Difformità sanabile

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  • Ultimo messaggio 23 marzo 2019
Dario83 pubblicato 20 marzo 2019

Buongiorno,

Mi sonoaggiudicato un immobile con una piccolaq difformità, ovvero un servizio igienico nel piano interrato non autorizzato, comunque una difformità sanabile.

Ho qyuindi chiesto in comune l'accesso agli atti per poter verificare il tutto, da quello che ho capito ho due possibilità, o riportare il tutto allo stato originario, oppure sanare la difformità.

Vi chiedo se esistono sanzioni in caso la difformità non venga sanata oppure questo mi implica solo il fatto che un immobile con difformità non possa essere di fatto venduto.

Attendo un vostro riscontro in merito.

Ringrazio in anticipo per le risposte.

 

Saluti

Dario

inexecutivis pubblicato 23 marzo 2019

Quanto alla sanatoria, osserviamo che l’art. 46, comma quinto, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’edilizia) nel prevedere che “L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria prevede, in suo favore, la riapertura dei termini per procedere alla sanatoria di immobili che siano abusivi è per i quali le condizioni di sanabilità sussistono. La conseguenza della omessa presentazione della domanda in sanatoria nel termine previsto non è l'irrogazione di sanzioni, non essendo l'aggiudicatario autore dell'illecito edilizio, ma la definitiva decadenza dalla possibilità di sanare in un secondo momento.

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