Documentazione per la perizia solo citata

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  • Ultimo messaggio 18 agosto 2020
penuc pubblicato 12 agosto 2020

Buongiorno, mi scuso in anticipo se argomento già trattato o troppo specifico.

vorrei acquistare in asta telematica asincrona un immobile che é stato ben descritto e peritato. Per decidermi all' acquisto, ho fatto visionare la perizia ad un ingegnere per capire quali potessero essere le spese per sanare le difformità e questi mi ha risposto che per capire e poter contabilizzare i costi avrei dovuto chiedere la documentazione che era solamente  citata  e commentata in perizia. Ho allora richiesto al delegato la documentazione ( ...........la contatto in merito alla sua funzione di delegato e custode dell'immobile residenziale Nr. procedura 136/2016

 

Sarei interessata ad avere tutti gli allegati relativi al lotto B  in particolare tutti quelli  del quesito 13 delle pratiche autorizzative (per riuscire a capire la situazione sulla regolarità e  calcolare i costi della sanatoria) ;  il quesito 03 verifica della proprietà e provenienza del bene e  il quesito 07 stato di possesso dell'immobile con i titoli in base ai quali l'immobile è occupato.

Essendo stata sospesa la vendita per COVID 19 chiederei anche la nuova data in cui è stata fissata l'asta.)

La risposta è stata:" Buongiorno Sig.ra

la procedura è stata sospesa e la nuova asta sarà fissata successivamente al 30.10 p.v..

Nell’occasione troverà pubblicata sul sito di pubblicità tutta la documentazione ostensibile riguardante il lotto." , ma la documentazione é sempre la stessa, dove sono citati i titoli, ma non ci sono allegati. Naturalmente non essendo proprietaria, non posso richiederla. È necessario fare una richiesta particolare? E se sì come devo richiederla? Inoltre l'asta é stata fissata non, oltre il 30/10, bensì il 13/10 con una metodologia telematica diversa dalla classica asta che era stata bandita . É una prassi corretta? Spero di essere stata chiara e ringrazio per la vostra risposta

 

inexecutivis pubblicato 18 agosto 2020

Ai sensi dell'art. 490, comma secondo, c.p.c. in caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, l'avviso, unitamente a copia dell'ordinanza di vendita e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis disp. att. c.p.c., sono inseriti in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

Poiché gli allegati alla perizia non sono documenti diversi dalla perizia medesima poiché ne costituiscono parte integrante, essi devono essere pubblicati secondo le modalità appena descritte.

Ove così non fosse accaduto, il professionista delegato ha l'obbligo di consegnarne copia o di integrare la pubblicazione, ove carente.

Tutto quello che abbiamo detto, chiaramente, vale per i documenti di cui il delegato sia in possesso in quanto facenti parte della perizia. Se questi documenti, per quanto citati in perizia, non ne costituiscono gli allegati, non ne è possibile né la pubblicazione, né la consegna ad eventuali interessati.

Insomma, e per concludere: se gli allegati sono presenti nella perizia devono essere messi a disposizione.

Quanto alla possibilità che i documenti mancanti siano acquisiti presso la pubblica amministrazione vanno svolte le considerazioni che seguono.

Com'è noto, in base al disposto dell'art. 22, n. 1, lett. b) della l. 7 agosto 1990, n. 241, sono titolari del diritto di accesso i soggetti che hanno "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Nell'intrepretare l'elastico e generale dato normativo, il giudice amministrativo ha costantemente chiarito che l'interesse legittimante l'accesso non richiede l'esistenza in capo all'istante di una situazione giuridica azionabile in giudizio, essendo sufficiente che questi sia titolare di una posizione differenziata, non necessariamente coincidente con un diritto soggettivo o con un interesse legittimo (cfr. per tutti, Cons. St., sez. VI, 18 dicembre 2007, n. 6545).

Pertanto, la nozione di "situazione giuridicamente tutelata" di cui predetto art. 22, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è stata interpretata come nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa, che non presuppone neppure necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. La legittimazione all'accesso, conseguentemente, viene riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 04 giugno 2008, n. 5479, e T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. III, 10 giugno 2008, n. 1960).

Sulla scorta di queste premesse è stato ritenuto in giurisprudenza che il promissario acquirente di un immobile ha diritto ad accedere a tutti gli atti relativi al permesso di costruire che ha ad oggetto l'immobile (T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 06/11/2008, n. 881).

Fatta questa premessa, va tuttavia aggiunto, a nostro avviso, che il legislatore ha individuato in capo ad uno specifico soggetto, l'esperto stimatore, il compito di accertare e verificare presso i competenti uffici pubblici, la condizione urbanistico edilizia del bene, accertamento i cui esiti devono confluire all'interno dell'elaborato peritale, così come previsto dall'art. 173 bis disp. att. c.p.c.

Se ne deve allora ricavare che tutte quelle informazioni relative al bene che potrebbero essere acquisite attraverso l'esercizio del diritto di accesso da parte del quisque de populo, nell'esecuzione forzata costituiscono il corredo di un ventaglio informativo che deve essere messo a disposizione dei soggetti interessati.

Ed allora, il diritto di accesso potrebbe essere negato dalla pubblica amministrazione in forza della considerazione per cui tutte le informazioni in suo possesso sono, per espressa previsione normativa, già poste a disposizione degli interessati poiché contenute nell'elaborato peritale, e cioè negli atti della procedura, di cui ogni interessato può prendere visione senza che a questo fine sia necessario esercitare alcun accesso agli atti amministrativi; né questo rilievo può essere superato dalla obiezione per cui in alcuni casi (più o meno numerosi) le informazioni contenute nella perizia sono errate o incomplete.

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