Ai sensi dell’art. 107, comma quarto, l.fall., “Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto”.
La norma, così come riformata dall'art. 94 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'art. 7 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, “nello stabilire che il curatore fallimentare «può» e non «deve» sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, gli attribuisce per ciò stesso un potere discrezionale con riguardo alla valutazione dell'effettiva convenienza della sospensione (e del conseguente, necessario, rinnovo della procedura adottata per la liquidazione dei beni), che non si basa su di un mero calcolo matematico, ma ben può sorreggersi sulla considerazione di elementi di natura non strettamente economica (quale, nella specie, l'opportunità di procedere ad una rapida chiusura della procedura fallimentare), con la conseguenza che, ove non appaia fondato su presupposti palesemente errati o su motivazioni manifestamente illogiche o arbitrarie, si sottrae al sindacato giurisdizionale. (Cass. Sez. 6 - 1, 05/03/2014, n. 5203).
La norma nel prevedere la possibilità di sospendere la vendita in presenza di offerte migliorative, non può essere interpretata nel senso che il curatore debba attendere un tempo più o meno lungo prima di adottare i provvedimenti necessari al trasferimento della proprietà in favore dell'aggiudicatario (decreto di trasferimento o atto pubblico di compravendita). L'art. 107, comma quarto, l.fall. non introduce una ipotesi di sospensione implicita della procedura liquidatoria in attesa della eventuale formulazione di offerte migliorative. La vendita segue il suo corso senza battute di arresto, salvo interropmersi nel caso di offerte migliorative, ove il curatore lo ritenga.
A proposito della questione relativa alla eventualità che l'offerente possa a sua volta "rilanciare" osserviamo che siffatta problematica è figlia di un tema più generale, se si vuole, che riguarda la individuazione dei soggetti che, all'esito della presentazione di una offerta in aumento, potessero partecipare alla gara. In particolare, ci si chiedeva in passato se questa legittimazione andasse individuata solo in capo a coloro che avevano partecipato alla gara precedente o anche in capo a soggetti estranei.
Oggi gli interpreti sono concordi nel ritenere che la presentazione di offerte migliorative non determina la prosecuzione del precedente (ed ormai concluso) tentativo di vendita, ma ne apre uno del tutto nuovo.
In particolare, secondo Cass. civ., sez. VI, Ord. 13 luglio 2011, n. 15435., la quale facendo propri gli approdi cui era giunta la giurisprudenza sotto la previgente formulazione dell’art. 584 ha affermato che “Nell’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, la fase del rincaro, conseguente alla formulazione di offerte con “aumento del quinto”, ai sensi dell’art. 584 cod. proc. civ., - alla luce della sua riscrittura (intervenuta ad opera della legge 14 maggio 2005, n. 80, applicabile, nella specie “ratione temporis”) - rappresenta non già il proseguimento del precedente (e concluso) incanto, bensì un’ulteriore fase del procedimento, retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione, in cui deve nuovamente effettuarsi la verifica della legittimazione a partecipare alla gara, alla quale possono ammettersi anche i soggetti che, intervenuti all’incanto, non avevano superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria, non potendosi desumere dal mancato rilancio in quella fase l’intenzione di non superare l’offerta di detto prezzo, né potendosi precludere una loro nuova e libera valutazione del proprio interesse, ingiustificatamente menomandosi, altrimenti, la paritaria e comune libertà di contrattazione. A maggior ragione, non possono essere esclusi dalla gara coloro che non abbiano partecipato al primo incanto per questo solo fatto, senza con ciò ledere gli interessi del debitore e dei suoi creditori nel processo di esecuzione. La nuova formulazione dell’articolo, infatti, non ha apportato alcuna modifica in ordine alla legittimazione alla partecipazione all’incanto, ribadendo la pubblicizzazione con le modalità di cui all’art. 570 cod. proc. civ. e, quindi, rivolta a tutti i possibili interessati”.
Questi principi, a nostro avviso, devono trovare applicazione anche (ed a maggior ragione in alcuni casi) nella vendita fallimentare.
Invero, ove il procedimento di vendita definito dal programma liquidazione preveda un rinvio al codice di procedura civile, i principi surrichiamati trovano diretta operatività; invece, laddove il curatore abbia previsto che la vendita si debba celebrare attraverso mere procedure competitive, il principio e l'esigenza di realizzare il massimo ricavato possibile impone di ammettere alla nuova vendita anche soggetti che non abbiano partecipato alla precedente.
Ed allora, sospesa la vendita per effetto della presentazione di una offerta migliorativa, l'aggiudicatario non potrà semplicemente rilanciare, ma è legittimato a partecipare al nuovo procedimento di vendita cui il curatore deve dar corso.