dove vengono visualizzate le offerte telematiche?

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  • Ultimo messaggio 06 settembre 2018
barbara@avvocatopedrazzoli.it pubblicato 04 settembre 2018

Buongiorno,

in qualità di delgato alla vendita, dove posso visualizzare le offerte telematiche, al fine della loro valutazione anche di congruità? Come posso restiture la cauzione versata da un offerente telematico che non si è aggiudicato il bene?

Ringrazio anticipatamente.

avv. Barbara Pedrazzoli

inexecutivis pubblicato 06 settembre 2018

Ai sensi dell'art. 569, comma quarto, c.p.c. il Giudice con l’ordinanza di vendita “stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura che la vendita si celebri con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter disp. att. c.p.c., il quale a sua volta dispone che “Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei princìpi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche”.

Tale decreto è il n. 32 del 26 febbraio 2015.

Quest'ultimo, a sua volta contiene all’art. 26 un ulteriore rimando, alle “specifiche tecniche” stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero, “rese disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero”.

Chiarito succintamente il quadro normativo di riferimento, osserviamo che le offerte telematiche vengono visualizzate dal professionista delegato all'interno del "portale del gestore", il quale ai sensi dell'art. 1 let. o) del citato decreto ministeriale è "il sistema telematico predisposto dal gestore della vendita telematica e accessibile agli offerenti e al pubblico tramite rete Internet ed al giudice o ad altri utenti legittimati tramite rete Internet o servizi telematici del Ministero; i servizi del portale sono erogati in conformità ai protocolli di comunicazione crittografica SSL/TLS (Secure Sockets Layer e Transport Layer Security); il portale deve essere munito di un valido certificato di autenticazione emesso da un certificatore accreditato per la firma digitale o da un certificatore riconosciuto a livello internazionale alla emissione di certificati di autenticazione per protocolli SSL/TLS".

Dunque, il professionista delegato deve collegarsi a questo portale (richiedendo le credenziali al gestore della vendita) e qui potrà procedere all'esame delle offerte ed alla celebrazione della eventuale gara tra gli offerenti.

Quanto alla restituzione della cauzione, rispondiamo alla domanda osservando che la disciplina della restituzione della cauzione nelle vendite che si svolgono in modalità telematica (secondo uno dei tre modelli previsti dagli artt. 21, 22 e 24 del dm 26 febbraio 2015, n. 32) non soggiace a regole diverse da quelle previste per la vendita tradizionale.

Ergo, deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 580 cpc, a mente del quale la cauzione viene immediatamente restituita all'offerente non aggiudicatario.

Ovviamente, le modalità attraverso le quali questa norma si attua nelle vendite telematiche, laddove la cauzione potrebbe essere stata versata con bonifico bancario (e ciò è possibile nelle ipotesi di vendita sincrona mista, prevista dall'art. 22 del citato dm 32/2015) sono peculiari, poichè è necessario che il professionista delegato esegua un bonifico in favore dell'offerente non aggiudicatario oppure che quest'ultimo sia autorizzato dal giudice dell'esecuzione a recarsi presso l'istituto di credito per ritirare il relativo importo.

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