inexecutivis
pubblicato
07 luglio 2018
Riteniamo che la risposta al quesito formulato vada ricercata nel combinato disposto dell'art. 19 del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 (recante "Disciplina dell'imposta di bollo") e dell'art. 591 bis, quarto comma, c.p.c.
In forza della prima norma i giudici e i cancellieri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con l'imposta di bollo.
Tuttavia gli atti ed i documenti stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'Autorità giudiziaria, a cura del cancelliere, al competente Ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale, ai fini della loro regolarizzazione.
Quindi, poiché l'offerta di acquisto viene ricevuta dal cancelliere, è quest'ultimo obbligato a trasmetterla all'agenzia delle entrate per la sua regolarizzazione.
Tuttavia, poiché nella vendita delegata il professionista delegato si sostituisce al Giudice dell'esecuzione ed al cancelliere nell'adempimento delle attività relative alla fase di liquidazione del bene pignorato, così come si ricava dall'art. 591 bis c.p.c. (e dalla precisazione contenuta nel quarto comma della disposizione) sarà il professionista delegato a dover curare l'adempimento.
Quanto al comportamento da assumere da parte del delegato in caso di contestazioni, riteniamo che questi debba senz'altro procedere oltre nelle operazioni di vendita, senza arrestarle in ragione della irregolarità fiscale riscontrata, trattandosi di fatto non impeditivo dello svolgimento della vendita. Saranno gli eventuali interessati a dover proporre eventualmente reclamo ai sensi dell'art. 591 ter cpc.