Domande riguardo acquisto all'asta di sola nuda proprietà

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  • Ultimo messaggio 16 dicembre 2021
giosuètamellini pubblicato 14 dicembre 2021

Buongiorno,

Ho trovato all'asta la vendita di sola nuda proprietà di un immobile a cui sono interessato. 

La casa è suddivisa in 4 appartamenti e in stato di ricostruzione avanzato, ancora non abitabile e l'usufruttario non abita l'immobile.

Mi è permesso contattare il possessore dell'usufrutto prima dell'asta?

Avendo il proprietario di nuda proprietà il dovere di pagare le spese straordinarie dell'immobile, sarei costretto a finire la ricostruzione dell'immobile?

Grazie del vostro tempo.

inexecutivis pubblicato 16 dicembre 2021

Non vi sono ostacoli in ordine alla possibilità di contattare l’usufruttuario.

A proposito delle spese, osserviamo in generale quanto segue.

Secondo l'art. 981 c.c., l'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, con il solo obbligo di rispettarne la destinazione economica.

Dall'art. 979 si ricava la regula iuris per cui la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario (se ne deve allora dedurre che, se l'usufrutto è costituito in favore di pluralità di soggetti, fin quando almeno uno di essi in vita, l'usufrutto non si estingue del tutto).

L'usufruttuario è soggetto passivo delle imposte che gravano sul bene, sicché ad esempio l'usufrutto è certamente imponibile sia ai fini Irpef che ai fini IMU (per quest'ultima, si veda l'art. 9, d.lgs 23/2011).

In ordine alle spese di manutenzione, occorre partire dalla lettura dell'art. 1005 c.c. a mente del quale sono a carico del proprietario le riparazioni straordinarie, per tali intendendosi (ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento per intero per una parte notevole dei tetti, dei solai, delle scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta. La disposizione si chiude con la previsione per cui l'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, interesse sulle somme spese per queste riparazioni. Da questa previsione si ricava, a contrario, che tutte le altre spese sono a carico dell'usufruttuario.

La disciplina si completa con la previsione di cui all'art. 1006 c.c., a mente del quale se il proprietario rifiuta di eseguire queste riparazioni, o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, è in facoltà dell'usufruttuario farle eseguire a proprie spese, con diritto al rimborso maturante alla fine dell'usufrutto, rimborso a garanzia del quale l'usufruttuario ha il diritto di ritenere l'immobile riparato.

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