DIFFORMITA' TRA PERIZIA CTU E AVVISO DI VENDITA

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  • Ultimo messaggio 11 aprile 2019
enricoak pubblicato 06 aprile 2019

Buongiorno, nel novembre 2017 mi sono aggiudicato un bene identificato come "lotto unico" comprendente un fabbricato industriale, un magazzino rurale e un terreno di 490mq. Tutto periziato dal CTU a cui sono stati assegnati tre distinti valori economici ma a cui ha fatto seguito un unico importo base d'asta. Nella relazione del CTU il terreno viene indicato sia in superficie ovvero are 4.90 che catastalmente con le relative particelle. Nell'avviso di vendita invece viene mantenuto il riferimento alle are ma spariscono i numeri delle particelle identificative, seppur all'interno del sito informativo veniva allegata la perizia integrale riportante correttamente i dati. Non appena aggiudicato il bene, pensando si trattasse solo di un mero errore formale, ho fatto presente l'anomalia al notaio incaricato dell'assegnazione e da li è cominciata la mia odissea. Nessuna rispostra alle mie telefonate ne alle mail. Sono pure andato a chiedere spiegazioni di presenza ma sono stato liquidato in fretta con "per noi è gisto così".Ad oggi non ho avuto ancora il bene assegnato, nonostante aver saldato il prezzo di vendita, in quanto non solo non intendono correggere alcunchè nell'avviso di vendita ma mi hanno pure costretto a rivolgermi ad un avvocato e procedere in tribunale con aggravi di costi immaginabili pur di capire cosa alla fine ho acquistato. Spero sappiate darmi qualche indicazione al riguardo su come procedere per ottenenre quello che in realtà è già mio. Grazie a tutti

inexecutivis pubblicato 11 aprile 2019

I dati contenuti nella domanda sono davvero troppo pochi per offrirle il nostro punto di vista.

Ci sembra, ad ogni buon conto, che gli errori contenuti nell'avviso di vendita non possano incidere sul trasferimento del bene in suo favore, poichè si tratta di meri errori materiali (se non abbiamo male inteso, si tratta semplicemente del fatto che nell'avviso di vendita non sono riportati gli identificativi catastali delle particelle oggetto di pignoramento). Se così è, non ci sembra sussistono ragioni sulla scorta delle quali ritenere che vi sia incertezza sull'oggetto della vendita.

Il suggerimento che ci sentiamo di offrirle, è quello di chiedere al delegato se ha già depositato in cancelleria la bozza del decreto di trasferimento.

Ricordiamo infatti che a mente dell'art. 591 bis, penultimo comma, c.p.c., "avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo", dal che si evince che il delegato deve immediatamente attivarsi per predisporre il decreto di trasferimento.

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