La risposta al quesito formulato impone un preliminare richiamo alla cornice legislativa che disciplina la materia.
In tema di vendita telematica l'art. 12 del decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2015 prevede che l'offerta possa essere sottoscritta con firma digitale e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, oppure che essa possa essere inviata mediante "casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica", vale a dire (così l’art. 2 let. n.) casella di posta elettronica rilasciata dal gestore del servizio di posta elettronica previa identificazione del richiedente (che può avvenire anche per via telematica, mediante la trasmissione al gestore di una copia informatica per immagine, anche se non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità), identificazione che il gestore del servizio di posta elettronica deve certificare di aver eseguito o in calce alla pec stessa, o in un suo allegato. Ove l'offerta di acquisto sia trasmessa mediante casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica¸ essa può anche non essere sottoscritta, in quanto il comma 4 del citato art. 12 dispone che in questo caso "La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta”.
Lo stesso regolamento disciplina inoltre (art. 12, commi 4 e 5) l'ipotesi in cui l'offerta di acquisto sia presentata congiuntamente da più soggetti, prescrivendo che in tal caso la trasmissione della domanda da parte del titolare della casella di posta elettronica sia accompagnata dalla allegazione della procura, anche in copia per immagine, rilasciatagli dagli altri offerenti. Se l’offerta è sottoscritta digitalmente, la procura va rilasciata a colui che ha sottoscritto l’offerta. Il decreto specifica altresì che la procura sia rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Così ricostruito il panorama normativo di riferimento, e venendo al quesito formulato, osserviamo che a nostro avviso non esiste alcun impedimento alla possibilità che la l'offerta sia sottoscritta digitalmente dalla pluralità di offerenti. Per un elementare principio di continenza, in fatti, se un soggetto può rilasciare procura speciale, a maggior ragione potrà egli stesso compiere l'atto in funzione del quale la procura potrebbe essere rilasciata. Un modo di presentazione dell’offerta congiunta, alternativo a quello appena descritto, potrebbe essere quello per cui i diversi offerenti sottoscrivono, ciascuno con il proprio dispositivo, il file contenente l’offerta.
Il rischio è però quello per cui in questo caso il Portale scarti automaticamente l’offerta poiché il file verrebbe ad avere una estensione diversa da quella (zip.p7m) prevista dalle specifiche tecniche emanate dal DGSIA (tuttavia, l’esclusione dell’offerta per la diversa estensione del file rispetto alle previsioni delle specifiche tecniche compiuta dal Portale è stata ritenuta illegittima da Trib. Larino, 8 marzo 2019, pubblicata su www.inexecutivis.it.)
Quanto alla partecipazione il giorno della vendita, è sufficiente che c isi colleghi tramite le credenziali che si ricevono. Non è prescritto che entrambi gli offerenti siano presenti.