Diritti d'Asta

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  • Ultimo messaggio 02 settembre 2022
barattolo pubblicato 28 dicembre 2021

Buongiorno,

Mi sto informando su un'asta per l'acquisto della prima casa ed avrei una domanda riguardante una sezione dell'avviso di vendita.

Viene fatto riferimento ai diritti d'asta come mostrato nell'immagine allegata.

Cosa sarebbero? In quale fase dovrebbero essere pagati?

 

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inexecutivis pubblicato 31 dicembre 2021

Immaginiamo si tratti dei compensi del soggetto incaricato della vendita. Essi, normalmente, devono essereversati unitamente al prezzo di aggiudicazione.

vincdec10 pubblicato 02 gennaio 2022

Buonasera.

In caso di mancato pagamento del compenso  previsto al soggetto delegato alla vendita,trattasi in questo caso dell' Ivg per una procedura esecutiva immobiliare.

Quali azioni potrà esercitare L'Ivg nei confornti dell'aggiudicatario inadempiente?

La vendita in danno all'acquirente (aggiudicatario) è azione possibile?

 

inexecutivis pubblicato 05 gennaio 2022

Se l'aggiudicatario omette il pagamento, l'ivg potrà porre in secuzione il decreto di liquidazione dei predetti diritti adottato dal giudice dell'esecuzione, ed in questo caso potrebbe anche pignorare l'immobile aggiudicato (ovviamente dopo il decreto di trasferimento).

vincdec10 pubblicato 07 gennaio 2022

Capisco..ma in tal caso l'vg potrebbe avviare un pignoramento speciale o una procedura esecutiva speciale per escutere il proprio credito?

robertomartignone pubblicato 08 gennaio 2022

Può fare pignoramento , non esiste una procedura " speciale " , quindi potrà pignorare i c/c come lo stesso bene .

inexecutivis pubblicato 09 gennaio 2022

L’art. 30, comma 4 del D.M. 109/1997 prevede che il compenso dovuto all’IVG è posto per metà a carico del debitore e metà a carico del creditore procedente.

L’art. 32 aggiunge che l’IVG può trattenere la parte dei compensi dovuti dal debitore sul prezzo ricavato dalla vendita e riscuotere direttamente dall'acquirente la parte da questi dovuta.

Se si accompagnano queste previsioni alla regola per cui In tema di esecuzione forzata, il provvedimento di liquidazione delle relative spese adottato dal giudice implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo nel quale è stato adottato, sicché le suddette spese, se e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili dal creditore (Cfr., da ultimo, Cass. Sez.  3, n. 1004 del 17/01/2020), si avrà che o l’IVG trattiene la quota parte del debitore dal ricavato dalla vendita, o rimarrà definitivamente insoddisfatto.

vincdec10 pubblicato 02 settembre 2022

Salve l'incarico di  amministratore giudiziario del bene pignorato può essere conferito al creditore - cessionario di primo grado ipotecario.

In tal caso andrebbe inoltrata un apposta istanza al g.e?

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