inexecutivis
pubblicato
04 ottobre 2018
Non ci sembra che nel caso prospettato ricorrano i requisiti per ottenere le agevolazioni fiscali legate all'acquisto della prima casa.
Invero, ai sensi dell'art. 1, parte prima, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1966, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro) le agevolazioni prima casa riguardano gli atti di trasferimento che abbiano ad oggetto "case di abitazione", ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
Nella ipotesi prospettata, il beneficio non può farsi discendere dalla errata indicazione catastale, poiché la sussistenza dei presupposti da un lato non può essere desunta da dati formali sbagliati (poiché la situazione catastale non descrive quella reale), e dall'altro va verificata in concreto sulla scorta del dato normativo appena richiamato.
Il ragionamento che abbiamo appena svolto varrebbe anche nella ipotesi contraria per cui se un immobile risultasse già strutturalmente qualificabile come abitazione non di lusso, mancando solo la formale variazione catastale, non vi sarebbero ostacoli ad ammettere l'applicazione dei benefici fiscali legati all'acquisto della prima casa.
In questo senso si è mossa anche l’Agenzia delle entrate con la circolare 19/E/2001, ribadita successivamente con la circolare n. 38/E/2005, la quale ha riconosciuto l’applicabilità dei benefici prima casa agli immobili in corso di costruzione ai fini dell’imposta di registro, a condizione che essi presentino le caratteristiche delle abitazioni non di lusso con la precisazione che in sede di acquisto l’acquirente dovrà dichiarare di “non rendere l’abitazione di lusso nel prosieguo dei lavori”.