Il CTU nominato dal giudice dell’esecuzione ha rilevato, sia in fase preliminare immediatamente successiva all’affidamento dell’incarico che nella premessa della relazione di stima depositata, l’inesistenza della dichiarazione di successione dei beni pignorati e quindi della conseguente voltura catastale. A questo rilievo il nostro avvocato ha replicato che ai fini della procedibilità della procedura esecutiva è rilevante la continuità delle trascrizioni presupposto questo che si è pienamente realizzato con la trascrizione dell’accettazione dell’eredità da parte del tutore dell’erede interdetto a seguito di condanna penale. Il tutore non ha presentato la dichiarazione di successione per inesistenza nell’attivo ereditario di liquidità per il pagamento contestuale delle imposte e tasse ipotecarie e catastali. L’inventario effettuato dal tutore ha evidenziato l’inesistenza, oltre gli immobili tutti oggetto del pignoramento in argomento, di altri beni che per la loro entità possano costituire imponibile fiscale oltre le imposte e tasse dovute in autoliquidazione per gli immobili pignorati. Per rimuovere questa situazione destinata a precludere all’aggiudicatario o all’assegnatario atti dispositivi dei beni acquisiti, possiamo come creditori procedere, in via sostitutiva e con riferimento agli immobili pignorati, al pagamento delle imposte e tasse in autoliquidazione con l’effetto di contenere le sanzioni entro i limiti del ravvedimento operoso ed ottenere così la voltura catastale ? Nell’ipotesi affermativa si pone il problema delle modalità procedurali da seguire per l’effettuazione delle operazioni: attesa la natura anche personale del contenuto della dichiarazione di successione è proponibile agire nel modo seguente ?: effettuare una comunicazione all’Agenzia delle entrate segnalando la specificità della situazione e allegando, insieme alla copia dell’atto di pignoramento immobiliare, la copia del mod. F24 attestante il versamento delle imposte e delle tasse in autoliquidazione unitamente alle relative sanzioni e interessi. Contestualmente inoltrare al tutore del debitore – e per conoscenza all’Agenzia delle entrate – una copia della predetta comunicazione inviata all’Agenzia, insieme all’invito a presentare la dichiarazione di successione completa di tutte le informazione.