A norma dell’art. 528 c.c. l’eredità giacente è il patrimonio ereditario quando il chiamato non ne ha il possesso e non ha ancora accettato l’eredità.
Infatti, prima che l’eredità venga accettata si determina una situazione di pendenza della delazione che può rendere necessario provvedere all’amministrazione temporanea dei beni per la quale potrebbe non essere sufficiente compiere singoli atti di amministrazione, sia da parte del chiamato che è in possesso dei beni ereditari, sia da parte del chiamato non in possesso. Ancora, potrebbe accadere che non sono ancora noti i chiamati a succedere.
Ed ecco che in questi casi il codice interviene per il tramite della figura del curatore dell’eredità giacente, nominato con decreto del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, a norma dell’art. 528 c.c., su richiesta di qualsiasi interessato, o anche d’ufficio.
Gli interessi tutelati dal curatore sono sia quelli degli eredi che quelli dei creditori, di cui deve essere conservata la garanzia patrimoniale.
Nell’esercizio del suo ufficio il curatore deve effettuare l’inventario dei beni ereditari e assumerne la gestione, compiendo i necessari atti di ordinaria amministrazione.
Si ritiene che il curatore possa anche compiere atti di straordinaria amministrazione, o atti liquidatori, previa autorizzazione del Tribunale, a norma dell’art. 783 c.p.c., quando ciò sia necessario per il pagamento dei debiti ereditario, o quando vi sia una utilità evidente.
Poiché la norma tace in ordine alle modalità della vendita, riteniamo che ad essa si possa procedere anche a trattativa privata, a condizione che questa tipologia sia, chiaramente, autorizzata dal Tribunale.
Quanto al diritto del coerede di essere interpellato, osserviamo che i coeredi hanno diritto di prelazione in occasione della vendita della quota da parte di uno di essi.
Lo prevede l’art. 732, a mente del quale il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione da esercitarsi nel termine di due mesi.
In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.