, non vi era alcun cenno al passivo del bilancio condominiale, segno che la situazione è stata esaminata piuttosto superficialmente (come spesso accade: sono tantissimi gli amministratori che riportano i debiti passati ordinari e nessun perito si prende la briga di fare i ragionamenti di cui sopra). Comprare un immobile con conti condominiali in rosso non è però da farsi alla leggera, ritengo che la perizia debba specificare l'esatta situazione cui altrimenti con difficoltà l'acquirente potrebbe accedere anche per privacy. A suo avviso vi sono gli estremi per citare la perito per danni ? Grazie. 

inexecutivis pubblicato 26 ottobre 2018

Riteniamo che la domanda risarcitoria possa essere validamente proposta se oltre al così detto "danno evento" ossia la condotta illecita (per negligenza, imprudenza o imperizia) del soggetto che ha agito (in questo caso il perito) occorre fornire anche la prova del "danno conseguenza" cioè il concreto pregiudizio economico che il danneggiato ha ricavato in conseguenza della condotta illecita lamentata.

Ora, calando nell'ipotesi prospettata questi concetti, riteniamo che la responsabilità dello stimatore non può farsi automaticamente discendere dal fatto che le risultanze contabili del condominio siano state erroneamente riportate, essendo altresì necessario dimostrare il fatto che il nuovo proprietario sia stato costretto a pagare somme di cui non aveva avuto la necessaria informazione.

AntQ pubblicato 26 ottobre 2018

La ringrazio per la risposta, che vedrò di calare nel mio caso concreto. Lei, ad ogni modo, è sempre illuminante. 

inexecutivis pubblicato 26 ottobre 2018

grazie a lei

corvus88 pubblicato 28 febbraio 2020

Mi sta capitando una faccenda molto simile, volevo chiedere ad AntQ come si era poi evoluta la sua vicenda, almeno in linea di massima.

Nel mio caso il perito alla specifica domanda del giudice di “Verificare l'esistenza di formalità, vincoli o oneri anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ovvero in particolare: […] Debiti per spese condominiali ex art.63 comma 2 disp. Att. C.C." ha risposto Non se ne è a conoscenza.

L'amministratore del condominio, tuttora che sono aggiudicatario dell'asta si rifiuta di darmi informazioni in merito in quanto non sono legalmente un condomino. Ma in via informale ho saputo che i debiti accumulati arriverebbero quasi al 10% dell'importo di aggiudicazione e quindi capaci di modificare sensibilmente il valore.

Il rimanente del debito dopo aver saldato le due annualità previste dall’art. 63 disp. att. cod. civ. sarebbe comunque notevole e mi ritornerebbe in onere attraverso il calcolo delle quote millesimali, che nel mio caso sono alte (intorno ai 400/1000).

Il principio giuridico che tutela il condominio attraverso art. 63 disp. att. cod. civ, avrebbe potuto essere esteso  anche prevedendo una prededucibilità oppure uno specifico privilegio rispetto al prezzo di aggiudicazione; togliendo così una piccola quota ai creditori bancari ma tutelando i soggetti più deboli e l'istituto giuridico stesso del condominio.

 

inexecutivis pubblicato 03 marzo 2020

Non riteniamo che il debito residuo le possa essere attribuito pro quota unitamente agli altri condomini.

Si tratta di oneri condominiali pregressi, che non possono essere richiesti al condomino subentrante (al di là dei limiti dell'art. 63) neppure pro quota.

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