Il diritto di abitazione un diritto reale è disciplinato dagli artt. 1022 e ss c.c., a mente del quale “Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia”.
Inoltre, ai fini che qui interessano, ai sensi del successivo art. art. 1026 c.c. le disposizioni relative all’usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all’uso e all’abitazione.
Orbene, poiché ai sensi dell’art. 2643, comma primo, n. 4 c.c., i contratti che costituiscono o modificano (tra gli altri) il diritto di abitazione sono soggetti a trascrizione, la conseguenza sarà che, in virtù di quanto previsto dall’art. 2644, 2914, 2915 e 2919 c.c., il diritto di abitazione, se trascritto in data successiva al pignoramento (o all’ipoteca), sarà inopponibile all’aggiudicatario.
In particolare, poi, ai sensi dell’art. 2812 c.c., il diritto di abitazione (come le servitù, il diritto di usufrutto e di uso), di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l’iscrizione dell’ipoteca, si estingue con l’espropriazione del fondo ed il titolare del diritto è ammesso a partecipare alla distribuzione del ricavato con un diritto di preferenza rispetto ad altri creditori. In questo caso è opportuno che nel decreto di trasferimento sia dato conto dell’intervenuta estinzione del diritto di abitazione. Questa precisazione consentirà di annotare, a margine della trascrizione del diritto di abitazione, l’intervenuta estinzione.
In caso contrario (ove cioè il diritto di abitazione sia stato trascritto in data antecedente al pignoramento, o all’ipoteca), la proprietà del bene pignorato verrà trasferita come gravata dal diritto di abitazione e gli atti espropriativi non possono pregiudicare il titolare dello stesso.
Ciò premesso, è da escludersi, a nostro avviso, che al titolare del diritto di abitazione si riconosciuta la possibilità di usufruire della previsione di cui all’art. 720 c.c. Invero, si tratta di norma specificamente pensata per i giudizi di scioglimento della comunione, a beneficio dei comproprietari. Peraltro, la sua applicazione al titolare di un diritto reale minore si risolverebbe nel riconoscimento, in favore di questi, della possibilità di divenire proprietario del bene pignorato ad un prezzo inferiore al valore di stima.