Dubbio termine saldo prezzo 120 giorni dall'aggiudicazione

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  • Ultimo messaggio 02 novembre 2020
Martin61501 pubblicato 28 ottobre 2020

Buonasera Astalegale. Ho un dubbio riguardo al termine massimo di 120 giorni per il saldo prezzo. Nella mia offerta ho indicato il termine per il pagamento al 20/02/21. Mi sono aggiudicato l'immobile ma il professionista delegato mi ha contattato dicendo che ci sarà da aspettare per il verbale di aggiudicazione poichè ci sono stati dei problemi tecnici sui sistemi durante lo svolgimento dell'asta. Visto che a me serve quel verbale per avviare le pratiche di mutuo, e supponendo che quel verbale mi venga consegnato il 15/11/20, devo comunque dare il saldo prezzo entro il termine da me indicato nell'offerta telematica(20/02/21) oppure mi posso avvalere dei 120 giorni dal giorno 15/11/20 nel quale mi sarò ufficialmente aggiudicato l'immobile? Di conseguenza potrei saldare entro il 15/03/21 oppure sono obbligato a farlo entro la data da me indicata?

Cito testualmente l'avviso di vendita "Il termine per il deposito del saldo prezzo e delle spese sarà comunque quello sopra indicato (120 giorni), ovvero quello minore indicato nell'offerta dell'aggiudicatario".

Per me questa domanda è molto importante perchè significherebbe avere più tempo a disposizione per concludere le pratiche di mutuo con la banca. Grazie

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inexecutivis pubblicato 01 novembre 2020

Per espressa previsione dell’art. 569, comma terzo, c.p.c., il termine per il versamento del saldo prezzo decorre dall’aggiudicazione.

Il verbale di aggiudicazione è un atto della procedura, rispetto al quale l’aggiudicatario ha diritto di copia, essendo evidentemente interessato direttamente allo stesso.

A prescindere da questa elementare considerazione, osserviamo che l’obbligo del commissario liquidatore di consegnare il verbale di aggiudicazione è riconducibile all’obbligo di buona fede.

Proviamo a spiegare il perché.

Costituiscono principi generale dell’ordinamento quelli secondo cui le obbligazioni debbono essere adempiute secondo buona fede (art. 1375 c.c.) e con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.).

La buona fede rappresenta uno dei principi portanti dell’ordinamento, principio qualificato in dottrina come principio di ordine pubblico.

Nell’adempimento delle obbligazioni (di tutte le obbligazioni, indipendentemente dalla fonte legale o negoziale delle stesse) la buona fede si impone quale obbligo di salvaguardia, prescrivendo alle parti di agire in modo da preservare integri gli interessi dell’altra. Questo impegno di solidarietà, che si proietta al di là di quanto specificatamente previsto nel contratto (o nella legge), trova un limite nell’interesse del soggetto che è chiamato ad adempiere. Questi, cioè, è tenuto a far salvo l’interesse altrui ma non fino al punto di subire un apprezzabile sacrificio, personale o economico.

In questi termini si è detto che la buona fede identifica l’obbligo di ciascuna parte di salvaguardare l’utilità dell’altra nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio.

La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha fatto propri questi concetti, affermando che “L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio” (Cass. Sez. 3, n. 3462 del 15/02/2007).

Traslando questi concetti al caso di specie, riteniamo che, in base al principio di buona fede, il delegato abbia l’obbligo di consegnare all’aggiudicatario il verbale di aggiudicazione. Si tratta di atto che egli detiene per ragioni del suo ufficio e che può inviare senza nessuno sforzo all’aggiudicatario.

Il suggerimento è quello di diffidare formalmente il delegato, rappresentando le ragioni della sua esigenza.

Martin61501 pubblicato 01 novembre 2020

Grazie per la risposta che è stata chiara. Ma la mia domanda è, se il termine del saldo prezzo che ho inserito nella domanda è inferiore ai 120 giorni dall'aggiudicazione posso sforare la tempistica da me inserita rientrando comunque nella scadenza dai 120 giorni oppure ormai conta come termine di pagamento la data che io ho inserito in fase di offerta invalidando la tempistica massima che sono 120 giorni?

inexecutivis pubblicato 02 novembre 2020

Conta il termine (eventualmente più breve) indicato nella offerta di acquisto, che è vincolante per l'offerente.

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