Eredità giacente e beni indivisi

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  • Ultimo messaggio 28 novembre 2020
danielafunicino pubblicato 03 marzo 2020

A seguito di apertura di curatela per eredità giacente (de cuius mio cognato), vengo contattata dalla curatrice che vuole una dichiarazione che nel bene immobile del quale sono comproprietaria con il de cuius non vi siano beni di valore di proprietà dello stesso. Io sono interessata all'acquisto del 50%. La banca creditrice, unico creditore, è favorevole al mio acquisto. Il curatore ne è a conoscenza. Domanda. Può il curatore chiedere al Tribunale di vendere direttamente al comproprietarioi n presenza di un accordo (prezzo di stima fatto dal ctu nel giudizio di pignoramento dello stesso bene estinto)? Può il curatore vendere il 50% del bene all'asta, senza prima invitare il comproprietario, come avviene nella procedura esecutiva? Il curatore è tenuto, prima della vendita, a sentire se il comproprietario è interessato a rilevare la quota? Grazie.

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inexecutivis pubblicato 05 marzo 2020

A norma dell’art. 528 c.c. l’eredità giacente è il patrimonio ereditario quando il chiamato non ne ha il possesso e non ha ancora accettato l’eredità.

Infatti, prima che l’eredità venga accettata si determina una situazione di pendenza della delazione che può rendere necessario provvedere all’amministrazione temporanea dei beni per la quale potrebbe non essere sufficiente compiere singoli atti di amministrazione, sia da parte del chiamato che è in possesso dei beni ereditari, sia da parte del chiamato non in possesso. Ancora, potrebbe accadere che non sono ancora noti i chiamati a succedere.

Ed ecco che in questi casi il codice interviene per il tramite della figura del curatore dell’eredità giacente, nominato con decreto del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, a norma dell’art. 528 c.c., su richiesta di qualsiasi interessato, o anche d’ufficio.

Gli interessi tutelati dal curatore sono sia quelli degli eredi che quelli dei creditori, di cui deve essere conservata la garanzia patrimoniale.

Nell’esercizio del suo ufficio il curatore deve effettuare l’inventario dei beni ereditari e assumerne la gestione, compiendo i necessari atti di ordinaria amministrazione.

Si ritiene che il curatore possa anche compiere atti di straordinaria amministrazione, o atti liquidatori, previa autorizzazione del Tribunale, a norma dell’art. 783 c.p.c., quando ciò sia necessario per il pagamento dei debiti ereditario, o quando vi sia una utilità evidente.

Poiché la norma tace in ordine alle modalità della vendita, riteniamo che ad essa si possa procedere anche a trattativa privata, a condizione che questa tipologia sia, chiaramente, autorizzata dal Tribunale.

Quanto al diritto del coerede di essere interpellato, osserviamo che i coeredi hanno diritto di prelazione in occasione della vendita della quota da parte di uno di essi.

Lo prevede l’art. 732, a mente del quale il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione da esercitarsi nel termine di due mesi.

In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.

danielafunicino pubblicato 05 marzo 2020

Staff, vi ringrazio per la risposta. Sempre cortesi. Nel mio caso tutti gli eredi hanno rinunciato. L'unico creditore, ha richiesto la nomina del curatore per l'eredità giacente che sta approntando l'inventario. Io non sono coerede, ma comproprietaria di un bene Indiviso al 50% con il de cuius. La procedura esecutiva è andata estinta per un errore del creditore. Io in udienza avevo portato, su invito del giudice, un aseegno pari al 10% della stima del bene per asseverare la mia volontà. Il creditore è comunque d'accordo ad incassare il prezzo di stima. Mi preoccupa una eventuale asta nonostante il curatore è a conoscenza della mia presenza. Non capisco però se il curatore dell'eredità giacente, prima di chiedere autorizzazione ad eventuale vendita, deve "interpellare" i comproprietari come è previsto durante il procedimento di esecuzione, proprio perché una eventuale vendita potrebbe arrecare danno a me comproprietaria al 50%. Eppure, il processo esecutivo prevede che prima di disporre eventuale vendita o divisione il GE invita i comproprietari eventualmente interessati. Grazie ancora.

inexecutivis pubblicato 07 marzo 2020

Il comproprietario a norma dell'art. 720 cc ha diritto di chiedere l'assegnazione dell'intero, pagando il valore della quota che acquista.

danielafunicino pubblicato 26 novembre 2020

Per rispetto al lavoro dei vostri esperti, prezioso per la comunità e per gli iscritti che possono trovarsi nella stessa situazione vi aggiorno su quanto accaduto.

1) Il creditore cede il credito, nel frattempo, ad altra società che interviene nell'eredità giacente

2) Il curatore chiude l'inventario;

3) Faccio presente al nuovo creditore della volontà di acquistare il 50% del de cuius servondomi della stima fatta dal CTU nel giudizio di pignoramento e sono in attesa di risposta...

4) Nel frattempo, io sarei nominata custode e il cancello di questo box sta cedendo e trovo ingiusto dover far manutenzione per 3/4 mila euro (sistema idraulico e ante), per l'intero insomma.

5) Sull'art 720 cc, indicato da voi, a questo punto non so se e in che forme potrei contrastare una eventuale vendita all'asta del 50% ovvero del tutto.
Grazie ancora

 

inexecutivis pubblicato 28 novembre 2020

Le suggeriamo di inoltrare formale richiesta al curatore dell'eredità giacente.

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