DOMANDA GIUDIZIALE DI REVOCA

  • 1,2K Viste
  • Ultimo messaggio 29 marzo 2019
ivanvommaro pubblicato 20 marzo 2019

Buongiorno 

sono interessato all'acquisto di un'immobile in asta ma nell'avviso di vendita sono evidenziate due domande giudiziali di revoca che non potranno essere cancellate con il decreto di trasferimento; inoltre è presente un diritto di abitazione a favore dell'occupante il bene. 

13/06/2000 ipoteca volontaria 

17/06/2009 ipoteca volontaria

22/07/2011 atto di compravendita con la quale il Sig.X vende al Sig.Y (figlio ed esecutato) l'immobile. Contestualmente il Sig.X con atto appena citato ottiene diritto di abitazione vitalizio 

10/05/2012 domanda giudiziale di revoca dell'atto del 22/07/2011

21/07/2016 domanda giudiziale di revoca dell'atto del 22/07/2011

19/01/2017 pignoramento

 

Con il decreto di trasferimento si cancellano le due ipoteche volontarie ed il pignoramento. Per i contenuti dell'art.2812 CC il diritto di abitazione mi sembra di aver capito che non possa essere opponibile alla procedura esecutiva e all'aggiudicatario. Ciò che invece mi preoccupa sono le due domande giudiziali di revoca. 

Quali rischi corro nel caso mi aggiudicassi l'immobile? 

Grazie, Saluti 

 

 

 

 

 

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 25 marzo 2019

Dal tenore della domanda ricaviamo il dato per cui si tratta di una domanda giudiziale trascritta ai sensi dell’art. 2652, n. 5 c.c., il quale appunto prevede la trascrizione delle “domande di revoca di atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori”.

La norma si completa con la previsione per cui “La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda”. Di conseguenza chi ha trascritto la domanda, ottenuta sentenza di revocazione dell’atto, può opporre la revocatoria a coloro i quali, successivamente alla domanda, hanno acquistato da colui che era proprietario in base all’atto revocato.

Infatti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., con l'azione revocatoria il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.

Si tratta, come si vede, di un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. Con la sentenza che dichiara inefficace l'atto, il creditore otterrà di poter procedere esecutivamente su quel bene come se lo stesso non fosse mai uscito dal patrimonio del suo debitore.

Così succintamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, per rispondere alla domanda formulata in maniera corretta occorrerà distinguere due ipotesi:

quella in cui il pignoramento sia stato eseguito in danno di dell'acquirente (sig. Y) e quella in cui il pignoramento sia stato eseguito in danno del venditore (sig.X)

Nel primo caso l'aggiudicatario è certamente esposto agli effetti della sentenza di revocazione, che renderà inefficace nei confronti del creditore revocante l'atto di compravendita, il quale potrà pignorare il bene nei confronti dell'aggiudicatario come se non fosse mai uscito dal patrimonio del suo debitore (nonché venditore).

Se invece il pignoramento è stato eseguito dal creditore ipotecario non ci saranno problemi.

ivanvommaro pubblicato 26 marzo 2019

Grazie mille per la risposta. 

Dalla documentazione in mio possesso, il pignoramento è stato avviato da una società di recupero crediti per conto della banca che ha iscritto ipoteca volontaria sull'immobile in data 17/06/2009. 

Posso quindi dedurre che l'ipotesi sia la seconda (pignoramento eseguito in danno del venditore sig.X) anche se l'esecutato è il sig.Y (in quanto l'ipoteca segue il proprietario dell'immobile). Detto ciò capisco che in qualità di aggiudicatario la mia posizione riflette il creditore ipotecario che ha proceduto con il pignoramento, ed essendo le domande giudiziali di revoca state trascritte successivamente all'ipoteca del 2009 non potrò essere soggetto ad evizione. 

Da perizia, oltre al creditore procedente, sono presenti degli "intervenuti" (creditori chirografari), che per accodarsi  al pignoramento hanno fatto domanda giudiziale di revoca. 

Lo stesso discorso valido per il "creditore procedente" deve essere affrontato anche per gli "intervenuti"? 

E poi: con l'accoglimento delle domande di revoca (o se fossero ancora pendenti), se io volessi vendere in futuro l'immobile? Essendo la trascrizione antecedente ad una nuova compravendita immagino che l'operazione sarebbe pregiudicata. 

Per finire: un istituto di credito che dovrebbe sostenermi con un mutuo ipotecario, iscriverebbe una nuova ipoteca con la presenza di due domande giudiziali in corso?

 

Grazie ancora,

Saluti 

inexecutivis pubblicato 29 marzo 2019

Le ulteriori informazioni ci consentono di confermare il fatto che la posizione dell'aggiudicatario non verrà pregiuditaca, nè le domande di revocazione incideranno sulla futura vendibilità del bene.

In forza delle medesime considerazioni, poi, non vi saranno problemi per l'iscrizione ipotecaria a garanzia del muto che sarà stipulato.

Close