Se l’acquirente dovesse subire l’evizione parziale della cosa, troverà applicazione l’art. 2921, a norma del quale “L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese”. Secondo la giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I, 09-10-1998, n. 10015) la norma, “consentendo all'aggiudicatario che non riesca a conseguire una parte del bene il diritto a ripetere una parte proporzionale del prezzo di aggiudicazione, impedisce che si verifichi un indebito arricchimento di coloro che dovranno ripartirsi il prezzo ricavato dalla vendita, in applicazione del principio generale della ripetizione dell'indebito.
La ratio della disposizione è stata chiarita dalla giurisprudenza la quale haaffermato che: «In tema di evizione del bene oggetto di vendita forzata, dunque, trova fondamento applicativo il criterio che è stato affermato dalla giurisprudenza con particolare riguardo alla previsione di cui all'art. 1483 c.c.: in base ad esso, la garanzia per evizione ha la funzione di eliminare lo squilibrio delle prestazioni determinato dall'inadempimento del venditore; la garanzia opera, dunque, nei limiti del ripristino della situazione anteriore alla conclusione del contratto anche in mancanza di colpa del venditore; la colpa è invece necessaria allorché il compratore chieda il risarcimento integrale dei danni, comprensivo anche dell'interesse positivo (Cass. civ. 22 giugno 2006, n. 14431; Cass. civ. 27 gennaio 1998, n. 792; Cass. civ. 6 novembre 1986, n. 6491; per l'applicazione del principio all'evizione di cui all'art. 2921 c.c., cfr. Cass. civ. 12 febbraio 2015, n. 2750, in motivazione)» (Cass. 17 novembre 2016, n. 23407).
Questo rimedio, come si vede può essere esercitato anche all'interno della procedura esecutiva.