DOMANDA GIUDIZIALE CREDITORE IPOTECARIO

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  • Ultimo messaggio 22 settembre 2018
BARB pubblicato 13 settembre 2018

Buongiorno,

ho partecipato ad un asta nel mese di luglio,  immobile pignorato nel 2013 da istituto di credito, in forza di 2 ipoteche volontarie iscritte a favore dello stesso nel 2002 e nel 2010.

Nella perizia di stima sono riportate le seguente formalità che saranno cancellate:

- 2002 ipoteca volontario a favore Banca X a garanzia di mutuo

- 2007 verbale di separazione consensuale con assegnazione di beni a coniuge

- 2010 ipoteca volontaria a favore Banca X a garanzia mutuo fondiario

- 2011 domanda giudiziale per revoca atti soggetti a trascrizione a favore della Banca X concessionario

 dei mutui

- 2012 Ipoteca giudiziale derivante da sentenza di condanna

- 2013 verbale di pignoramento immobili a favore della Banca X (la stessa delle ipoteche)

Premetto che il delegato all'asta consultato più volte prima di presentare offerta non ha mai specificato che la domanda giudiziale non può essere cancellata dalla procedura e che per errore è stata indicata in perizia tra quelle cancellabili.Il delegato alla vendita qualche istante prima della gara ha chiesto se eravamo a conoscenza di questa domanda giudiziale, ovviamente nessuno era stato informato. La  domanda giudiziale e' indicata in perizia di stima nell'elenco delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli che saranno cancellate e pertanto nessuno dei partecipanti si è posto il problema.

Il delegato ha riferito che il giudice avrebbe deciso nel giro di breve tempo in merito a questa domanda giudiziale, che non ci sarebbe stata alcuna conseguenza negativa per l'eventuale aggiudicatario tranne che il rischio di annullamento dell'asta. Dopo queste premesse è partita la gara e mi sono aggiudicata  l'immobile.

Ad oggi sono passati più di 40 giorni e il delegato mi dice di attendere la decisione del giudice per l'esito della causa.

Premesso che ho chiesto un mutuo per saldare il prezzo di vendita (stesso Istituto bancario che ha pignorato l'immobile)  vorrei chiedere a voi cosa rischio procedendo al pagamento dell'immobile e cosa succede se la sentenza fosse a favore della Banca.

Grazie

Barbara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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inexecutivis pubblicato 17 settembre 2018

 Dal tenore della domanda ricaviamo il convincimento per cui, quale che dovesse essere l'esito del contenzioso, non dovrebbero esserci problemi per l'aggiudicatario.

Utilizziamo comunque il condizionale poiché occorrerebbe comprendere nello specifico che tipo di domanda è stata trascritta.

Dalle scarse informazioni contenute nella domanda sembrerebbe di comprendere che la domanda giudiziale è stata trascritta ai sensi dell'art. 2652, n. 5 c.c.

Corretta è invece l'affermazione per cui le domande giudiziale non sono soggette a cancellazione.

Ciò in quanto esse svolgono mera funzione prenotativa degli effetti della relativa sentenza. Inoltre, le domande giudiziali non sono comprese tra gli atti la cui trascrizione viene ordinata con la pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. esse, come detto, semplicemente soggiaggiono al regime di opponibilità di cui agl iartt. 2652 e 2653 c.c..

In questo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza, secondo cui “In sede di trasferimento, all'aggiudicatario, del bene immobile espropriato, in esito ad esecuzione individuale o concorsuale, il giudice ha il potere di disporre la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (art. 586 cod. proc. civ.), ma non anche della trascrizione della domanda giudiziale (nella specie proposta contro la curatela fallimentare), con la quale un terzo abbia preteso la proprietà o altro diritto reale sul bene medesimo”. (Cass. Sez. 1, n. 13212 del 10/09/2003).

BARB pubblicato 17 settembre 2018

Buongiorno,

Le domande giudiziali sono per l'esattezza due, riporto qui di seguito quello che leggo nelle trascrizioni:

  • una trascrizione riporta ....pronunciarsi la revoca ex art. 2901 cc e dunque dichiararsi l'inefficacia dell'atto pubblico denominato "Trasferimento di immobile al coniuge in esecuzione dell'accordo di separazione consensuale
  • l'altra trascrizione riporta ....accertarsi la simulazione assoluta e dunque dichiararsi la revoca ai sensi  dell'art. 1415 e dell'art. 164 c.c. (che l'assegnazione del diritto di abitazione e la disposizione patrimoniale di assegnazione della casa coniugale  sono stati contratti in frode alla legge ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 1344 e 1418 comma II c.c.

Attendo Vs. riscontro.

Cordiali saluti

Barbara

 

inexecutivis pubblicato 20 settembre 2018

Dalle informazioni aggiuntive ricevute ci sembra di capire che la prima domanda sia una domanda “di revoca di atti soggetti a trascrizione”.

 

La locuzione si riferisce all’art. 2652, n. 5 c.c., il quale appunto prevede la trascrizione delle “domande di revoca di atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori”.

Se così è non ci saranno problemi, in quanto la sentenza che dovesse accoglie la domanda non pregiudicherà i diritti acquistati a titolo oneroso da terzi in buona fede che abbiano trascritto il loro atto di acquisto prima della trascrizione della domanda giudiziale.

In questo caso la domanda non sarà quindi opponibile alla procedura (e quindi all'aggiudicatario) perché il creditore pignorante ha iscritto ipoteca prima della trascrizione della domanda giudiziale.

Identica risposta va fornita a proposito della seconda domanda.

Qui il riferimento è all'art. 2652, n. 4 c.c., che si occupa delle domande dirette all'accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione. Anche in questo caso la sentenza che dovesse accogliere la domanda non pregiudicherà i diritti acquistati (anche eventualmente a titolo gratuito, ma non è questo il caso) da terzi in buona fede che abbiano trascritto il loro atto di acquisto prima della trascrizione della domanda giudiziale.

L'unico controllo che occorre compiere è che effettivamente tra i creditori presenti nella procedura vi sia la banca che ha iscritto l'ipoteca.

BARB pubblicato 20 settembre 2018

Buongiorno,

la Banca che ha trascritto le domande giudiziali è la stessa che ha trascritto le due ipoteche per concessione mutui ipotecari e poi pignorato l'immobile.

Da uteriori informazioni ricevute la causa è stata vinta dalla Banca in 1° grado, il debitore è ricorso in appello mentre nel frattempo l'istituto bancario è fallito e tutti i crediti deteriorati della Banca sono passati  ad una società di recupero crediti. 

Da quello che ho capito dalle Vs risposte l'aggiudicatario non rischierebbe nulla qualsiasi sia l'esito della sentenza?

Ringrazio anticipatamente della risposto.

Cordiali saluti

 

 

 

 

 

 

inexecutivis pubblicato 22 settembre 2018

esatto

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