DIVISIONE GIUDIZIALE

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  • Ultimo messaggio 10 dicembre 2019
pietroaj pubblicato 05 dicembre 2019

Buonasera a tutti, spero che qualcuno possa rispondere ad un mio quesito in merito ad un immobile in asta alla quale vorrei partecipare.

Alla voce VINCOLI ED ONERI GIURIDICI della perizia viene annotato al punto Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Domanda giudiziale, 500 divisione giudiziale ai sensi art. 122 cc; dell'immobile sito XXXXXXX a favore di XXXXXX iscritto/trascritto a XXX in data XXXXX ai nn. XXXXX

Note: il tribunale di XXX dispone che si proceda a norma del CC alla divisione giudiziale dell'immobile.

 

Qualcuno è in grado di fornirmi delucidazioni?

 

grazie mille!!

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pietroaj pubblicato 05 dicembre 2019

Preciso inoltre che su avviso di gara è riportato quanto segue: Vi è sui beni in oggetto trascrizione di domanda giudiziale di divisione introduttiva del presente giudizio che non potrà essere cancellata con il decreto di trasferimento, ma nei modi ordinari previsti dal Codice Civile

inexecutivis pubblicato 10 dicembre 2019

L’art. 599, comma primo, c.p.c. consente l’espropriazione dei beni in comproprietà indivisa tra una pluralità di soggetti, anche se non tutti comproprietari sono debitori del creditore che agisce.

Ai sensi dell’art. 599, comma secondo, c.p.c. il creditore che pignora la quota indivisa appartenente al proprio debitore deve notificare agli altri comproprietari un avviso che contiene l’indicazione: dei dati identificativi del creditore; dei dati identificativi del bene pignorato; della data dell’atto di pignoramento e della sua trascrizione; l’ingiunzione di non lasciar separare dal debitore la quota di sua spettanza (art. 180, comma 1 disp. att. c.p.c.).

Con lo stesso avviso, o con altro successivo atto separato, il creditore procedente deve invitare tutti gli “interessati” a comparire davanti al giudice dell’esecuzione per sentire emettere i provvedimenti ex art. 600 c.p.c. (art. 180, comma 2 disp. att. c.p.c.).

A questa udienza il Giudice dell'esecuzione adotta i provvedimenti di cui all’art. 600 c.p.c., e cioè: sentiti i comproprietari e tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore. Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa.

Come si vede, i possibili snodi del pignoramento della quota sono:

la Separazione in natura, vale a dire l’assegnazione al debitore esecutato una porzione materiale del bene, corrispondente al valore della quota pignorata (la cosa è normalmente fattibile quando il pignoramento riguarda i terreni);

il Giudizio di divisione incidentale (così detta divisione endoesecutiva): si tratta di un ordinario giudizio di scioglimento della comunione che normalmente si sostanzia nella vendita dell’intero e nella distribuzione del ricavato tra i comproprietari, con assegnazione della quota parte spettante al comproprietario debitore alla procedura esecutiva, affinché sia distribuito tra i creditori.

Fatta questa premessa, osserviamo che dal contenuto della domanda si ricava che quella trascritta è proprio la domanda di divisione che trae origine dal pignoramento della quota, con la conseguenza che sebbene la domanda non sarà cancellata, l’aggiudicatario non potrà subirne alcun pregiudizio.

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