Domanda giudiziale per revoca atto e accertamento simulazione atto in Asta

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  • Ultimo messaggio 09 marzo 2019
uragano79 pubblicato 04 marzo 2019

Buongiorno e complimenti per il bellissimo servizio a favore dei cittadini.

Sono interessato ad un immobile che viene venduto all'asta e non riesco a capire se tali domande giudiziali possono compartare problemi in caso di mio acquisto.

Sull'immobile sono risultati 4 pignoramenti di cui il primo in data Novembre 2008 e ultimo Settembre 2017

Nell'atto di vendita ritrovo tale precisazione...

1) atto istitutivo di Trust in data Giugno 2010

2) Domanda giudiziale per revoca atto soggetto a trascrizione e Domanda giudiziale per accertamento simulazione atto con annotazione di Ottobre 2011 in calce alla trascrizione dell'atto di Trust di Giugno 2010.

Si avvisa che tali domande non saranno oggetto di cancellazione. Tuttavia si precisa che con Sentenza Settembre 2013 il Tribunale.. ha dichiarato la simulazione assluta del suddetto atto costitutivo di trust e la relativa trascrizione è stata annotata di nullità in data marzo 2015.

In caso mi aggiudicassi tale immobile rischio di non poterlo rivendere o altre cose come richieste di crediti o altro?

Grazie mille in anticipio

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inexecutivis pubblicato 07 marzo 2019

 La domanda formulata impone alcune preliminari considerazioni.

Aattraverso il trust un soggetto (settlor o grantor o “disponente”) crea un trust (per scopi di mera gestione dei beni, di tutela della propria discendenza o di soggetti svantaggiati, di beneficenza, di garanzia del credito, ecc.) o dichiarandosi “trustee” di taluni suoi beni (o crediti) nell’interesse di una o più persone (il beneficiario); oppure “trasferendo” questi beni a una o più persone (trustee) affinché “in trust” li detengano o li gestiscano in favore del beneficiario..

I beni o diritti oggetto del trust (detti trust property o trust estate o trust-fund) costituiscono un patrimonio separato da quello del trustee, inattaccabile sia dai suoi creditori che da quelli del disponente.

Sul piano esecutivo le conseguenze che derivano dall’aggressione di beni oggetto di un trust sono molteplici.

In primo luogo i beni in trust non possono essere pignorati per debiti del disponente: ciò in quanto titolare dei cespiti è il trustee (e, nel caso di trust autodichiarato, rileva l’apposizione del vincolo di trust), e dunque un soggetto diverso dal debitore.

In secondo luogo, i beni caduti in trust non possono essere aggrediti per ottenere la soddisfazione di debiti personali del trustee, debiti dei quali i beni in trust non rispondono poiché costituiscono un patrimonio separato e vincolato.

Fatte queste premesse, e venendo alla domanda formulata, non ci sembra che l'acquisto dell'aggiudicatario possa essere pregiudicato da queste domande giudiziali.

Se, come ci pare di comprendere, il trust è stato costituito dopo la trascrizione del pignoramento ancora efficace (non ci vengono riferite cancellazioni dello stesso), l'acquisto dell'aggiudicatario rimane salvo per effetto delle previsioni di cui all'art. 2913 e 2914 c.c.

uragano79 pubblicato 07 marzo 2019

Grazie mille per la risposta.

Sì sia in atto di vendita che in perizia non ritrovo cancellazioni del primo pignoramento datato Novembre 2008 penso dovrebbe esserci scritto se fosse stato cancellato.

Per il fatto che il Tribunale con sentenza Settembre 2013.. ha dichiarato la simulazione assoluta del suddetto atto costitutivo di trust e la relativa trascrizione è stata annotata di nullità in data marzo 2015 è una cosa utile al fine dell'acquisto o irrilevante ?

Grazie ancora per tutto.

 

 

inexecutivis pubblicato 09 marzo 2019

Certamente, l'accertamento della simulazione assoluta del trust è fatto che ancor più rende sicuro l'acquisto.

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