Dubbio su Domanda giudiziale procedura fallimentare

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  • Ultimo messaggio 06 febbraio 2022
ardigan pubblicato 26 gennaio 2022

Spett.le Inexecutivis

In una procedura fallimentare,relativamente all'immobile oggetto di vendita,è presente una domanda giudiziale del 2000 mai opposta e che mai ha avuto alcun risvolto o interesse da parte di chi avrebbe dovuto attenzionarla.

Mi chiedevo se,trattandosi di fallimento, e quindi con atto conclusivo post aggiudicazione dal notaio se lo stesso potesse cancellarla sulla scorta del fatto che sia ormai decorso il ventennio(rendendola inefficace).

Mi chiedevo se a differenza di una normale procedura esecutiva si potesse agire diversamente(sempre in riferimento al fatto che non ci sarà un decreto di trasferimento con il giudice che non potrebbe ordinanrne la cancellazione)

Ad ogni modo e per coniscenza,a prescindere che si tratti di un fallimento o esecuzione,come bisognerebbe procedere per cancellare successivamente tale trascrizione? è sempre necessario l'interpello del giudice e sua sentenza o il ddt/atto sono titoli sufficienti ad ordinarne l'iimediata acncellazione a cura e sopese del neoproprietario? ed il fatto che siano ormai passati oltre i 20 anni potrebbe accellerarne la tempistica ?

Ringrazio anticipatamente per la risposta

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inexecutivis pubblicato 31 gennaio 2022

Nel rispondere alla domanda partiamo dalla premessa per cui in occasione delle vendite fallimentari, l’art. 108, comma secondo, l.fall., prevede che una volta una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

La previsione si applica, evidentemente, ai casi in cui al trasferimento si pervenga mediante rogito notarile, laddove invece se il giudice delegato pronuncia decreto di trasferimento, sarà il predetto decreto a contenere l’ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli, a norma dell’art. 586 c.p.c.

Prima della riforma della legge fallimentare, il sistema normativo prevedeva che con il decreto di trasferimento il giudice delegato ordinasse la cancellazione delle ipoteche, ritenendosi che, in tal modo, l'effetto purgativo avvenisse. Ciò, con la dovuta precisazione che la purgazione delle ipoteche e dei privilegi iscritti si verificava anche nella vendita dei beni mobili e immobili registrati effettuata nella forma della trattativa privata o della licitazione al miglior offerente; in questi casi il giudice delegato era tenuto ad emettere un decreto ad hoc.

Alla luce dei nuovi principi sui quali è improntata l'intera procedura liquidatoria, venuta meno la previsione di forme distinte per la vendita dei beni mobili ed immobili, il nuovo legislatore è intervenuto anche su questo specifico aspetto, ‘revedendo espressamente, all'ultimo comma dell'art. 108, l'obbligo da parte del giudice delegato di procedere, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, alla cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione nonché alle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo trascritto sul bene, per tale intendendosi il fermo amministrativo. Ne deriva dunque che, come nelle vendite esecutive individuali, anche nelle vendite fallimentari le domande giudiziali non possono costituire oggetto di cancellazione (Cass. 13212/2003).

ardigan pubblicato 31 gennaio 2022

Ok intanto vi ringrazio per la risposta e per la conferma relativa alle cancellazioni in caso di fallimento ma,entro più nel merito giusto per far capire meglio il mio dubbio.

Premesso quanto da voi indicatomi nella risposta precedente e opremesso che:

La trascrizione della domanda giudiziale può essere cancellata o con un atto di consenso delle parti o di una sentenza passata in giudicato.

Può, dunque, cancellarsi:

  1. a) con un atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio) che raccolga il consenso delle parti che hanno promosso l’azione giudiziaria;
  2. b) con una sentenza passata in giudicato in cui il giudice ordini al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della stessa quando venga rigettata la domanda dell’attore o nel caso in cui il processo si sia estinto per rinunzia o inattività delle parti (nonchè, a seguito di un costante orientamento giurisprudenziale, nel caso di declaratoria della materia del contendere, risultando tale ipotesi assimilabile a quella di estinzione del processo per rinuncia all’azione).

Sulla scorta del primo punto,ed essendo in caso di procedura fallimentare,necessario l'atto notarile rispetto all'emissione del ddt,ed essendo il curatore un sostituto (se vogliamo anche nelle attività dispositive,salvo credo il concordato fallimentare- correggetemi se sbaglio), potrebbe ,sempre sulla scorta di quanto esplicitato al punto 1 essere il curatore a fare le veci di coloro che hanno promosso la domanda giudizale qualora gli stessi fossero coincidessero con la parte creditrice ed esecutori della procedura fallimentare?(Questo naturalmente perchè post aggiudicazione ed  atto la vedo dura andar a trovare e portare davanti ad un notaio gli esecutori della domanda)

In modo tale che già in sede di atto post aggiudicazione possa essere già cancellata tale domanda dal notaio preposto e non in un secondo tempo(in caso di esecuzione chiaramente tale fattispecie non potrebbe certamente essere applicabile)

NB:sottolineo che si tratta di una domanda giudiziale ultraventennale mai portata avanti ne opposta,è stata trascritta e punto.

Qualora tale cancellazione debba essere fatta obbligatoriamente post atto,quale sarebbe la prassi da seguire? e mediamente che costi e soprattutto tempistiche occorrerebbero?(mi riferisco al punto 2 sopraesposto)

grazie

inexecutivis pubblicato 31 gennaio 2022

Dobbiamo rispondere neativamente alla domanda formulata, a meno che non sia stato il fallito a trascrivere quella domanda. L'unico rimendi praticabile è quello di intraprendere un ordinario giudizio di cognizione (dopo aver ricvuto il decreto di trasferimento) per ottenere una sentenza che ordini la cancellazione della domanda, sul prsupposto della estinzione del giudizio la cui domanda introduttiva è stata trascritta.

ardigan pubblicato 31 gennaio 2022

Vi ringrazio,più o meno potrebbe essere quantificabile(escluso il compenso al professionista acui ci si rivolgerà)il costo per intraprendere e completare un ordinario giudizio di cognizione e che tempistiche potrebbero volerci?

grazie

inexecutivis pubblicato 03 febbraio 2022

Difficile dare una risposta a questa domanda, è necessario rivolgersi ad un legale e chiedere un preventivo. Quanto ai tempi, essi variano da tribunale a tribunale, in ragione del carico di lavoro, che è mediamente elevatissimo, del singolo giudice . Si consideri, solo per avere una idea del come stanno le cose, che i magistrati italiani, pur essendo, secondo le stime del CEPEJ, (European Commission for the Efficiency of Justice) i più produttivi d’Europa, hanno il carico di lavoro più elevato rispetto ai loro colleghi degli altri Paesi dell’Unione.

ardigan pubblicato 04 febbraio 2022

Vi ringrazio per le risposte!

inexecutivis pubblicato 06 febbraio 2022

grazie a lei!

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