inexecutivis
pubblicato
09 gennaio 2022
L’art. 30, comma 4 del D.M. 109/1997 prevede che il compenso dovuto all’IVG è posto per metà a carico del debitore e metà a carico del creditore procedente.
L’art. 32 aggiunge che l’IVG può trattenere la parte dei compensi dovuti dal debitore sul prezzo ricavato dalla vendita e riscuotere direttamente dall'acquirente la parte da questi dovuta.
Se si accompagnano queste previsioni alla regola per cui In tema di esecuzione forzata, il provvedimento di liquidazione delle relative spese adottato dal giudice implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo nel quale è stato adottato, sicché le suddette spese, se e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili dal creditore (Cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 1004 del 17/01/2020), si avrà che o l’IVG trattiene la quota parte del debitore dal ricavato dalla vendita, o rimarrà definitivamente insoddisfatto.