Domanda partecipazione asta senza incanto priva di marca da bollo

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  • Ultimo messaggio 07 luglio 2018
dci11 pubblicato 09 febbraio 2017

Buongiorno, una domanda di partecipazione ad asta senza incanto può essere giudicata non valida in quanto priva di marca da bollo (o con marca da bollo apposta oltre il termine valido per la presentazione della domanda, ad esempio durante l'asta, al momento dell'apertura della busta?). Se venisse data la possibilità, a un concorrente, di applicare la marca da bollo mancante in sede di apertura delle buste, e quindi  di asta, io posso oppormi in qualità di concorrente che ha seguito regolarmente la procedura (e quindi ha presentato entro i termini domanda già regolarmente munita di bollo?). Grazie

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inexecutivis pubblicato 10 febbraio 2017

Non riteniamo che una offerta di acquisto non in regola con l’imposta di bollo possa dichiararsi inammissibile ed essere esclusa.

Invero, si tratta di un requisito che non è previsto a pena di nullità, non è coessenziale al raggiungimento dello scopo dell’atto.

 

Tale conclusione si ricava dall'art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato dall'art. 16 d.P.R. n. 955/82, a mente del l'irregolarità fiscale degli atti processuali non ne costituisce causa di nullità o di inefficacia, ma comporta soltanto l'applicazione delle relative sanzioni di ordine tributario (in questi termini, Cass. n. 3303 del 10/04/1996).

albertobcdc pubblicato 05 luglio 2018

Chi dovrebbe applicare le relative sanzioni di ordine tributario? Quali attività potrà/dovrà compiere il delegato in caso di contestazione di altri partecipanti circa l'ammissione di una domanda senza marca da bollo?

grazie

inexecutivis pubblicato 07 luglio 2018

Riteniamo che la risposta al quesito formulato vada ricercata nel combinato disposto dell'art. 19 del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 (recante "Disciplina dell'imposta di bollo") e dell'art. 591 bis, quarto comma, c.p.c.

In forza della prima norma i giudici e i cancellieri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con l'imposta di bollo.

Tuttavia gli atti ed i documenti stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'Autorità giudiziaria, a cura del cancelliere, al competente Ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale, ai fini della loro regolarizzazione.

Quindi, poiché l'offerta di acquisto viene ricevuta dal cancelliere, è quest'ultimo obbligato a trasmetterla all'agenzia delle entrate per la sua regolarizzazione.

Tuttavia, poiché nella vendita delegata il professionista delegato si sostituisce al Giudice dell'esecuzione ed al cancelliere nell'adempimento delle attività relative alla fase di liquidazione del bene pignorato, così come si ricava dall'art. 591 bis c.p.c. (e dalla precisazione contenuta nel quarto comma della disposizione) sarà il professionista delegato a dover curare l'adempimento.

Quanto al comportamento da assumere da parte del delegato in caso di contestazioni, riteniamo che questi debba senz'altro procedere oltre nelle operazioni di vendita, senza arrestarle in ragione della irregolarità fiscale riscontrata, trattandosi di fatto non impeditivo dello svolgimento della vendita. Saranno gli eventuali interessati a dover proporre eventualmente reclamo ai sensi dell'art. 591 ter cpc.

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