Dubbio su vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente

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  • Ultimo messaggio 28 gennaio 2021
bst23 pubblicato 27 gennaio 2021

Salve,

sono un ctu e sto redigendo una perizia per una esecuzione immobiliare. Vi espongo i fatti e vi spiego il mio dubbio, sperando di ottenere un chiarimento.

Il creditore procedente ha iscritto a ruolo l'esecuzione immobiliare mediante:

- Decreto di sequestro conservativo del 14-03-18, trascritto il 22-03-18, e successiva Sentenza di condanna definitiva con conversione in pignoramento del 15-11-19, trascritta il 31-12-2019.

Oltre a queste trascrizioni pregiudizievoli c'è:

- Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 22-03-2018, trascritta il 28-03-2018.

Questa ipoteca riguarda un altro creditore NON INTERVENUTO nella procedura.

La trascrizione di questa ipoteca è successiva a quella del decreto di sequestro conservativo, ma precedete alla Sentenza di condanna definitiva con conversione in pignoramento.

Questa ipoteca rimarrà a carico del bene con la vendita all'asta o verrà cancellata con il decreto di trasferimento del bene?

Vi ringrazio anticipatamente.

 



 

 

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inexecutivis pubblicato 28 gennaio 2021

Per rispondere alla domanda formulata è necessario partire dalla lettura dell’art. 586 c.p.c., a mente del quale il Giudice, con il decreto di trasferimento, ordina la cancellazione delle “trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.

Si tratta, del così detto “effetto purgativo” del decreto di trasferimento, volto ad assicurare all’acquirente l’acquisto di un bene libero da gravami.

Analoga previsione si rinviene nella legge fallimentare, la quale all’art. 108 comma secondo prevede che una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

Dunque, in definitiva, tutte le ipoteche saranno cancellate.

bst23 pubblicato 28 gennaio 2021

Grazie mille

inexecutivis pubblicato 28 gennaio 2021

Grazie a lei!

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