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  • Ultimo messaggio 19 gennaio 2019
Stefania 88 pubblicato 17 gennaio 2019

Buonasera a tutti,

sono in attesa di partecipare ad un' asta giudiziaria. già in perizia è evidenziata una difformità riguardo cucina ed una porta murata. Il perito del tribunale non avendo trovato piante depositate al Comune della mia città, ha trovato probabilmente qualcosa di molto storico come pianta e in realtà, anche a detta del notaio, non c'è modo di evincere l'irregolarità. Sicuramente anche il vecchio proprietario ha acquistato l'immobile in questo stesso stato. L'immobile è ante 67 e accatastato nel 48. In perizia è anche annotata la sanatoria con multa di 500€ circa per rimettere tutto a posto. Tutte le banche (anche la mia di fiducia e altre convenzionate con il Tribunale in questione) a cui mi sto rivolgendo mi hanno detto di no per un piccolo mutuo prima casa,  assolutamente nessuna difformità.

Leggevo da qualche parte nel vs forum che si può, in momento di aggiudizazione già chiedere una sanatoria, ma secondo voi la banca potrebbe mai essere tranquilla? E a che titolo la chiedo se non sono proprietaria fino a decreto di trasferimento. Un cane che si morde la coda. Il mio geometra dice che non è possibile, secondo lui, anche il mio notaio ha notato la perizia molto superficiale. Suggerimenti sul da farsi? A questo punto non so se partecipare.

inexecutivis pubblicato 19 gennaio 2019

Non ci è possibile offrire una opinione compiuta rispetto al caso prospettato poiché occorrerebbe procedere ad un approfondito studio degli atti disponibili.

In linea generale, tuttavia, le preoccupazioni degli istituti di credito ci sembrano eccessive.

Infatti, secondo il disposto dell’art. 40 l. 28 febbraio 1985 n. 47, gli immobili costruiti in epoca anteriore al 2 settembre 1967 sono liberamente commerciabili, qualunque sia l’abuso edilizio commesso dall’alienante, a condizione che, nell’atto pubblico di trasferimento, risulti inserita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo, attestante l’inizio dell’opera in data anteriore al 2 settembre 1967, senza che rilevi, pertanto, ai fini della legittimità del trasferimento, la mancanza dell’attestazione di conformità della costruzione alla licenza edilizia ovvero la esistenza di una concessione in sanatoria (ovvero la domanda, ad essa relativa, corredata della prova dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione) (Cass. civ., 22.8.1998, n. 8339).

Non riusciamo a comprendere, pertanto le ragioni per le quali gli istituti di credito rifiutino la erogazione del finanziamento.

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