Differenza tra Esecuzione immobiliare e Contenzioso civile

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  • Ultimo messaggio 11 aprile 2022
rickhunter pubblicato 14 dicembre 2020

Buongiorno,

in attesa di partecipare all'asta dell'immobile di mio interesse, che si svolgerà tra oltre un mese, continuo ad osservare immobili con le caratteristiche che li rendono adatti alle mie esigenze. Da oltre un anno monitoro i vari siti immobiliari del mercato ed avevo notato un immobile, secondo me sovraprezzato, ma interessante, che è recentemente apparso tra le aste. Probabilmente i proprietari (sono tre da perizia), cercarono di disfarsene prima che si avviasse la procedura.

Lo tengo al momento come seconda scelta, ma il problema è che la tipologia di procedura non è la classica esecuzione immobiliare ma il contenzioso civile. Un avvocato di mia conoscenza, senza conoscere le carte e solo a parole, mi ha detto di fare attenzione quando non si tratti di esecuzioni, sebbene lui temesse maggiormente i fallimenti. Ora mi chiedo, cosa rappresenta esattamente nell'ambito delle aste la procedura per contenzioso civile e cosa cambia potenzialmente per l'aggiudicatario?

Grazie

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inexecutivis pubblicato 14 dicembre 2020

 Sul piano teorico non vi sono differenze poiché anche nelle vendite che si celebrano in seno ai giudizi di dallo scioglimento delle comunioni deve procedersi alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli.

rickhunter pubblicato 14 dicembre 2020

Quindi per un eventuale acquirente non cambia nulla a livello di cancellazioni di trascrizioni ed oneri vari? Il bene risulta diviso in 1/2 e due 1/4, tre persone, credo un coniuge e due figli, ma il bene è messo all'asta per l'intera proprietà 1/1.

inexecutivis pubblicato 16 dicembre 2020

Esatto. Non vi sono differenze.

inexecutivis pubblicato 16 dicembre 2020

Suggeriamo solo di verificare che il contraddittorio sia instaurato anche nei confronti dei creditori iscritti dei comproprietari, poiché ai sensi dell'art. 11113, comma terzo, c.c. devono essere chiamati ad intervenire, affinché la divisione abbia effetti nei loro confronti, i creditori iscritti ed anche coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in forza di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della domanda di divisione giudiziale.

rickhunter pubblicato 16 dicembre 2020

Queste informazioni possono essere richieste al delegato alla vendita?

inexecutivis pubblicato 18 dicembre 2020

Certo. Il professionista delegato ha l'onere di rispondere alle richieste informative che gli vengono formulate.

enricosupino pubblicato 07 aprile 2022

Buonasera,nell'avviso di vendita, ho trovato questo:   Si precisa che il Giudice, con il decreto di trasferimento del bene all'aggiudicatario, NON potrà ordinare la cancellazione per l'inapplicabilità del disposto di cui all'art.586 c.p.c. alle vendite di immobili effettuate nello scioglimento delle comunioni.   Da quello che ho capito, il 586, è applicabile solo nelle esecuzioni.   Il contenzioso,è nato dall'impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di leggitima.   Come ci si comporta??

inexecutivis pubblicato 11 aprile 2022

In un risalente precedente la corte di Cassazione (Sez. III, Sentenza n. 1062 del 17/02/1979) ha affermato che l’effetto purgativo sancito dall’art. 586 c.p.c. riguarda anche i giudizi di scioglimento delle comunioni. Conferma di questo assunto si ricaverebbe dall’art. 2825, commi 4 e 5 c.c., i quali attribuiscono ai creditori di ipoteca sulla quota il diritto di far valere il proprio diritto sulla somma attribuita al loro debitore, qualora gli sia attribuita in luogo di un bene in natura.

Dunque, in sostanza, l’ipoteca sulla quota si trasforma in pegno sul ricavato dalla vendita.

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