Errore ctu

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  • Ultimo messaggio 22 gennaio 2020
nicco66 pubblicato 05 gennaio 2020

Nel 2015 mi è stata assegnato n 2 posti auto, adesso a distanza di 5 anni ho rilevato che nella perizia e quindi nella trascrizione dell’atto il perito aveva indicato dei dati catastali errati rispetto al bene un particolare aveva indicato il numero della particella e del sub errato ( in pratica risulto proprietario di due posti auto che non sono quelli oggetto dell’asta) come si può sistemare la situazione considerando che l’errore è dovuto al perito e di conseguenza del tribunale. Ovviamente i legittimi proprietari dei posti auto erroneamente trascritti a mio favore mi stanno chiedendo spiegazioni.

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inexecutivis pubblicato 08 gennaio 2020

Difficile indicare una strada normativa certa, poiché la fattispecie non è disciplinata espressamente dal codice, per cui occorre ragionare per categorie generali.

Una prima soluzione potrebbe essere quella stipulare davanti al notaio un atto di rettifica, al quale tuttavia devono partecipare tutti i soggetti coinvolti.

Si tratterebbe della soluzione più semplice, soprattutto ove nell’atto di pignoramento le particelle pignorate fossero state correttamente individuate.

L’altra strada è quella (più lunga) di intraprendere un giudizio di cognizione per ottenere una sentenza che stabilisca quali particelle devono ritenersi trasferite.

nicco66 pubblicato 08 gennaio 2020

Grazie per la risposta , purtroppo l’atto di pignoramento non ha correttamente individuato le particelle, inoltre una delle parti in causa è il tribunale.

inexecutivis pubblicato 12 gennaio 2020

Così stando le cose, la questione si complica, e per l’aggiudicatario potrebbero esservi dei problemi.

L’art. 586 c.p.c., prescrive che nel decreto di trasferimento sia ripetuta la "descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita".

Dunque, in linea generale, vi deve essere conformità tra il bene venduto e quello trasferito. Ovviamente, a monte, deve esservi identità tra bene posto in vendita ed e bene pignorato, il quale a sua volta deve risultare trascritto in capo al debitore esecutato in forza di una serie continua di trasferimenti di proprietà, risultanti dalla documentazione ipocatastale che il creditore procedente deve depositare a norma dell’art. 567 c.p.c. nel termine di 60 giorni dall’istanza di vendita.

Se questa concatenazione di dati conosce una soluzione di continuità, l’acquirente si espone al vittorioso esperimento, da parte del proprietario del bene erroneamente trasferitogli, di un’azione di rivendica, che se vittoriosamente esperita lo obbliga a restituire il bene, restandogli come rimedio unicamente quello di cui all’art. 2921, a norma del quale “L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese”. Secondo la giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I, 09-10-1998, n. 10015) la norma, “consentendo all'aggiudicatario che non riesca a conseguire una parte del bene il diritto a ripetere una parte proporzionale del prezzo di aggiudicazione, impedisce che si verifichi un indebito arricchimento di coloro che dovranno ripartirsi il prezzo ricavato dalla vendita, in applicazione del principio generale della ripetizione dell'indebito.

nicco66 pubblicato 12 gennaio 2020

Grazie per la risposta.

quindi in concreto semplificando, cosa dovrei fare, fare azione legale nei confronti del tribunale?

inoltre io sto regolarmente usufruendo del posto auto che doveva essere oggetto di asta, che al catasto risulta ancora intestato alla ditta costruttrice fin dagli anni 70.

La perizia individua il corretto palazzo ma indica i dati catastali di posto auto di un altro palazzo.

in breve io risulto proprietario di posto auto in altro palazzo che viene usato da i veri proprietari ed io uso posto auto che doveva essere oggetto di asta che risulta ancora intestato alla ditta costruttrice già fallita negli anni 80.

Che passi devo fare.

grazie mille

inexecutivis pubblicato 15 gennaio 2020

Le strade sono quelle che abbiamo indicato. Difficile semplificare una situazione non semplificabile.

Il primo passo da compiere, comunque, è secondo noi quello di contattare i soggetti coinvolti e verificare se v'è disponibilità a recarsi dinanzi ad un notaio per stipulare un atto rettificativo.

Come anticipavamo, sarebbe la via più semplice e meno costosa.

nicco66 pubblicato 15 gennaio 2020

Il problema è che una delle parti è il tribunale che dovrebbe farmi assegnare la corretta proprietà . Come si fa a far andare il tribunale davanti ad un notaio

inexecutivis pubblicato 18 gennaio 2020

Le parti sono i vari proprietari delle particelle coinvolte, non il tribunale.

nicco66 pubblicato 18 gennaio 2020

Certamente ma la particella che dovrebbe essere intestata a me risulta intestata alla società costruttrice fallita negli anni 80. Il notaio non credo che possa intervenire con la presenza di due parti su tre. Dicevo il tribunale come terza parte perché in realtà è la parte che avrebbe dovuto assegnarmi la corretta particella e oltretutto è la parte che ha commesso l’errore .

inexecutivis pubblicato 22 gennaio 2020

Se la procedura fallimentare è ancora pendente si deve coinvolgere il curatore del fallimento.

Se il fallimento è chiuso occorre rivolgersi ai soci della società dichiarata fallita.

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