Elezione domicilio aggiudicatario

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  • Ultimo messaggio 26 febbraio 2021
infiniti pubblicato 24 febbraio 2021

Buongiorno,

chiedo una Vs. opinione in merito all'art. 582 cpc che dichiara che l'aggiudicatario deve eleggere domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita.

Mi pare che il riferimento al "comune" sia alquando discutibile. In realtà i Tribunali hanno circoscrizione più ampia (generalmente provinciale) e l'elezione di domicilio dovrebbe fare riferimento alla competenza territoriale del Tribunale.

C'è qualche sentenza in merito ?

inexecutivis pubblicato 26 febbraio 2021

La previsione de lei letta nell’avviso di vendita deriva dall’art. 174 disp att c.p.c., a mente del quale l’offerente deve altresì dichiarare, un uno con la presentazione dell’offerta, la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il Tribunale.

Questa previsione è sostanzialmente un refuso, che non ha più ragion d’essere in seguito alle riforme del procedimento esecutivo intervenute nel 2005, Prima del 2005, infatti, gli offerenti dovevano essere convocati per la gara. Oggi che la convocazione è venuta meno, in quanto la data della eventuale gara tra gli offerenti è già contenuta nell’avviso di vendita, la previsione non ha più senso, e quindi non esiste più questo obbligo, che tuttavia permane in caso di aggiudicazione.

Ad ogni buon conto, tutto questo può essere superato attraverso l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec)

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