Diritto abitazione su immobile pignorato al proprietario della nuda proprietà

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  • Ultimo messaggio 10 ottobre 2019
luisella pubblicato 01 ottobre 2019

Buongiorno, Sono titolare di un diritto di abitazione su immobile sul quale grava pignoramento effettuato al proprietario della nuda proprietà , pignoramento successivo all’iscrizione del diritto di abitazione, da me acquistato. La domanda è: ho la possibilità quale contitolare di un diritto reale, anche se minore, di chiedere ed ottenere dal Giudice ed art 720 c.c. L’assegnazione della quota pignorata mediante pagamento del valore della stessa al prezzo di stima ? Faccio presente che vivo stabilmente nell’alloggio, e che la proprietà è stata pignorata per 100 mola euro di debito, e che il valore di stima è pari a circa 12.000 euro, che con la riduzione andrebbe a offerta minima di 8,000 euro . Quindi mandando all’asta l’immobile gravato del diritto di abitazione è possibile che sala vendita non si riesca nemmeno a realizzare il valore del mio diritto di abitazione. Ringrazio anticipatamente per il riscontro

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inexecutivis pubblicato 05 ottobre 2019

Il diritto di abitazione un diritto reale è disciplinato dagli artt. 1022 e ss c.c., a mente del quale “Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia”.

Inoltre, ai fini che qui interessano, ai sensi del successivo art. art. 1026 c.c. le disposizioni relative all’usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all’uso e all’abitazione.

Orbene, poiché ai sensi dell’art. 2643, comma primo, n. 4 c.c., i contratti che costituiscono o modificano (tra gli altri) il diritto di abitazione sono soggetti a trascrizione, la conseguenza sarà che, in virtù di quanto previsto dall’art. 2644, 2914, 2915 e 2919 c.c., il diritto di abitazione, se trascritto in data successiva al pignoramento (o all’ipoteca), sarà inopponibile all’aggiudicatario.

In particolare, poi, ai sensi dell’art. 2812 c.c., il diritto di abitazione (come le servitù, il diritto di usufrutto e di uso), di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l’iscrizione dell’ipoteca, si estingue con l’espropriazione del fondo ed il titolare del diritto è ammesso a partecipare alla distribuzione del ricavato con un diritto di preferenza rispetto ad altri creditori. In questo caso è opportuno che nel decreto di trasferimento sia dato conto dell’intervenuta estinzione del diritto di abitazione. Questa precisazione consentirà di annotare, a margine della trascrizione del diritto di abitazione, l’intervenuta estinzione.

In caso contrario (ove cioè il diritto di abitazione sia stato trascritto in data antecedente al pignoramento, o all’ipoteca), la proprietà del bene pignorato verrà trasferita come gravata dal diritto di abitazione e gli atti espropriativi non possono pregiudicare il titolare dello stesso.

Ciò premesso, è da escludersi, a nostro avviso, che al titolare del diritto di abitazione si riconosciuta la possibilità di usufruire della previsione di cui all’art. 720 c.c. Invero, si tratta di norma specificamente pensata per i giudizi di scioglimento della comunione, a beneficio dei comproprietari. Peraltro, la sua applicazione al titolare di un diritto reale minore si risolverebbe nel riconoscimento, in favore di questi, della possibilità di divenire proprietario del bene pignorato ad un prezzo inferiore al valore di stima.

luisella pubblicato 06 ottobre 2019

Grazie per la risposta. Pertanto la legge non riconosce alcun diritto di prelazione, nemmeno nell’ambito del procedimento della vendita all’asta , al proprietario di diritto minore? Nel mio caso la base d’asta non copre nemmeno il valore da me versato per dello stesso, quindi se non ci saranno rialzi non potrò nemmeno conseguire l’importo da me pagato solo due anni fa

inexecutivis pubblicato 10 ottobre 2019

No, non ci sono cause di prelazione previste dalla legge per il suo caso.

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