Dichiarazione successione mancante

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  • Ultimo messaggio 11 gennaio 2020
nadel.artgrafik pubblicato 05 dicembre 2019

Il CTU nominato dal giudice dell’esecuzione ha rilevato, sia in fase preliminare immediatamente successiva all’affidamento dell’incarico che nella premessa della relazione di stima depositata, l’inesistenza della dichiarazione di successione dei beni pignorati e quindi della conseguente voltura catastale. A questo rilievo il nostro avvocato ha replicato che ai fini della procedibilità della procedura esecutiva è rilevante la continuità delle trascrizioni presupposto questo che si è pienamente realizzato con la trascrizione dell’accettazione dell’eredità da parte del tutore dell’erede interdetto a seguito di condanna penale. Il tutore non ha presentato la dichiarazione di successione per inesistenza nell’attivo ereditario di liquidità per il pagamento contestuale delle imposte e tasse ipotecarie e catastali. L’inventario effettuato dal tutore ha evidenziato l’inesistenza, oltre gli immobili tutti oggetto del pignoramento in argomento, di altri beni che per la loro entità possano costituire imponibile fiscale oltre le imposte e tasse dovute in autoliquidazione per gli immobili pignorati.     Per rimuovere questa situazione destinata a precludere all’aggiudicatario o all’assegnatario atti dispositivi dei beni acquisiti, possiamo come creditori procedere, in via sostitutiva e con riferimento agli immobili pignorati, al pagamento delle imposte e tasse in autoliquidazione con l’effetto di contenere le sanzioni entro i limiti del ravvedimento operoso ed ottenere così la voltura catastale ?   Nell’ipotesi affermativa si pone il problema delle modalità procedurali da seguire per l’effettuazione delle operazioni: attesa la natura anche personale del contenuto della dichiarazione di successione è proponibile  agire nel modo seguente ?: effettuare una comunicazione all’Agenzia delle entrate segnalando la specificità della situazione e allegando, insieme alla copia dell’atto di pignoramento immobiliare, la copia del mod. F24 attestante il versamento delle imposte e delle tasse in autoliquidazione unitamente alle relative sanzioni e interessi. Contestualmente inoltrare al tutore del debitore – e per conoscenza all’Agenzia delle entrate – una copia della predetta comunicazione inviata all’Agenzia, insieme all’invito a presentare la dichiarazione di successione completa di tutte le informazione.

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nadel.artgrafik pubblicato 07 gennaio 2020

L’aspettativa di ottenere indicazioni per la soluzione di una situazione complessa mi induce a chiedere ancora il vostro autorevole quanto prezioso contributo. Grazie ancora per la disponibilità e cordiali saluti.

 

inexecutivis pubblicato 11 gennaio 2020

Ci scusiamo per il ritardo, ma l’assenza di riferimenti normativi e di circolari adottate dall’Agenzia delle Entrate ci ha indotto ad un momento di riflessione ulteriore.

Entrando nel merito, osserviamo che dal punto di vista processuale non vi sono ostacoli poiché la documentazione depositata ex art. 575 c.p.c. ha dimostrato che v’è continuità nelle trascrizioni, sicchè il bene può essere posto in vendita.

Si tratta in sostanza, di colmare una lacuna di carattere meramente fiscale, per far fronte alla quale si potrà certamente provvedere, meglio se previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, alla presentazione della dichiarazione di successione ed al pagamento dell’imposta mediante modello F24. Dette spese, chiaramente, godono del privilegio di cui all’art. 2770 e come tali potranno essere recuperate in sede di distribuzione del ricavato.

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