Difformità piantina

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  • Ultimo messaggio 06 settembre 2017
tequero pubblicato 04 settembre 2017

Salve, dalla perizia di un appartamento vengono rilevate delle difformità della piantina rispetto alla situazione in cui si trova l'immobile e che per sanare dette difformità necessitano circa 3000 euro comprensive dell'onorario del tecnico e della relativa multa dovuta.Di dette spese naturalmente viene tenuto conto per stabilire la base d'asta.La mia domanda è: in questo caso, l'aggiudicatario , è obbligato a regolarizzare l'immobile?E se si, c'è una tempistica entro la quale deve farlo a partire dal decreto di trasferimento che praticamente stabilisce il giorno dal quale ne diventa proprietario?Grazie in anticipo

Salvatore

inexecutivis pubblicato 06 settembre 2017

La risposta alla domanda formulata deve muovere dalla lettura dell’art. 46, comma primo, dpr 380/2001 (meglio noto come Testo Unico dell’edilizia), a mente del quale “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.

La norma, com’è noto, sancisce la nullità degli atti di compravendita aventi ad oggetto immobili abusivi.

Il successivo comma quinto della medesima disposizione tempera la portata applicativa di questa norma con riferimento ai trasferimenti di proprietà che avvengano nell’ambito di procedure esecutive, disponendo che “Le nullità di cui al presente articolo [cioè le nullità degli atti di trasferimento degli immobili abusivi] non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. Tuttavia, prosegue la norma “L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

Dunque, rispondiamo al quesito osservando che:

1. la domanda di permesso di costruire in sanatoria è obbligatoria;

 

2. essa deve essere presentata nel termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.

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